Il differimento dei termini di pagamento è ufficiale

E’ approdato in Gazzetta Ufficiale il differimento dei termini per i pagamenti risultanti dalle dichiarazioni, concesso con un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno.

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno, numero 135, è stato pubblicato il d.p.c.m. del 6 giugno, con cui viene concesso il differimento dei termini per i pagamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle dell’Irap e dalla dichiarazione unificata annuale. C’è tempo fino al 9 luglio. La scadenza, inizialmente fissata per il 16 giugno 2012, adesso è prevista per il prossimo 9 luglio. Se i pagamenti verranno effettuati entro il 9 luglio, non ci sarà alcuna maggiorazione, mentre, per i pagamenti effettuati a partire dal 10 luglio e fino al 20 agosto, sarà necessario maggiorare le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Quali i soggetti interessati? Il decreto interessa tutte le persone fisiche e i soggetti diversi tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, e quelli che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Più tempo per superare le criticità. Lo scopo del differimento dei termini di effettuazione dei versamenti è di consentire il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla definizione dei versamenti, nonché per permettere il superamento di criticità operative, riscontrate da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

D.P.C.M. 6 giugno 2012 G.U. 12 giugno 2012, numero 135 Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto» Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP » Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, numero 322, con il quale e' stato approvato il regolamento recante «Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto» Visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, numero 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento Visto l'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, concernente l'anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2012, per il periodo d'imposta 2011, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2011 Vista la legge 27 luglio 2000, numero 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, numero 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, numero 44 Considerata l'opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2012 al fine di consentire il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla definizione dei versamenti Considerata, altresì, l'opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2012 da parte dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Decreta articolo 1 1. Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti a entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione b dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di' imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, numero 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2012