Tutto l’IRAP minuto per minuto

Con la Circolare numero 26/E, del 20 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate si occupa in modo capillare della determinazione delle base imponibili, fornendo utili chiarimenti in materia. Si fa luce sul calcolo dell’IRAP per le società di capitali e soggetti assimilati, nonché per gli imprenditori individuali che hanno optato per il calcolo del valore della produzione in base al bilancio e per chi deve applicare il regime Ias. Altre indicazioni ineriscono ai costi per il personale e agli ammortamenti per i beni aziendali.

L’Agenzia premette che principio generale base del vigente sistema impositivo dell’IRAP, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008 riforma IRAP , è quello della «presa diretta da bilancio» delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi. Regime attuale. Con riferimento ai beni acquisiti dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina IRAP, nonché per quelli acquisiti prima della data di entrata in vigore del nuovo sistema e che a tale data non presentavano alcun disallineamento tra il valore civile e quello fiscale, la Circolare ricorda come il disallineamento tra valore civile e quello fiscale che si genera a seguito della svalutazione fiscalmente non rilevante si riassorbe attraverso variazioni in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione nel corso del processo di ammortamento del bene. Si applica quindi il criterio di ammortamento utilizzato in sede civilistica, cioè ripartendo il valore fiscale del bene valore contabile residuo al lordo della svalutazione non dedotta fiscalmente sulla base della vita utile residua dello stesso. Simili principi si applicano quando la svalutazione sia stata operata da contribuenti che adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs nella redazione del bilancio annuale. Per questi soggetti, il maggior valore fiscale derivante da una riduzione di valore per effetto delle regole internazionali come quella del fair value può essere dedotto durante il periodo di ammortamento del bene, senza bisogno di attendere la cessione dell’immobile. Trattamento ai fini IRAP degli oneri finanziari e delle spese per il personale. Ai sensi dell’ articolo 5, c 1, del d. lgs. numero 446/1997 l’imponibile rilevante ai fini del tributo è costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A e B , ad eccezione dei costi sostenuti per il personale e delle componenti reddituali che hanno natura valutativa contenute nelle voci B12 e B13 del conto economico. L’importo degli interessi passivi iscritti nell’apposita voce del conto economico e l’ammontare del costo per il personale costituiscono comunque oneri esclusi dalla determinazione della base imponibile IRAP. Invece i corrispondenti proventi iscritti nella voce A4 del conto economico, riguardanti la capitalizzazione della voce di costo relativa agli interessi passivi e al costo del personale, concorrono alla determinazione della base imponibile. Pertanto, negli esercizi successivi le quote di ammortamento, calcolate facendo riferimento ad un valore di immobilizzazioni materiali o immateriali iscritto nello stato patrimoniale comprensivo degli interessi passivi e delle spese per il personale, sono da considerare interamente deducibili ai fini del tributo regionale. Nello specifico settore del personale addetto alla ricerca e sviluppo, l’Agenzia chiarisce che la deduzione prevista dall’articolo 11 del d. lgs. 446/97 spetta solo a condizione che sussista apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti a rilasciarla, può provvedere il presidente del collegio sindacale, un revisore dei conti o un professionista abilitato. «Ias adopter». Le Entrate forniscono poi chiarimenti in merito all’applicazione della «clausola di salvaguardia» – prevista ai fini IRES dall’articolo 1, c 61, legge finanziaria per il 2008 – ai soggetti che, per scelta o per obbligo, hanno adottato nei periodi d’imposta antecedenti al 31 dicembre 2008 i criteri Ias/Irfs nella redazione del bilancio d’esercizio. In particolare, si pone il problema di chiarire se la suddetta clausola, prevista esplicitamente ai fini IRES e in base alla quale «sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali» sia applicabile anche al tributo regionale. Nonostante l’adozione degli Ias/Ifrs già nel periodo transitorio ossia dal 2005 al 2007 , sia ai fini IRES che ai fini IRAP, i fatti di gestione nel triennio in esame dovevano essere assunti sulla base di una corretta rappresentazione giuridico formale. Ai fini IRES, infatti, non si dava riconoscimento fiscale alle rappresentazioni del bilancio IAS compliant mentre, ai fini IRAP l’articolo 11-bis del d. lgs. numero 446/97, veniva operato un parallelismo con la disciplina IRES. Al riguardo la Circolare ritiene che, sebbene da un punto di vista formale, la clausola sia stata dettata con specifico riferimento alle disposizioni del TUIR, la stessa debba essere comunque estesa in ambito IRAP. Ciò in quanto, l’articolo 11-bis garantisce la sistematicità strutturale delle due discipline IRES/IRAP . Costi per chiusura di discariche e ammortamenti dei beni dell’azienda. Vengono recepiti, infine, i chiarimenti resi nelle note del 27 maggio 2010 prot. numero 85997 e 2 dicembre 2011 prot. numero 164620 . Gli accantonamenti effettuati a fronte di costi da sostenere per la manutenzione delle discariche dopo le operazioni di conferimento e gestione dei rifiuti, sono deducibili fin dall’esercizio di competenza, senza dover aspettare che venga sostenuto l’onere. Circa gli accantonamenti al fondo di ripristino dei beni aziendali dell’impresa condotta in affitto o usufrutto, sono deducibili in capo all’affittuario o usufruttuario per il valore imputato a conto economico sulla base di elementi oggettivi e idonea documentazione.

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