Telefonate erotiche: un conto è dire, un conto è fare …

Le semplici prestazioni vocali – sia pure effettuate al fine di eccitare gli animi dell’interlocutore – non possono equivalere a prestazioni sessuali non impegnano infatti zone corporali erogene. Benché le chiamate esaminate nella vicenda siano state a pagamento, non è integrato il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione da parte di chi le organizza.

Questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza numero 33546/12, depositata dalla Corte Penale il 31 agosto. Triangolo a luci rosse. La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Gup di condanna di un uomo alla reclusione e a una multa salata. Egli aveva favorito, sfruttato o comunque agevolato la prostituzione di una donna, invitandola a effettuare telefonate erotiche a pagamento oltre che rapporti carnali a un altro losco soggetto. L’imputato in sostanza controllava l’attività di meretricio, indicando alla collaboratrice i comportamenti da assumere e dando direttive. Le chiamate erotiche rientrano nella nozione di prostituzione? Questo l’interrogativo che la Suprema Corte, adita dall’uomo, si trova ad affrontare. Il ricorrente evidenzia infatti che non vi sarebbe stato un effettivo «uso strumentale della corporietà» del soggetto passivo, elemento imprescindibile per integrare la fattispecie. Un conto è dire, un conto è fare su questo punto fa leva l’imputato, come vedremo a buona ragione. Precedenti in tema di prostituzione. La Cassazione ha costantemente fatto rientrare nella suddetta nozione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, finalizzata a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto la prestazione ex plurimus, Cass. nnumero 15158/06 737/04 534/04 . La componente lesiva della dignità della meretrice consiste nella messa a disposizione del proprio fisico alla mercé del cliente. È possibile che l’attività di prostituzione – la quale non implica necessariamente un contatto fisico – venga svolta «a distanza», ovvero a fronte in due luoghi diversi del soggetto richiedente e richiesto come si verifica nel caso di hot-line o web-chat a luci rosse. Il nucleo essenziale. Per configurare la fattispecie, bisogna allora valutare se la persona retribuita per prostituirsi «abbia a compiere un atto sessuale», con la messa a disposizione del proprio fisico per fini di altrui libidine. In analoghi termini, con riferimento al reato di cui all’articolo 609-bis c.p., è necessario che gli atti riguardino «zone erogene del corpo suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale» Cass. nnumero 41096/11 12506/11 11958/10 . Il medesimo principio è implicitamente presupposto da quelle decisioni che hanno costantemente escluso esulare dall’area di prestazione prostituiva il mero fatto di denudarsi dietro corrispettivo onde eccitare l’istinto sessuale, salvo che non si accompagnino anche sfioramenti carnali. Riepilogo delle conversazioni telefoniche. I tabulati permettono di comprendere – spiegano gli ermellini – che, tra la donna e l’imputato, il pagamento avvenisse perché la prima effettuasse chiamate per accresce l’eccitazione dell’altro figuro. Sicché non era la ragazza a compiere propriamente atti sessuali, né su se stessa né su altre persone, ma era il cliente a procurarseli. Esclusa quindi l’attività di prostituzione, in quanto «le prestazioni vocali effettuate non possono equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali erogene». Da qui l’annullamento senza rinvio della pronuncia, almeno limitatamente alle telefonate predette. Qualche dubbio in più resta sul buon senso dei protagonisti della vicenda, ma questo tipo di analisi non è compito del giudice di legittimità

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 giugno – 31 agosto 2012, numero 33546 Presidente Mannino – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 20/07/2011 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Gup presso il Tribunale di Milano dell’11/01/2011, di condanna di N.I. alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all’articolo 3, comma 2, nnumero 4 e 8 della legge numero 75 del 1958, per avere favorito, sfruttato o comunque agevolato la prostituzione di R.A. invitandola ad effettuare, in più occasioni, telefonate erotiche a pagamento a F.M. nonché a concedere prestazioni sessuali al F. , controllandone l’attività di meretricio, indicando le attività comportamentali da assumere, e dando direttive su tutta l’attività da svolgere. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore con un unico motivo, senza porre in discussione le prestazioni sessuali eseguite direttamente al domicilio del destinatario, deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussumibilità dell’esecuzione di telefonate a sfondo erotico nella nozione di atto di prostituzione nonché difetto di motivazione e/o manifesta illogicità. Rileva che, indiscussa la non necessità della presenza nel medesimo luogo di esecutore e fruitore delle prestazioni, è tuttavia necessario, ai fini della integrazione della fattispecie, il compimento di un atto sessuale quest’ultimo implica sempre necessariamente, come desumibile dalla costante giurisprudenza di legittimità, l’uso strumentale della corporeità sessuale del soggetto passivo, in presenza del fruitore, indipendentemente dal fatto che l’uso sia rivolto a quest’ultimo ovvero a se stesso ovvero a terza persona. Aggiunge che dal compimento di un atto sessuale la giurisprudenza non prescinderebbe neppure in caso di prostituzione on line. Osserva quindi che, nella specie, premesso che il giudice di primo grado avrebbe individuato l’atto di prostituzione nella stessa telefonata, nessun elemento di prova è invece mai emerso in ordine al compimento di atti sessuali, in tal senso intesi, per via telefonica, ma solo, direttamente, presso il domicilio del cliente F. al contrario, al telefono, la persona offesa avrebbe unicamente effettuato conversazioni di contenuto erotico. In altri termini, precisa il ricorrente, un conto è fare, altro è dire , un conto è compiere atti sessuali, altro è intrattenere conversazioni telefoniche dal tenore anche esplicito ed osceno, raccontare esperienze erotiche o anche simulare incontri sessuali al telefono. Di qui, dunque, la conseguenza che l’imputato avrebbe dovuto essere mandato assolto per la parte di imputazione afferente l’esecuzione di telefonate a sfondo erotico con conseguente riduzione della pena irrogata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. La nozione di prostituzione , che compare sia nella legislazione speciale in particolare nell’articolo 3 della l. 20 febbraio 1958, numero 75 sia nelle previsioni codicistiche in particolare nell’articolo 600 bis c.p. a proposito della prostituzione minorile , non è, come noto, esplicitata da tali norme, avendo evidentemente il legislatore inteso fare affidamento sul significato di tale parola tradizionalmente accolto dal linguaggio comune. Dal canto suo, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente fatto rientrare nella nozione di prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, finalizzata a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione ex plurimis, in tal senso, Sez. 3, numero 15158 del 21/03/2006, P.M. in proc. Terrazzi, Rv. 233929 Sez. 3, numero 737 del 03/06/2004, Bongi Sez. 3, numero del 22/04/2004, Verzetti e Sez. 3, numero 534 del 22/04/2004, Mannone , essendosi evidenziato, infatti, che la componente lesiva della dignità della prostituta che, evidentemente, ha indotto il legislatore a sanzionare penalmente, i fatti agevolativi o di sfruttamento di una tale attività consiste nella messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la volontà del cliente, ovvero, in altre parole, nella funzione strumentale alla percezione di una utilità assegnata al proprio corpo dal soggetto che fornisce la prestazione sessuale Sez. 3, numero 7608 del 20/05/1998, Mimou, Rv. 211337 . In un tale contesto, si è, anche, specificato che l’attività sessuale quale presupposto della nozione non implica necessariamente il contatto fisico tra i soggetti della prestazione ovvero richiedente e prostituta , potendo l’atto essere compiuto anche, dalla prostituta, su se stessa o su un terzo diverso da colui che ha richiesto, dietro pagamento, la prestazione di qui, la conseguenza che l’attività di prostituzione ben può essere svolta a distanza , ovvero a fronte della presenza in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come ad esempio, di prestazione richiesta ed effettuata per via telefonica Sez. 3, numero 7368 del 18/01/2012, L. e altro, Rv. 252133 o attraverso internet Sez. 3, numero 15158 del 21/03/2006, P.M. in proc. Terrazzi, Rv. 233929 in caso di prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza via web chat . Ciò che, però, resta essenziale, ed è, del resto, implicitamente presupposto dalle pronunce sin qui ricordate, è che la persona retribuita per prostituirsi abbia, appunto, a compiere non importa, come detto, in quale luogo e verso quale destinatario un atto sessuale, ovvero prestazioni caratterizzate, appunto, dalla messa a disposizione del proprio corpo per fini di altrui libidine Sez. 3, numero Rv. 229350 e Rv. 228692 . È quindi necessario, in altri termini, attesa la costante nozione di atti sessuali elaborata da questa Corte con riferimento al reato di cui all’articolo 609 bis c.p., ed incentrata sulla corporeità sessuale , che la persona richiesta compia atti che attingano zone erogene del corpo suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale Sez. 3, numero 41096 del 18/10/2011, P.G. in proc. M., Rv. 251316 Sez. 3, numero 12506 del 23/02/2011, Z., Rv. 249758 Sez. 3, numero 11958 del 22/12/2010, dep. 24/03/2011, C, Rv. 249746 Sez. 4, numero 3447 del 03/10/2007, dep. 23/01/2008, P., Rv. 238739 . Tale principio è, del resto, implicitamente presupposto da quelle decisioni che hanno costantemente escluso esulare dall’area di prestazione prostitutiva il mero fatto di denudarsi dietro corrispettivo onde eccitare l’istinto sessuale salvo che, significativamente, a tale fatto non si accompagnino anche contatti corporei cfr., con riferimento a lap dance eseguita da ballerine davanti a clienti cui era consentito accarezzare le stesse su fianchi, braccia e gambe, Sez. 3, numero 13039 del 12/02/2003, Centenaro, Rv. 224116 con riferimento a spogliarelli accompagnati da strusciamene , Sez. 3, numero 37188 del 22/06/2010, S. e altri, Rv. 248559 con riferimento a spogliarelli accompagnati da contatti tattili e baci, Sez. 3, numero 11025 del 06/06/1975, Giorgetta, Rv. 131299 . 3.1. Ciò posto, risulta dalla sentenza impugnata e, specificatamente, dai riepiloghi delle conversazioni telefoniche intervenute tra l’imputato e la R. nonché tra quest’ultima ed il destinatario delle prestazioni, che il pagamento in favore della ragazza avveniva affinché questa effettuasse a F. telefonate dal contenuto erotico che avessero, come risultato, quello di eccitare sessualmente quest’ultimo vedi sunto della telefonata del OMISSIS ad ore 19.21.58, a pag. 6 “dice di farlo bene, di farlo eiaculare al telefono” vedi sunto della telefonata del OMISSIS ad ore 18.12.33, a pag. 10 “I. chiede se il suo obiettivo nelle telefonate è quello di sborrare. M. conferma” vedi sunto della telefonata del OMISSIS ad ore 18.27.58 a pag. 11 “dice che il suo obiettivo è sborrare al telefono” “dice che l’ha appena chiamato e si è lamentato che ha pagato senza arrivare ad eiaculare” . Lo stesso giudice d’appello, del resto, afferma, in sentenza, che la R. , oltre a compiere prestazioni sessuali a domicilio, compiva “conversazioni erotiche al telefono” vedi pag. 31 senza che d’altra parte ivi mai si dia atto di prestazioni sessuali compiute al telefono dalla stessa. Sicché, in altri termini, non era la ragazza a compiere atti sessuali, né su se stessa né su terze persone, ma era il cliente, autonomamente, a compierli su se stesso sulla scorta delle conversazioni erotiche in oggetto. Ed allora, sulla base del principio di diritto più sopra illustrato, deve escludersi che la R. abbia, al telefono, posto In essere atti sessuali, e, dunque, attività di prostituzione. Né le prestazioni vocali effettuate, sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, possono equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali erogene. La sentenza impugnata, invece, valorizzando impropriamente la possibilità di attività di prostituzione svolta a distanza, e trascurando la necessita, pur richiamata, attraverso il riferimento alle pronunce di questa Corte, della presenza dell’atto sessuale quale elemento caratterizzante l’atto di prostituzione, ha finito, in violazione del principio sopra richiamato, per ritenere integrato il reato d, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione anche con riferimento alle telefonate effettuate dalla R. . 4 Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della pronuncia, limitatamente alle telefonate predette, perché il fatto non sussiste, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano affinché la stessa provveda a rideterminare corrispondentemente la pena complessivamente irrogata, non potendo procedervi questa Corte atteso l’unitario computo effettuato in primo grado senza distinzione tra condotte di prestazioni sessuali compiute a domicilio e condotte di prestazioni telefoniche. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle telefonate di cui al capo d’imputazione perché il fatto non sussiste e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione della pena.