I contributi vanno calcolati per intero se il contratto di lavoro part-time è nullo per difetto di forma

Al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista per il lavoro a tempo parziale articolo 5, co. 5, d.l. numero 726 del 1984, convertito in legge numero 863 del 1984 , ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i minimi giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, secondo la disciplina di cui all’articolo 1 d.l. numero 338 del 1989, convertito in legge numero 389 del 1989.

Lo ha confermato, con la sentenza numero 14963, depositata il 6 settembre 2012, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, uniformandosi ad un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato. Contributi leggeri se il rapporto di lavoro part-time è in regola . Per i rapporti di lavoro a tempo parziale vige un regime contributivo “ridotto” rispetto a quello previsto per i rapporti full-time e, pertanto, più favorevole al datore, al quale è consentito versare i contributi previdenziali in relazione alle ore effettivamente lavorate, e non ai giorni lavorati, come avviene, invece, per il rapporto di lavoro a tempo pieno. Ed infatti, la retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7, d.l. numero 463/1983, conv., con mod., in l. numero 638/1983, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori full-time. Nessuno sconto contributivo al datore che non ha rispettato il requisito della forma scritta . Tuttavia, se il rapporto di lavoro part-time non è stato formalizzato in un contratto scritto con ciò violando l’articolo 5, co. 2, l. numero 863/1984 , il datore di lavoro sarà tenuto a versare i contributi previdenziali in misura piena, sul minimo di legge per i lavoratori impiegati in un’attività lavorativa a tempo pieno. La misura della contribuzione dovuta, pertanto, non sarà commisurata alla minore retribuzione spettante in conseguenza della minor durata della prestazione lavorativa, ma sarà determinata secondo l’ordinario regime di contribuzione, prevedente i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi. Questa è la sanzione che l’orientamento giurisprudenziale oramai prevalente Cass. S.U. numero 12269/2004 Cass. numero 16670/2004 Cass. numero 11011/2008 e Cass. numero 52/2009 , confermato dalla sentenza in commento, ritiene debba comminarsi in relazione ai rapporti a tempo parziale sorti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. numero 61/2000, per i quali continua a trovare applicazione l’articolo 5 della citata legge numero 863/1984, a norma del quale la forma scritta è un elemento richiesto ad substantiam e non semplicemente ad probationem , come invece previsto dall’attuale disciplina il difetto della forma scritta ad substantiam comporta la nullità parziale del contratto di lavoro part-time, con l’automatica emersione di un rapporto contrattuale di fatto ex articolo 2126 c.c Il regime contributivo favorevole del part-time non è applicabile analogicamente ai rapporti di fatto. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale avallato anche da alcune recenti circolari INPS , il datore di lavoro che si è sottratto all’applicazione della normativa di garanzia in favore del lavoratore appunto, il rispetto della forma scritta del contratto non può fruire, sul piano contributivo, della disciplina più vantaggiosa, relativa al minimale orario contributivo, anche qualora sia riscontrata un’effettiva prestazione lavorativa resa per metà giornata. Diversamente, e, cioè, applicando, anche nell’ipotesi di contratto di lavoro part-time nullo per difetto di forma il regime agevolato del minimale orario che, come detto, tiene conto solo delle effettive ore di lavoro , si darebbe luogo ad un sistema privo di razionalità, che finirebbe per agevolare, di fatto, forme di lavoro irregolare.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 maggio - 6 settembre 2012, numero 14963 Presidente Vidiri – Relatore Filabozzi Svolgimento del processo La società cooperativa Assistenza e Integrazione a r.l. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale era stato intimato alla stessa società il pagamento in favore dell'INPS della somma di Euro 150,095,36 a titolo di contributi e sanzioni civili relativi al periodo gennaio 1997 -luglio 2000 in conseguenza della ritenuta nullità dei contratti a tempo parziale instaurati con i soci lavoratori per mancanza della forma scritta. Il Tribunale di Milano, ritenute infondate le censure relative ai vizi di notifica della cartella, ha accolto l'opposizione ritenendo che i contributi dovessero essere calcolati in base alle retribuzioni convenzionali stabilite dal d.m. 13.3.1992 per i soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi sociali ed educativi della Provincia di Milano e di non poter condannare la società al pagamento del minor importo calcolato sulla base di cui sopra in assenza di una domanda riconvenzionale da parte dell'Istituto previdenziale. La sentenza è stata parzialmente riformata su questo punto dalla Corte d'appello di Milano, che ha ritenuto infondata sia l'eccezione di tardività dell'opposizione prospettata dalla Esatri spa sia quella di tardività della notificazione della cartella sollevata dalla cooperativa, ed ha condannato quindi l'opponente al pagamento della minor somma di Euro 41.548,56 a titolo di contributi calcolati in applicazione del d.m. 13.3.1992. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società cooperativa Assistenza e Integrazione affidandosi a tre motivi di ricorso cui resistono con controricorso l'INPS e la Equitalia Esatri spa, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Motivi della decisione Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex articolo 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza. 1.- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione degli articolo 5 bis punto 2 lett. c della legge numero 156/2005, 17 e 18 del d.lgs. numero 46/99, 136 Cost. e 30 della legge numero 87/53, chiedendo a questa Corte di stabilire se, stante l'unicità del sistema di riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti pubblici anche previdenziali, è o non è conforme a legge l'esclusione per la notifica delle cartelle relative a pretese contributive previdenziali del termine di decadenza fissato dall'articolo 25 del d.P.R. numero 602 del 1973, come modificato dalla legge numero 156 del 31 luglio 2005. 2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articolo 5 legge numero 863/84, 8 del d.lgs. numero 61/2000 e 2724 c.c, contestando la mancata osservanza da parte della cooperativa del requisito della forma scritta dei contratti a tempo parziale, osservando che comunque l'inosservanza della forma scritta non determina la trasformazione del contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno e chiedendo, conclusivamente, a questa Corte di stabilire se è conforme alla prima di dette disposizioni l'applicazione del regime contributivo del rapporto di lavoro a tempo pieno ai contratti a tempo parziale dei soci della A& amp I, quand'anche non stipulati per iscritto e se la mancata ammissione delle prove testimoniali circa l'avvenuta stipulazione per iscritto di detti contratti sia in contrasto con l'articolo 2724, numero 1, c.c. 3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'articolo 437 c.p.c, chiedendo a questa Corte di stabilire se la domanda di pagamento della somma di Euro 41.548,56 calcolata sugli imponibili fissati convenzionalmente dal d.m. 13.3.1992 sia nuova rispetto alla domanda di pagamento della somma indicata nella cartella opposta o di diversa somma comunque calcolata secondo il regime contributivo ordinario. 4.- Con il ricorso incidentale si lamenta la violazione degli articolo 24 e 29 del d.lgs. numero 46/99, chiedendo a questa Corte di stabilire se le opposizioni contro la cartella di pagamento per la riscossione di crediti previdenziali proposte sia per vizi di notifica o vizi formali sia per ragioni di merito, debbano essere esperite avanti al giudice del lavoro nel termine di cui all'articolo 617 c.p.c, come disposto dall'articolo 29 del d.lgs. numero 46/99, e non nel termine di 40 giorni di cui all'articolo 24 dello stesso d.lgs 5.- Il primo motivo del ricorso principale è infondato in quanto - anche a voler prescindere dalla considerazione che la problematica relativa alla possibilità di applicare retroattivamente i termini di decadenza introdotti dalla legge numero 156 del 2005, che forma oggetto dell'iter argomentativo del motivo in esame, non trova adeguato riscontro nella formulazione del quesito di diritto che conclude l'esposizione dello stesso motivo - la Corte territoriale si è uniformata al principio di diritto già affermato da questa Corte cfr. Cass. numero 781/2006, Cass. numero 24781/2006 e, da ultimo, Cass. numero 1100/2012 secondo cui alla stregua di un'interpretazione conforme a Costituzione della disciplina transitoria recata dall'articolo 36, sesto comma, del d.lgs. numero 46 del 1999 che ha introdotto, in tema di riscossione dei contributi mediante ruolo, un termine di decadenza dall'iscrizione a ruolo, deve ritenersi non ammissibile la retroattività di tale termine, non imponendo, il sistema precedente, alcun onere di tempestività dell'iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali, né potendo pretendersi, dall'Istituto di previdenza, un determinato comportamento prima ancora che venisse contemplato dall'ordinamento. 6.- Nelle citate sentenze questa Corte ha evidenziato che, accedendo all'opposta tesi interpretativa, si introdurrebbe, in sostanza, un termine di decadenza in via retroattiva ed ha richiamato, al riguardo, quanto affermato dal giudice delle leggi con la sentenza numero 191 del 2005, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del d.lgs. numero 38 del 2000 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n, 144 , ovvero che È senza dubbio vero che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il divieto di retroattività della legge non è stato elevato a precetto costituzionale, salva, per la materia penale, la previsione dell'articolo 25 della Costituzione. Questa stessa Corte ha tuttavia costantemente precisato che la retroattività deve comunque trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza e non può trasmodare in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori si vedano, tra le tante, le sentenza numero 446 del 2002 e la sentenza numero 416 del 999 , mentre, per quanto riguarda in particolare i termini di decadenza, è l'istituto stesso della decadenza che per sua natura non tollera applicazioni retroattive, non potendo logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto o, come nella specie, del potere per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto o il potere debba essere esercitato . 7.- La fattispecie in esame, così come quella esaminata nelle sopra citate sentenze, pone la stessa questione e la conclusione, quindi, non può essere che la stessa non è ammissibile l'introduzione di un termine di decadenza in via retroattiva per l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, nell'ambito di un sistema precedente nella specie, quello del d.lgs. numero 193 del 2001, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame il che non imponeva alcun onere in tal senso. 8.- Anche il secondo motivo è infondato. La prima parte del quesito di diritto formulato da parte ricorrente deve, infatti, trovare risposta nel principio già affermato dalle sezioni unite di questa S.C. con la sentenza numero 12269 del 2004 - cui hanno dato seguito, fra le altre, Cass. numero 16670/2004, Cass. numero 11011/2008, Cass. numero 52/2009 - secondo cui al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'articolo 5, quinto comma, d.l. numero 726 del 1984, convertito in legge numero 863 del 1984, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la disciplina di cui all'articolo 1 d.l. numero 338 del 1989, convertito in legge numero 389 del 1989, tenuto conto, da un lato, che il sistema contributivo regolato dal predetto articolo 5, comma quinto, d.l. numero 726 del 1984 è applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall'osservanza dei prescritti requisiti formali, e considerato, dall'altro, che risulterebbe privo di razionalità un sistema che imponesse, per esigenze solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge l'osservanza del principio del minimale, con l'applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte la lavoratore, e nel contempo esentasse da vincoli quanti, nello stipulare il contratto di lavoro part time , mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare. 9.- Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato anche che la mancata ammissione della prova testimoniale circa l'avvenuta stipulazione per iscritto dei contratti di lavoro a tempo parziale prodotti in primo grado, ma tutti privi di data si porrebbe in contrasto con il disposto dell'articolo 2724, numero 1, c.c. che prevede l'ammissibilità del ricorso alla prova testimoniale nel caso in cui vi sia un principio di prova scritta, costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato . 10.- Tale censura non può trovare accoglimento in questa sede in quanto - anche a voler prescindere dalla considerazione che la ricorrente non ha trascritto nel ricorso il contenuto dei relativi capitoli di prova con violazione, quindi, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - va rilevato che la Corte di merito non ha ammesso la prova testimoniale non perché l'abbia ritenuta in contrasto con le limitazioni poste dagli articolo 2721 e ss. c.c. all'ammissibilità della prova testimoniale, ma perché, come si legge nella sentenza impugnata, la cooperativa non aveva offerto di provare in quale data i contratti sarebbero stati stipulati con i singoli soci lavoratori, se all'inizio del rapporto o durante lo stesso v. cap. 3 ricorso ex articolo 414 c.p.c. , cosicché la prova richiesta, ove ammessa, sarebbe risultata del tutto ininfluente . La censura deve pertanto ritenersi inammissibile in quanto non pertinente alle argomentazioni che hanno determinato la statuizione resa sul punto dal giudice d'appello. 11.- Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo. La Corte territoriale si è, infatti, uniformata al principio già ripetutamente affermato da questa S.C. cfr. explurimis Cass. numero 5763/2002, Cass. numero 23600/2009 secondo cui in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'articolo 2 d.l. 9 ottobre 1989, numero 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, numero 389, da luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato dalla cartella, sia pure nella minore misura residua ancora dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che non costituisse domanda nuova - come tale inammissibile - la domanda di pagamento della minor somma ancora dovuta dal debitore, a seguito di versamenti parziali dell'importo indicato nella cartella esattoriale, formulata nell'atto di appello dall'ente previdenziale, che in primo grado si era limitato a chiedere la declaratoria di legittimità della cartella medesima . 12.- Nella specie, peraltro, la domanda subordinata di condanna al pagamento dei contributi in misura ridotta era già stata formulata dall'ente previdenziale nel giudizio di primo grado, sicché, a maggior ragione, la decisione della Corte territoriale non merita le censure che le sono state mosse sul punto con il motivo in esame. 13.- Le censure relative alla quantificazione della somma - che, peraltro, ripetono argomenti già trattati e disattesi nell'esame del secondo motivo del ricorso principale - sono inammissibili in quanto non trovano alcun riscontro nella formulazione del quesito di diritto che conclude l'esposizione delle censure formulate con il terzo motivo. 14.- In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato con riferimento a tutte le censure che formano oggetto dei motivi di ricorso. 15.- Il ricorso incidentale deve ritenersi infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, quando con un unico atto, come è consentito, vengano proposte sia l'opposizione di merito sia l'opposizione per vizi di forma della cartella, il termine per l'opposizione è quello previsto dall'articolo 24, comma 5, del d.lgs. numero 46 del 1999, non potendo ritenersi applicabile il diverso termine stabilito dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto in materia di opposizione agli atti esecutivi. 16.- È ben vero che questa Corte cfr. Cass. numero 25208/2009 ha precisato che in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del d.lgs. numero 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 29, secondo comma, del d.lgs. numero 46 cit., che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella nello stesso, cfr. anche Cass. numero 21863/2004 . Nel caso preso in esame dalla sentenza citata per prima, tuttavia, questa S.C. ha ritenuto che non fosse possibile proporre con un unico atto l'opposizione di merito e quella per vizi di forma della cartella, poiché, essendo stata denunciata una assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento, l'opposizione di merito era materialmente preclusa dalla mancanza dei dati necessari ad approntare qualsiasi difesa . Se ne deduce che, nel caso in cui invece sia possibile proporre con un unico atto sia l'opposizione di merito che quella per vizi di forma della cartella, la conclusione debba essere diversa. 17.- Al riguardo, va rimarcato che, come già affermato da questa Corte con ordinanza numero 26745 del 2006, emessa in sede di regolamento di competenza, nel caso in cui avverso la medesima cartella venga proposta opposizione sia per vizi di carattere formale del ruolo o della cartella notificata che per ragioni di merito, il giudizio non può che essere unitario. E l'opposizione, come già rilevato Cass, numero 5763/2002 cit. , da luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito sulla seconda parte della massima, cfr. Cass. numero 23600/2009, già citata . 18.- In definitiva, anche il ricorso incidentale deve essere rigettato. In considerazione dell'esito globale del giudizio e della complessità delle questioni trattate, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta compensa le spese del presente giudizio.