Chiede l’assegno e non si presenta alla CTU: domanda respinta

Nelle controversie previdenziali, in cui viene disposta consulenza tecnica sullo stato di salute dell’assicurato, si configura a carico di questi un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione a visita medica, presupposto imprescindibile dell’accertamento medico. La mancata presentazione alla visita medica senza valido motivo, equivale al mancato assolvimento dell’onere della prova gravante sul ricorrente, tale da giustificare il rigetto della domanda.

Lo afferma la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza numero 13588, pubblicata il 30 maggio 2013. Il caso domanda di riconoscimento dell’assegno di invalidità. Il signor S. R. adiva il Tribunale del lavoro al fine di ottenere l’assegno ordinario di invalidità. Il primo giudice, previo espletamento di c.t.u. medica, accoglieva la domanda. Proponeva appello l’INPS e la Corte d’Appello, su istanza dell’appellante, disponeva la rinnovazione della consulenza medica. L’appellato non si presentava alla visita medica fissata dal c.t.u., rendendo così impossibile l’accertamento tecnico. La Corte d’Appello, ritenuta ingiustificata la mancata presentazione alla visita, in accoglimento dell’appello proposto, respingeva la domanda originariamente introdotta. Ricorreva così in Cassazione il signor S.R L’onere della prova a carico del ricorrente nelle cause previdenziali E’ principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui, nelle cause di natura previdenziale, qualora venga disposta una consulenza tecnica, o, in grado di appello, ne venga disposta la rinnovazione, grava sull’assicurato un onere di collaborazione affinchè venga accertato il proprio stato di salute. Onere di collaborazione consistente nel dovere di sottoporsi alla visita medica indispensabile per l’espletamento della disposta consulenza tecnica. e non presentarsi alla visita equivale a non soddisfare l’onere della prova. In forza del principio di diritto sopra affermato, la mancata presentazione da parte del ricorrente alla visita medica equivale al mancato assolvimento dell’onere della prova il comportamento omissivo infatti, privo di valido motivo a giustificazione, impedisce l’espletamento della consulenza tecnica disposta e dunque l’accertamento dello stato di salute del richiedente, presupposto indispensabile per la decisione della causa previdenziale. In alternativa il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova atta a giustificare la mancata presentazione alla visita medica. Valida la fissazione della visita in udienza. Né può condividersi il motivo di censura proposto, atto a contestare la validità della convocazione a visita attuata dal consulente. Secondo l’articolo 90 disp. att. c.p.c., il consulente tecnico che compia indagini senza la presenza del giudice, deve dare comunicazione a tutte le parti del giorno, dell’ora e del luogo dell’inizio delle operazioni peritali o con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza o con biglietto di cancelleria notificato. Nel caso in esame il consulente aveva fissato l’inizio delle operazioni peritali in udienza, alla presenza dei rispettivi procuratori costituiti. Circostanza peraltro ammessa dallo stesso ricorrente, oltre che desumibile dal verbale di causa. Dunque, osserva la Suprema Corte, le operazioni peritali si sono svolte in modo del tutto legittimo e conforme alle disposizioni procedurali. La rinnovazione della consulenza è discrezionale. Né infine può condividersi la lagnanza circa la rinnovazione della consulenza tecnica in appello. Tale decisione rientra nel potere discrezionale del giudice d’appello, il quale deve dare la motivazioni della propria scelta. Motivazione che, se priva di elementi di contraddittorietà o illogicità, è incensurabile in sede di legittimità. Nello specifico la Corte di merito ha correttamente illustrato le motivazioni che l’hanno indotta a non ritenere esaustiva la consulenza espletata in primo grado. La Corte di Cassazione ha così ritenuto infondato il ricorso proposto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 marzo - 30 maggio 2013, numero 13588 Presidente Bandini – Relatore Venuti Svolgimento del processo La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 7 dicembre 2007, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da S.R. nei confronti dell’INPS, volta ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità, ha rigettato la domanda, accogliendo l'impugnazione dell'Istituto. Ha osservato la Corte di merito che, disposta la rinnovazione della Consulenza tecnica espletata in primo grado, il S. non si era presentato al c.t.u. il giorno in cui era stato fissato l'inizio delle operazioni peritali che ciò aveva comportato il mancato esperimento dell'incarico che l'assicurato non aveva giustificato la mancata comparizione che, non presentantosi alla visita medica, il S. era venuto meno all'onere di collaborazione, ciò che giustificava il rigetto della domanda non essendo stata consentita la verifica della ricorrenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del diritto accertato in primo grado. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il S. . L’INPS ha rilasciato procura al suo difensore, che ha partecipato alla discussione orale. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex articolo 366 bis cod. proc. civ. allora in vigore, il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 cod. proc. civ., lamenta che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare che la mancata presentazione alla visita medica fosse stata determinata da un ingiustificato rifiuto di sottrarsi alla stessa, tanto più che non vi era la prova che il ricorrente fosse stato convocato dal c.t.u. attraverso il rituale invito , avendo il medesimo fissato la data di inizio delle operazioni peritali in udienza alla presenza dei procuratori costituiti. Aggiunge il ricorrente che, se è vero che il giudice può desumere argomenti di prova, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., dal contegno tenuto dalle parti, nella specie non poteva trarsi alcun elemento sfavorevole dal comportamento processuale da lui tenuto, atteso che in primo grado gli era stata riconosciuto il diritto alla prestazione, circostanza questa incompatibile con la volontà di non collaborare all'espletamento della perizia medico-legale. 2. Il motivo non è fondato. È principio consolidato di questa Corte che nelle controversie previdenziali nelle quali sia disposta nuova consulenza tecnica sullo stato di salute dell'assicurato a seguito di specifico gravame, si configura a carico del medesimo un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione a visita medica, che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento medico. Pertanto la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita medica, in quanto preclusiva delle necessarie indagini medicolegali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere della prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda cfr., ex plurimis, Cass. numero 12662/95 Cass. numero 3311/99 Cass. 101/2001 Cass. 29906/11 . Nella specie la Corte territoriale si è attenuta a tale principio, accertando, con valutazione di fatto non censurabile in questa sede, che la mancata presentazione a visita dell'assicurato non fosse giustificata. Né il c.t.u. era tenuto a convocare il ricorrente con un rituale invito , posto che, a norma dell'articolo 90 disp. att. cod. proc. civ., il consulente tecnico che sia autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere, ciò che è avvenuto nella specie, avendo il c.t.u. - come da atto lo stesso ricorrente - fissato la data di inizio delle operazioni peritali in udienza alla presenza dei procuratori costituiti. 3. Con il secondo motivo, seguito anche qui dal quesito di diritto, il ricorrente denunzia violazione dell'articolo 437, comma 2, cod. proc. civ., rilevando che, pur potendo in base a tale disposizione il giudice ammettere d'ufficio nuovi mezzi di prova, sempre che siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione, nella specie non avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della consulenza tecnica espletata in primo grado, essendo questa fondata su un irreprensibile percorso logico e su documenti inoppugnabili . 4. Il motivo non è fondato. Innanzitutto la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma uno strumento che ha la funzione di fornire all'attività ave valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede. Tanto meno, poi, nella specie è stato ammesso d'ufficio un nuovo mezzo di prova , avendo la Corte territoriale disposto la rinnovazione della consulenza tecnica espletata in primo grado in accoglimento della relativa richiesta avanzata dall'Istituto appellante. Infine, rientra nella discrezionalità del giudice d'appello disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale, ove ritenga che l'indagine eseguita dal c.t.u. presenti lacune, carenze od errori e comunque non offra rassicuranti elementi di giudizio. 5. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio, ai sensi dell'articolo 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo - applicabile ratione temporis - anteriore alle modifiche introdotte dall'articolo 42, comma 11, d.l. numero 269/2003, convertito nella legge numero 326/2003. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.