Attività dei CED e lotta all’abusivismo: giro di vite del Ministero

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare numero 17/2013, ha richiamato l'importanza di controlli nei confronti dei Centri di Elaborazione Dati - da parte del personale ispettivo - al fine di verificare la correttezza e veridicità dei soggetti abilitati alla cura di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei dipendenti.

I Centri Elaborazione Dati possono effettuare «esclusivamente» attività esecutive e di servizio. L’attività dei CED trova la sua disciplina nell’articolo 1, comma 5, L. numero 12/1979 per l’esecuzione di attività strumentali ed accessorie, le piccole imprese e quelle artigiane anche in forma cooperativa possono avvalersi dei Centri Elaborazione Dati. In vari interventi di prassi da ultimo Nota numero 7857 del 29 aprile 2010 si è evinto che i CED possono effettuare «esclusivamente» attività esecutive e di servizio, quali operazioni calcolo e la stampa, dei dati retributivi, nonché compiti strumentali ed accessori. Anche la Cassazione Penale sentenza numero 27848/2001 ha ribadito a suo tempo che commette reato ex articolo 348 c.p. - esercizio abusivo della professione - colui che non si limiti ad eseguire compiti di natura meramente esecutiva. Esercizio abusivo della professione Quando le imprese si affidano a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, i servizi possono essere organizzati tramite i consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle stesse associazioni. Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa, le piccole imprese/artigiane possono avvalersi dei CED, sempre che siano assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla L. numero 12/1979. importante effettuare i controlli. Da qui l’importanza dei controlli del personale ispettivo in ordine a tale fenomeno, sussistendo gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione Cass. Penumero numero 9725/2013 laddove la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro venga curata non da dipendenti di associazioni di categoria ovvero non da iscritti all’albo professionale.

OK_TP_LAV_13circ.17