Notifica valida anche se il familiare non è convivente

La notifica effettuata nelle mani di un semplice «appartenente al gruppo familiare» non convivente? È comunque valida. Basta, infatti, la presunzione che consegnerà l'atto.

In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'articolo 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la «a persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 5729/2012, in rigetto del ricorso per cassazione del contribuente. Il caso. La CTR ha ritenuto valida la notifica degli avvisi di accertamento compiuta nei confronti di persona dichiaratasi incaricata. La CTR ha ritenuto rituale la notifica degli atti effettuata ad una signora « sulla base della sola appartenenza della stessa al gruppo familiare del contribuente, quale requisito sufficiente a renderla idonea al ricevimento degli atti anche in sede di ritiro delle raccomandate all'Ufficio Postale». Persona di famiglia affinità e parentela sono sufficienti per la validità della notifica. Ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., perché la notificazione possa ritenersi valida, è sufficiente che sia accertata l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità idoneo a giustificare la presunzione che la persona di famiglia, che prenda in consegna l'atto, provveda a sua volta a consegnarlo al destinatario. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui sia accertata e dichiarata la nullità della notificazione, la costituzione in giudizio della parte cui l'atto sia destinato vale a sanare il vizio. La notificazione eseguita, ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., a mani di persona non legata al destinatario da rapporti di parentela, di affinità o di servizio, né convivente con la famiglia del notificando, è nulla anche se tale persona sia stata trovata nell'abitazione del destinatario Cass. civ., Sez. V, numero 16444/2009 . In tema di notificazioni, nel procedimento disciplinato dagli articolo 138 e 139 c.p.c., che è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario, la consegna della copia a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa, non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi quindi nulla, salvo poi risultare una tale nullità sanabile con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata di deduzione di essa con l'atto di appello. Nel procedimento disciplinato dagli articolo 138 e 139 c.p.c., che è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario, la consegna della copia a persona la cui presenza in casa sia occasionale nella specie, a persona che si assumeva «coniuge di fatto» del destinatario e in un luogo diverso da quello ove quest'ultimo aveva il domicilio o la dimora - pur non richiedendosi che sia legata a lui da rapporto di parentela o di stabile convivenza - non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi quindi nulla, salva la sanabilità di tale nullità con la costituzione in giudizio della parte Cass. civ., Sez. III, sent. numero 19218/2007 . Dalla qualificazione del tipo di vizio derivano importanti conseguenze in relazione alla sanatoria, espressamente prevista ex articolo 156 c.p.c. per i vizi di nullità. Inesistenza giuridica della notificazione quando manca del tutto o viene effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa. Si ha mera nullità della notificazione allorché la stessa sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo Cass. sent. numero 27450/2005 numero 3001/2002 . La presentazione del ricorso da parte del contribuente è idonea a sanare la nullità della notifica dell’atto, ma non l’omessa notifica di atti presupposti a quello irregolarmente notificato.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 6 marzo - 11 aprile 2012, numero 5729 Presidente Merone – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da D.M.L. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale rigetto dell'appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Salerno numero 477/1/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso le cartelle di pagamento numero omissis per iva, irpef e irap relative agli anni 1999- 2002. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c Il presidente ha fissato l'udienza del 6/3/2012 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Motivi della decisione Con primo motivo con cui deduce violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 5, nullità della sentenza per assoluta carenza di motivazione il ricorrente assume la nullità della sentenza che evidenzierebbe una mera adesione acritica alla tesi prospettata dall'appellante, senza nessuna considerazione dei punti decisivi della controversia prospettati dalla parte appellata . La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza nella parte in cui si lamenta la mancata considerazione dei punti decisivi prospettati da parte appellata stante la mancata trascrizione della comparsa di costituzione infondata nel resto e la censura essendo possibile dalla lettura della sentenza l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo cfr. Cass. nnumero 15951/2003, 13990/2003, 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001 . Con secondo motivo con cui deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 4 il ricorrente assume la nullità della sentenza in quanto la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal contribuente. A riguardo questa Corte osserva che la CTR, pur dando atto nello svolgimento del processo che il D.M. evidenziava la violazione dell'articolo 329 c.p.c., relativamente alla improponibilità dell'appello per aver operato l'Ufficio lo sgravio dell'iscrizione a ruolo , non ha adottato alcuna determinazione a riguardo. Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'articolo 111 Cost., comma 2, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale articolo 384 c.p.c., si ritiene di poter esaminare la doglianza in quanto la questione di diritto posta con il suddetto motivo è infondata determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito Sez. 2, Sentenza numero 2313 del 01/02/2010 . Ed infatti L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 329 c.p.c., consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A., anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 329 c.p.c., e d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, articolo 49, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione Sentenza numero 24547 del 20/11/2009 Sez. 5, Sentenza numero 2826 del 07/02/2008 . Con terzo motivo con cui deduce violazione degli articolo 149 e 160, e del L. numero 890 del 1992, articolo 7 e 8, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, nonchè difetto di motivazione il ricorrente assume che la CTR avrebbe violato tali disposizioni nel ritenere valida la notifica degli avvisi compiuta nei confronti di persona dichiaratasi incaricata. La censura è infondata. La CTR ha ritenuto rituale la notifica degli atti effettuata per il tramite della Sig.ra D.M.C. sulla base della sola appartenenza della stessa al gruppo familiare del contribuente, quale requisito sufficiente a renderla idonea al ricevimento degli atti . anche in sede di ritiro delle raccomandate all'Ufficio Postale. Tale pronuncia risulta conforme ai principi affermati da questa Corte Sez. 6 - L, Ordinanza numero 21362 del 15/10/2010 Sentenza numero 23368 del 30/10/2006 secondo cui In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare a persona di famiglia , secondo il disposto dell'articolo 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario stesso resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafìche del familiare medesimo. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00,00, oltre spese prenotate a debito.