In materia di gratuito patrocinio, la legittimazione al conseguimento del beneficio per i “familiari superstiti” delle vittime di terrorismo o di stragi di comune matrice, trova il suo fondamento nella solidale partecipazione della collettività agli oneri processuali che gli stessi devono necessariamente sostenere.
Tale partecipazione, tuttavia, non può essere indiscriminata, ma contenuta entro limiti ragionevolmente giustificabili o equamente sostenibili per l'erario. Ed infatti, si privilegiano coloro i quali fossero in più stretto rapporto con la vittima, oltre al dato economico dell'eventuale vivenza a carico, così escludendosi, di conseguenza, dal beneficio i parenti di grado successivo. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza numero 10673 del 7 marzo 2013. La revoca del beneficio . L'odierno ricorrente, inizialmente ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento instaurato per il reato di strage, in cui lo stesso si era costituito parte civile a seguito della morte della sorella, vedeva revocato il beneficio da parte della Corte d'Assise di Brescia che formalmente non lo ammetteva . Proponeva impugnazione avverso tale atto che, tuttavia, veniva respinto dal Tribunale di Brescia. Ricorreva allora per cassazione, con due motivi di censura. La «lista» dei beneficiari . Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato errava nell'escluderlo dal beneficio di cui all'articolo 10, l. numero 206/2004, in quanto «nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato», dovendosi considerare familiari superstiti, quei soggetti indicati dall'articolo 6, l. numero 466/1980 coniuge superstite e figli se conviventi e a carico, figli, in mancanza di coniuge , così come integrato dall'articolo 4, comma 2, l. numero 302/1990 soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio e dall'articolo 82, comma 4, l. numero 388/2000 orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico . Infatti, lo stesso rientrava tra i beneficiari indicati da tale ultima norma, in quanto fratello non convivente. Niente analogia per i casi di revoca del beneficio . Col secondo motivo di ricorso, poi, si lamentava violazione di legge con riguardo all'articolo 112, D.p.r. numero 115/2000, in relazione all'articolo 10, l. numero 206/2004. Ed invero, la doglianza riguardava la erronea applicazione analogica della lettera d della predetta norma, prevedendo tale norma la revoca d'ufficio solo nel caso in cui risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articolo 76 e 92. Ed invero, il riferimento alle condizioni di reddito e alla necessità della sopravvenienza di elementi probatori nuovi escludono ogni compatibilità con la norma di cui all'articolo 10, l. numero 205/2004, che invece, prescinde da qualunque riferimento alle condizioni modificabili di reddito ed evidenzia come unico presupposto, la condizione immodificabile di vittima o di familiare superstite. Riconosciuta, dunque, la sussistenza del presupposto soggettivo di familiare superstite , non sarebbe ammissibile una revoca d'ufficio del beneficio sulla scorta di una rivalutazione degli elementi già sottoposti all'esame del primo giudice. Chi sono i familiari superstiti? La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ebbene, la stessa ha ritenuto la erroneità, nel ragionamento del ricorrente, della riconducibilità del beneficio ad una categoria di familiari superstiti ricomprendente indiscriminatamente tutte le categorie di familiari considerate dalla legislazione di settore, senza alcuna forma di graduazione, né di esclusione eventualmente legata alla maggiore prossimità parentale o alla circostanza della vivenza o meno del richiedente a carico della vittima. La Corte territoriale, dunque, correttamente, aveva revocato l'ammissione sulla scorta della insussistenza del requisito soggettivo, ricavando la precisa categoria di familiari superstiti dalla legislazione di settore, tenendo conto, anche della clausola di esclusione riferita ai familiari che non possono considerarsi gli unici superstiti secondo un ordine graduale , giungendo, quindi, a ritenere beneficiari solo coloro che derivino la loro intuitiva meritevolezza dalla più stretta prossimità affettiva con la vittima. A nulla importa il dato economico . Sulla scorta della individuazione della categoria di soggetti beneficiari, la Suprema Corte, ritiene conseguentemente corretta l'applicazione analogica dell'articolo 112, D.p.r. numero 115/2000, al caso di specie, dato che la revoca è stata determinata dall'originaria assenza dei requisiti legittimanti l'ammissione e non già dall'eventuale venir meno degli stessi, a nulla rilevando quale dei due fosse in effetti assente ab initio il reddito o la qualifica soggettiva , essendo, comunque, giustificabile e giustificata la revoca del beneficio in assenza sia dell'uno che dell'altro.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 febbraio - 7 marzo 2013, numero 10673 Presidente Brusco – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. - Con atto in data 9.7.2012, A B. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 21.6.2012, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dallo stes so B. avverso il provvedimento della Corte di assise di Brescia del 21.3.2011 con cui la corte bresciana, formalmente “non ammet tendo” il B. al patrocinio a spese dello Stato, ne revocava la so stanziale ammissione già in precedenza disposta nel corso del proce dimento penale instaurato in relazione al reato di strage commesso in omissis , in cui aveva perso la vita L B. , sorella dell'odierno ricorrente in tale procedi mento costituitosi parte civile. 2.1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente censu-ra il provvedimento del tribunale di Brescia per violazione di legge in relazione agli articolo 1 e 10 della legge numero 206/2004, ai fini dell'applicazione della normativa di cui al d.p.r. numero 115/2002. In particolare, il ricorrente si duole che il giudice di merito ab bia ristretto l'ambito dei soggetti legittimati conseguimento dei benefici di cui alla legge numero 206/2004 con un'interpretazione erroneamente correlata alla clausola di esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, della legge numero 388/2000, in forza della quale i benefici in parola sono concessi anche ai fratelli e sorelle non conviventi, an che non a carico, in assenza di beneficiari primari. Tale interpretazione deve ritenersi del tutto errata, poiché le norme della legge numero 206/2004 estendono il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a tutte le vittime de gli atti di terrorismo e delle stragi, nonché ai loro familiari superstiti, senza alcuna esclusione o restrizione di carattere soggettivo, che, ove dal legislatore effettivamente volute, sarebbero state espressamente indicate, come accaduto in altre disposizioni della medesima legge. A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente richiama il dettato detta direttiva del presidente della presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.7.2007, interpretativa della legge numero 206/2004, la quale, al fine di individuare i familiari superstiti delle vittime, sottoli nea come a tale scopo soccorra il rinvio operato dalla legge numero 206 alla precedente e tuttora vigente legislazione in materia, con particolare riferimento ai soggetti indicati dall'articolo 6 della legge numero 466/80 coniuge superstite e figli se conviventi e a carico, figli, in mancanza del coniuge superstite , come integrato dall'articolo 4, comma 2, della legge numero 302/1990 soggetti non parenti né affini né legati da rapporti di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta ne gli ultimi tre anni precedenti l'evento e dai conviventi more uxorio e da ultimo dall'articolo 82, comma 4, della legge numero 388/2000 orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta anche se non convi venti e non a carico . Tale direttiva, con riferimento all'individuazione dei destinata li dei benefici, afferma espressamente come ancorché tale norma abbia ad oggetto l'ordine in base al quale si provvede alla erogazione della speciale elargizione prevista della richiamata legge numero 466/1980, la stessa appare idonea a identificare i soggetti ritenuti meritevoli dell'intervento di sostegno e assistenza da parte dello Stato. Ciò pe raltro solo laddove le norme della legge numero 206/2004, non disponga no diversamente, individuando puntualmente gli aventi diritto, in concorso con la vittima, ovvero nella qualità di superstiti . In forza di tale argomentazione, secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato ha errato nell'escludere il B. dai benefi ciari di cui all'articolo 10 della legge numero 206/2004, dovendo considerarsi beneficiari i soggetti indicati dall'articolo 6 della legge numero 466/1980 inte grato dall'articolo 4, comma 2, della legge numero 302/1990 e, da ultimo, dall'articolo 82, comma 4, della legge numero 388/2000, ma senza un ordine di esclusione, anche in considerazione dello spirito complessivo della disciplina dettata in materia e del quadro sistematico in cui la stessa è destinata a inserirsi. 2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedi mento impugnato per violazione di legge con riguardo all'articolo 112 del d.p.r. numero 115/2000 in relazione all'articolo 10 della legge numero 206/2004. Sul punto, il ricorrente si duole che il giudice del merito abbia disposto l'applicazione analogica dell'articolo 112 del d.p.r. numero 115/2002, in relazione al potere di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza tener conto della specificità e della natura dei pre supposti della revoca prevista dalla normativa richiamata e dalla cor relativa specificità e natura del beneficio di cui all'articolo 10 della legge numero 206/2004. In particolare, l'unico caso di revoca d'ufficio consentito è quello previsto dalla lett. d dell'articolo 112 cit., che prevede che il giudice possa provvedere con decreto se risulta provata la mancanza ori ginaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli articolo 76 e 92 al riguardo, il riferimento alle condizioni di reddito e alla neces sità della sopravvenienza di elementi probatori nuovi, rispetto a quel li già delibati, valgono a escludere ogni possibile compatibilità con le previsioni di cui all'articolo 10 della legge numero 206/2004 che prescinde da ogni riferimento alle condizioni di reddito, con la conseguente evi denza del carattere arbitrario della correlazione interpretativa erro neamente disposta dal giudice a quo, anche in considerazione del ca rattere immodificabile della condizione di vittima o di familiare su perstite, quale presupposto legittimante l'ammissione al beneficio, rispetto al dato della condizione di reddito, di per sé ampiamente su scettibile di possibili variazioni nel tempo. Nel caso di specie, una volta riconosciuta la sussistenza delle condizioni soggettive di vittima o di familiare superstite, non sarebbe più possibile procedere a una rivalutazione degli elementi già sotto posti a esame e valutati positivamente dal primo giudice, con la con seguente inammissibilità di una revoca d'ufficio dell'ammissione al beneficio già disposta. Sotto altro profilo, il provvedimento del giudice a quo deve ritenersi illegittimo, non essendo consentita la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato laddove il provvedimento di ammis sione, pur successivamente giudicato illegittimo, abbia ormai esauri to i propri effetti, come accaduto nel caso di specie, in cui il provve dimento di “non ammissione” è intervenuto addirittura dopo il depo sito delle motivazioni della sentenza di primo grado, quando il difen sore del ricorrente aveva già espletato l'incarico conferitogli e matu rato il diritto alla liquidazione del relativo compenso cfr. Cass. Civ., numero 14594/2008 . Sulla base di tali motivazioni, il ricorrente ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con l'eventuale ado zione delle statuizioni consequenziali. Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 3.1. - Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo il dettato dell'articolo 10 della legge numero 206/2004 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice , nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale ma trice 0 dei superstiti è a totale carico dello Stato . A sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge, tale disposi zione si applica a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti . Sul piano sistematico, il comma secondo del richiamato articolo 1, dispone che per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, numero 302, 23 novembre 1998, numero 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, numero 388, ad eccezione del comma 6 . In particolare, i provvedimenti legislativi richiamati sono, da un lato la legge numero 302/00 , il complesso delle norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e, dall'altro la legge numero 407/98 , il complesso delle nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e infine l'articolo 82 della legge numero 388/2000 le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata . Attraverso tali ultimi richiami, il legislatore del 2004 ha, pertanto, inteso inserire, le nuove norme dettate, nell'ambito di un pre ciso quadro sistematico di carattere settoriale, specificamente indivi duato sul piatto dell'omogeneità dei contenuti e delle finalità politico-amministrative perseguite, in tal senso provvedendo a fornire all'in terprete una chiave di lettura delle nuove disposizioni, da intendere e recepire, sul piano interpretativo, in armonia con le scelte legislative in tale ambito settoriale già positivamente assunte. È conseguentemente sulla base di tali premesse che occorre impostare il problema interpretativo posto a oggetto dell'odierno ri corso, avendo l'istante specificamente censurato la decisione impu gnata, nella parte in cui, attribuendo un particolare significato all'espressione familiari superstiti al fine di circoscrivere l'ambito dei soggetti legittimati al conseguimento delle provvidenze regolate dalla legge e, segnatamente, del beneficio del patrocinio giudiziario a spese dello stato , ha inteso allinearsi al tenore dei criteri selettivi già in precedenza individuati sul piano della normazione primaria dello specifico settore. Più in particolare, l'odierno ricorrente, muovendo dall'elemen tare presupposto letterale secondo cui l'articolo 1 della legge numero 206/2004 estende il predetto beneficio oltre che a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazio nale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani anche ai loro familiari superstiti , rivendica l'estensione interpretativa di tale ul tima espressione “familiari superstiti” a tutte le categorie di familiari indiscriminatamente considerate dalla legislazione di settore, senza alcuna forma di graduazione, né di esclusione eventualmente legata alla maggiore prossimità parentale o alla circostanza della vivenza o meno del richiedente a carico della vittima, come erroneamente di sposto, secondo la prospettazione critica del ricorrente, nel provve dimento del tribunale di Broscia qui gravato. 3.1.1. - Le premesse di ordine sistematico dinanzi richiamate inducono questa corte a ritenere non Ndr testo originale non comprensibile l'opzione in terpretativa avanzata dall'odierno ricorrente, apparendo, viceversa, la lettura della norma de qua, da parte del tribunale di Brescia, piena mente rispettosa dei canoni interpretativi suggeriti dalla medesima legge numero 206/2004 e, segnatamente, del canone sistematico dalla stessa positivamente richiamato a chiusura del nuovo quadro norma tivo delineato. In particolare, deve ritenersi che la prospettiva ermeneutica coerentemente articolata nel provvedimento impugnato abbia correttamente operato, sul piano interpretativo, una ricostruzione del signifi cato delle norme nella specie applicabili e, in particolare, dell'espres sione che allude al novero dei “familiari superstiti” pienamente coe rente con il quadro sistematico all'interno del quale dette norme sono chiamate ad operare, avendo equilibrato il riconoscimento delle cate gorie dei soggetti legittimati al conseguimento del beneficio del pa trocinio giudiziario a spese dello stato, con la specifica funzione poli tico - amministrativa ricavabile dai principi della legislazione in mate ria, che appare univocamente e coerentemente destinata a garantire, da un lato, la solidale partecipazione della collettività agli oneri pro cessuali prevedibilmente destinati ad essere sostenuti dalle vittime del terrorismo e delle stragi di comune matrice e dei familiari super stiti, e, dall'altro, a contenere detta partecipazione entro limiti ragio nevolmente giustificabili o equamente sostenibili per l'erario limiti comprensibilmente rinvenibili attraverso l'operatività di meccanismi selettivi d'indole soggettiva, suscettibili di combinare, sulla base di criteri di normalità e di ragionevolezza, l'intuitiva meritevolezza della più stretta prossimità affettiva del familiare superstite, con il dato discriminante dell'esclusione dei familiari di prossimità parentale di grado successivo, oltre al dato economico dell'eventuale vivenza a ca rico cfr., al riguardo, l'articolo 82, comma 4, della legge numero 388/2000 . Nella specie, il tribunale di Brescia ha adeguatamente inter pretato gli arti 1 e 10 della legge numero 206/2004 in correlazione alle norme dettate in materia dalla previgente legislazione di settore, da essa mutuando i criteri d'identificazione e la nozione “legislativa” dei “familiari superstiti”, ivi compresa la clausola di esclusione riferita ai familiari che non possono considerarsi o concretamente non sono gli “unici” superstiti e tanto, sulla base di una nozione di “sopravvi venza” concepita, non già nei termini di un'indiscriminata larghezza come arbitrariamente preteso dall'odierno ricorrente bensì funzio nalmente orientata secondo criteri normativi d'indole politico-amministrativa già previamente determinati e sperimentati. L'argomentazione seguita, in chiave interpretativa, dal giudice territoriale deve ritenersi pertanto dotata di indubitabile linearità e di coerente fedeltà al dettato legislativo, sotto altro profilo non valen do, al fine di infirmarne la congruenza, il richiamo al decreto del pre sidente del Consiglio dei Ministri indicato in ricorso, che costituisce fonte secondaria come tale insuscettibile di assumere alcuna forma di prevalenza in assenza, come nella specie, di rinvii ricettizi a norme di contenuto contrastante , rispetto al vigore e alla forza delle norme di legge prese in considerazione e sul punto adeguatamente interpre tate dal giudice bresciano. 3.2. - Deve ritenersi del tutto privo di fondamento il secondo motivo di ricorso avanzato dall'istante, avendo il tribunale di Brescia correttamente applicato in via analogica l'articolo 112 del d.p.r. numero 115/2000, riconoscendo l'originaria assenza dei requisiti legittimanti in capo al ricorrente, e non già l'eventuale venir meno degli stessi in via di sopravvenienza, a nulla valendo la specifica natura del requisito originariamente assente il reddito, piuttosto che la qualificazione familiare , stante la persistente identità della comune ratio giustifi cativa della revoca disposta. Sotto altro profilo, deve riconoscersi priva di fondamento l'affermazione secondo cui la revoca dell'ammissione al patrocinio a spe se dello Stato avesse, al momento dell'adozione del provvedimento qui impugnato, ormai esaurito i propri effetti e fosse divenuto, pertanto, non più revocabile, atteso che, al momento della proposizione dell'istanza di liquidazione, era ancora pendente il procedimento pe nale nel cui quadro l'istanza di liquidazione era stata originariamente avanzata. 4. - Il complesso delle argomentazioni sin qui indicate vale ad attestare l'integrale infondatezza del ricorso in questa sede proposto dall'istante, con il conseguente relativo rigetto e la condanna del ri corrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.