Anche il dipendente sospeso cautelarmente va retribuito

Nell’ambito di un procedimento disciplinare, concluso con l’irrogazione di una sanzione conservativa, la trasformazione della sospensione cautelare in una definitiva perdita della retribuzione non trova alcuna giustificazione giuridica, finendo per gravare il lavoratore di una vera e propria sanzione disciplinare aggiuntiva priva di causa.

Il caso. Un dipendente del Ministero dell’Economia veniva sospeso cautelarmente per quasi 5 anni, con erogazione per il relativo periodo di una indennità pari al 50% della retribuzione, in ragione di tre distinti procedimenti penali promossi a suo carico e terminati con altrettante pronunce di proscioglimento per intervenuta prescrizione dei relativi reati. Alla conclusione dei singoli giudizi, il Ministero aveva attivato altrettanti procedimenti disciplinari conclusi con tre sanzioni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per, rispettivamente, 10 giorni nel 2001, sei mesi nel 2003 ed altri sei mesi nel 2004. Sulla base di queste circostanze, il lavoratore ricorreva al Tribunale di Napoli chiedendo la condanna del Ministero alla corresponsione della retribuzione maturata durante il quinquennio di sospensione cautelare, dedotto quanto già percepito a titolo di indennità. La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigettava integralmente le domande. I CCNL non disciplinavano il caso . Avverso tale pronuncia il lavoratore ricorreva alla Corte di Cassazione articolando vari motivi di impugnazione che concernevano, tra il resto, anche la disciplina collettiva ratione temporis applicabile. Proprio da tale profilo la Cassazione inizia il proprio percorso argomentativo che, alla fine, porterà all’integrale accoglimento del ricorso. Ad avviso della Corte, esaminata la disciplina collettiva che di tempo in tempo aveva regolato il rapporto, si era in presenza di un vuoto «normativo», atteso che i CCNL non prevedevano l’ipotesi in cui la durata della sospensione cautelare eccedesse quella della sospensione disciplinare, irrogata a seguito dell’assoluzione non con «formula piena». Si deve dunque ricorrere ai generali principi civilistici Risultava quindi necessario «ricercare nell’Ordinamento [ .] la regola da applicare in queste ipotesi», muovendo dal presupposto della i esistenza di un generale divieto di sospensione unilaterale del rapporto - da parte del datore di lavoro – al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e della ii regola «implicita nella natura cautelare e interinale della sospensione cautelare, destinata a durare fin quando durino il procedimento disciplinare e l’eventuale procedimento penale, in funzione dei quali è prevista». Che consentono di non erogare la retribuzione solo in caso di licenziamento . Su tali presupposti, la Corte chiarisce che l’irripetibilità della retribuzione durante il periodo di sospensione cautelare si giustifica soltanto nell’ipotesi in cui il procedimento disciplinare - avviato prima o dopo la decisione penale - si concluda con il licenziamento del lavoratore, onde evitare che la durata del procedimento penale si traduca in pregiudizio per l’Amministrazione che ha disposto la sospensione. In tutti gli altri casi, ritiene condivisibilmente la Corte affermando il principio esposto in massima, la perdita della retribuzione da parte del lavoratore sarebbe giuridicamente priva di causa, poiché dipendente dalla «mera pendenza di un procedimento penale, non sfociato in alcuna sentenza di condanna». La sospensione cautelare deve essere strumentale al procedimento disciplinare . Effetto che risulta impedito dalla tipica strumentalità del provvedimento cautelare, che non può mai incidere sul rapporto in maniera più gravosa del provvedimento cui è strumentale i.e. la successiva sanzione disciplinare . Principio che verrebbe evidentemente violato qualora si consentisse al datore di lavoro di sospendere la retribuzione per un periodo superiore a quello massimo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Per tali ragioni, non risultando necessario alcun ulteriore accertamento in fatto, la Cassazione decide nel merito la controversia accogliendo integralmente le domande del lavoratore.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 dicembre 2012 - 1 marzo 2013, numero 5147 Presidente Stile – Relatore Ianniello Svolgimento del processo V S. , dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, sottoposto a tre procedimenti penali avviati nel 1994 due dei quali frutto della successiva separazione di un unico procedimento e conclusi con tre pronunce penali di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, divenute definitive, rispettivamente, il 29 novembre 2000, il 16 gennaio 2003 e il 5 marzo 2004, era stato cautelarmente sospeso dal servizio con la concessione di una indennità- assegno alimentare per 4 anni, 10 mesi e 27 giorni dal 3.12.93 al 29 10.98 quando era stato riammesso in servizio e, in particolare - obbligatoriamente dal 3.12.93 al 28.1.9% per essere stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere - per decisione dell'Amministrazione successivamente, al termine della custodia cautelare, con decreto 20 maggio 1994 in relazione ai procedimenti penali poi conclusi con le sentenze definitive del 16.1. 2003 e del 5.3.2004 e, con successivo decreto del 3.12.1997, anche in relazione al procedimento penale concluso definitivamente il 29.11.2000. Alla conclusione dei singoli processi penali, il Ministero aveva attivato altrettanti procedimenti disciplinari a carico del S. , conclusi con tre sanzioni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, rispettivamente, nel 2001 per dieci giorni, nel 2003 e nel 2004 per sei mesi ognuno, e pertanto per complessivi anni uno e giorni dieci di sospensione. Con ricorso al Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, V S. , ricordata la vicenda sopra sinteticamente descritta e invocando la disciplina legale e contrattuale collettiva succeduta nel tempo, relativa ai rapporti tra sospensione cautelare, processo penale ed esito del procedimento disciplinare per i medesimi fatti, aveva chiesto la condanna del Ministero a pagargli l'intera retribuzione relativamente al periodo dal 7 febbraio 1995 al 30 ottobre 1998, di sospensione cautelare eccedente sia la fase obbligatoria di 56 giorni sia il periodo di sospensione disciplinare di un anno e dieci giorni irrogata a seguito dei procedimenti indicati, dedotte le somme percepite a titolo di assegno alimentare con gli accessori di legge. Il Tribunale di Napoli accolse parzialmente le domande unicamente per il periodo dal 3 dicembre 1997 , mentre la Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 13 luglio 2010, le ha respinte integralmente. Per la cassazione di tale sentenza, V S. propone ora ricorso, notificato il 20-21 aprile 2011, affidandolo a cinque motivi. Resiste alle domande il Ministero intimato, con rituale controricorso. Il ricorrente ha infine depositato una memoria. Motivi della decisione 1 - Col primo motivo di ricorso, la difesa del S. denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c., per omissione di pronuncia ovvero per difetto di motivazione della sentenza impugnata sulla questione relativa alla individuazione del momento rilevante per stabilire il C.C.N.L. applicabile alla fattispecie. In proposito, la Corte territoriale avrebbe infatti dato per scontato che tale momento fosse quello indicato dal giudice di primo grado, relativo al passaggio in giudicato delle varie decisioni del giudice penale con conseguente ritenuta applicazione del C.C.N.L. del 1995, che, secondo i giudici, non a-vrebbe previsto il recupero richiesto dal ricorrente , senza esaminare i motivi di appello coi quali, viceversa, l'appellante sosteneva che tale momento fosse da individuare nella data di conclusione del procedimento disciplinare. 2 - Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dei criteri per la individuazione della normativa applicabile alla fattispecie, sia in conseguenza dell'errata interpretazione dell'articolo 15 del C.C.N.L. 12.6.2003 e degli articolo 26 e 27 del C.C.N.L. 16.5.95, in relazione al loro ambito di applicazione temporale sia con riferimento al principio di strumentalità dei provvedimenti di sospensione cautelare. La difesa del S. sostiene, infatti, che la fattispecie costitutiva dell'eventuale diritto alla restitutio in integrum, a seguito di sospensione cautelare per la pendenza di un processo penale, nel caso di avvio o prosecuzione, necessariamente successivi, di un procedimento disciplinare per i medesimi fatti di cui al processo penale, non possa logicamente che completarsi con la conclusione dell'ultimo procedimento disciplinare tra quelli cui si riferisce la sospensione cautelare, anche in ragione della necessaria strumentante della sospensione cautelare, la quale, se ad essa non segue un provvedimento disciplinare, deve ritenersi tamquam non esset. È pertanto a tale momento che deve aversi riguardo per individuare la disciplina contrattuale collettiva applicabile. Conseguentemente, nel caso in esame, l'ultimo procedimento disciplinare essendo stato concluso nel 2004, alla fattispecie andava applicata la disciplina di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 12 giugno 2003, che esplicitamente. prevede la richiesta restitutio. 3 - Col terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli articolo 25 e 26 del C.C.N.L. 16 maggio 1995, ove ritenuti applicabili, ratione temporis, al caso in esame. Il ricorrente sostiene infatti che anche tali norme contrattuali prevederebbero il recupero della retribuzione piena con riguardo al periodo di sospensione cautelare eccedente la sanzione di sospensione dal servizio irrogata e non solo con riguardo all'ipotesi di assoluzione o pronuncia di non doversi procedere con formula piena dal reato in relazione al quale era stata disposta la sospensione cautelare, come viceversa sostenuto nella sentenza impugnata. La diversa interpretazione ritenuta dai giudici di merito comporterebbe, del resto, la nullità della norma contrattuale, per elusione del carattere interinale della sospensione cautelare e per violazione dei principi costituzionali di cui agli articolo 3,4, 35 e 97 Cost 4 - Col quarto motivo, la difesa del ricorrente deduce, in via logicamente subordinata, la non congruità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza, relativamente alla affermazione che, ai fini dell'individuazione del contratto collettivo applicabile, occorrerebbe aver riguardo alla data del 16 gennaio 2003, quando era divenuta definitiva la sentenza emessa nel procedimento penale cui era riferibile la sospensione facoltativa disposta il 20 maggio 1994, affermazione che non terrebbe conto del fatto che tale procedimento si era sdoppiato per un problema di incompatibilità del giudice in ordine ad una delle imputazioni e aveva dato luogo ad una duplice sentenza, la seconda delle quali era passata in giudicato il 5 marzo 2004, in regime di efficacia temporale del C.C.N.L. del giugno 2003. 5 - Con un ultimo motivo, il ricorrente deduce, in via ulteriormente subordinata, la violazione degli articolo 112, 324 e 329 c.p.c La Corte territoriale avrebbe infatti accolto l'appello incidentale del Ministero per un motivo diverso da quello sviluppato nei motivi di censura, con conseguente formazione del giudicato sul punto. 6 - Il ricorso è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre e nei limiti risultanti dalle stesse. I fatti oggetto del giudizio, che sono pacifici tra le parti e risultano dai documenti richiamati anche in questa sede, consistono in ciò che, per quanto qui interessa - V S. venne sospeso obbligatoriamente dal 3 dicembre 1993 con provvedimento dell'Amministrazione del 21.12.93 - la sospensione proseguì anche dopo la cessazione, il 28 gennaio 1994, della custodia cautelare, per effetto del provvedimento del 20 maggio 1994 che faceva riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio per i fatti di cui al procedimento penale numero 2024/94 procedimento successivamente sdoppiatosi, dando luogo anche al procedimento numero 6595/96, concluso definitivamente il 5 marzo 2004, mentre quello originario si concluse il 16 gennaio 2003 ambedue col proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato - la sospensione cautelare facoltativa venne confermata con provvedimento del 3 dicembre 1997 - anche in riferimento ad un terzo procedimento penale recante il numero 12457/94, concluso definitivamente con sentenza di proscioglimento per prescrizione, divenuta definitiva il 29 novembre 2000 - e cessò, con la ripresa del rapporto di lavoro, alla data del 30 ottobre 1998 - in relazione alla conclusione di ognuno dei tre procedimenti penali, il Ministero aveva attivato altrettanti procedimenti disciplinari, conclusi, rispettivamente nel 2001, con la sanzione di dieci giorni di sospensione e nel 2003 e nel 2004 con la sanzione di sei mesi di sospensione e pertanto con complessivi un anno e dieci giorni di sospensione disciplinare, di gran lunga inferiori rispetto al periodo di sospensione cautelare facoltativa di 4 anni e nove mesi, eccedenza in relazione alla quale è formulata la domanda di pagamento della retribuzione piena, previa detrazione dell'assegno alimentare percepito. In relazione alla fattispecie così riassunta, occorre individuare la normativa applicabile, partendo dall'esame del C.C.N.L. comparto Ministeri 16 maggio 1995, che la Corte territoriale ha ritenuto applicabile al caso esaminato, interpretandolo nel senso che escluda la richiesta restituzione delle retribuzioni relative al periodo eccedente . Trattasi degli articolo 26 e 27 di tale contratto, del seguente tenore articolo 26 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio. articolo 27. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 25, commi 4 e 5. 3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. 4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge numero 55/1990, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge numero 16/1992. 5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, dall'articolo 25, commi 6, 7 e 8. 6. Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità pari al 50 % della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. 7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio. 8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. A differenza di quanto generalmente ritenuto con riferimento alla inter-pretazione della precedente disciplina, contenuta, nella materia, agli articolo 96 e 97 del D.P.R. numero 3 del 1957 - nonostante la mancanza in essa di una esplicita presa di posizione al riguardo - cfr., ad es. Consiglio di stato, Adunanza plenaria numero 4 del 2 maggio 2002, Cass. ord. numero 762 del 1988 e sentt. nn 19169/2006 comma 4061 del 2012 e la stessa Corte Cost. nella sent. numero 168 del 1973 , è evidente che le norme del C.C.N.L. del 1995 non regolano l'ipotesi in cui la durata della sospensione cautelare ecceda quella della sospensione disciplinare irrogata a seguito dell'assoluzione o della pronuncia di non doversi procedere penalmente per i medesimi fatti, ma con formula diversa da quella piena . Esse infatti disciplinano, separatamente e senza possibilità di interferenze tra i due casi, l'ipotesi di sospensione cautelare per la necessità di espletare gli accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione - limitata nella durata a trenta giorni e che comporta comunque il pagamento della retribuzione -, dal caso della sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale con rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, - per la quale è prevista la durata massima di cinque anni e senza pagamento della retribuzione, ma con la corresponsione di una indennità minore 50% . In questo secondo caso, il conguaglio tra quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio e quindi l'erogazione a posteriori dell'intera retribuzione è stabilito unicamente in caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena , mentre nulla è disposto per il caso di assoluzione o di pronuncia di non doversi procedere con altra formula, in particolare, quando, in ipotesi - il procedimento disciplinare non venga attivato o riattivato dopo la decisione definitiva in sede penale - il procedimento disciplinare si concluda con l'accoglimento delle giustificazioni del lavoratore - il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione minore ad es. richiamo o sospensione per un periodo minore di quello di durata della sospensione cautelare . È quindi verificabile nella disciplina indicata un vuoto normativo con specifico riferimento alle fattispecie indicate come ritenuto anche dalla citata Cass. 14 marzo 2012 numero 4061, che si differenzia peraltro, con un obiter dictum, quanto alla individuazione della regola iuris applicabile in tale ipotesi . Occorre allora ricercare nell'Ordinamento e specificatamente nelle norme che regolano il rapporto di lavoro, la regola da applicare in queste ipotesi, tra le quali rientra anche quella in esame. In proposito è necessario partire dal ribadire l'esistenza di un generale divieto di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva o di emergenze del tutto eccezionali, in cui la sospensione possa ragionevolmente ritenersi necessariamente attivabile nonché la regola implicita nella natura cautelare e interinale della sospensione cautelare, destinata a durare fin quando durino il procedimento disciplinare e l'eventuale procedimento penale, in funzione dei quali è prevista. Regola che si esprime nella sua provvisorietà e rivedibilità, in quanto solo a termine e secondo l'esito dei detti procedimenti si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti Corte Cost. sent. numero 168 del 1973 . Tenendo conto di tali principi, la regola iuris rinvenibile dall'Ordinamento per la disciplina dei casi considerati è quella per cui la irripetibilità della retribuzione perduta durante la sospensione cautelare si giustifica unicamente nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare si concluda col licenziamento del lavoratore, essendo ragionevole che la durata del processo penale non ricada in tal caso a svantaggio dell'Amministrazione che ha disposto la sospensione cautelare e avviato, prima o dopo la decisione in sede penale, il procedimento disciplinare. Negli altri tre casi indicati, l'eventuale trasformazione degli effetti della sospensione cautelare in una definitiva perdita della retribuzione dovuta non trova alcuna giustificazione nelle regole indicate, finendo essa per gravare il lavoratore di una vera e propria sanzione disciplinare aggiuntiva, originata da un comportamento volontario del datore di lavoro e da ritenere priva di causa, in quanto dipendente dalla mera pendenza di un procedimento penale, non sfociata in alcuna sentenza di condanna. Un tale effetto è impedito dal carattere di mera strumentalità della cautela, che non può mai incidere in misura più gravosa di quella in funzione della effettività della quale è preordinata nonché dal divieto generale di sospensioni unilaterali del rapporto di lavoro, con perdita definitiva della retribuzione. Concludendo, devesi pertanto rilevare la continuità di disciplina, nella materia indicata, nel passaggio dal D.P.R. numero 3 del 1957, al C.C.N.L. dipendenti dei Ministeri del 1995 e infine al successivo C.C.N.L. del 2003, il quale esplicitamente stabilisce, analogamente a quanto predicabile in precedenza, che, in ogni caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario . Deriva da ciò la fondatezza del ricorso, ancorché per ragioni in diritto parzialmente diverse da quelle ivi sostenute. Tale fondatezza è comunque sostenuta anche dalla piena condivisibilità delle censure di cui al secondo motivo di ricorso. Poiché infatti la sospensione cautelare era stata, nel caso in esame, disposta e prorogata, in una situazione in cui l'iniziativa disciplinare era temporaneamente impedita o sospesa, in funzione della esistenza di fatti oggetto di tre procedimenti penali a carico del S. due dei quali derivavano da un unico originario procedimento, poi frazionato , la sua sorte definitiva dipendeva necessariamente dalla conclusione dell'ultimo procedimento disciplinare attivato o riattivato dopo la pronuncia penale per i fatti oggetto di questi, in quanto i precedenti procedimenti disciplinari erano sfociati in una sanzione meramente conservativa. Restano assorbite le altre censure del ricorso, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento della originaria domanda del S. . Il regolamento delle spese dell'intero giudizio è operato in dispositivo, tenendo conto della soccombenza del Ministero in questa sede, ma anche del diverso esito del giudizio nei due gradi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero resistente a pagare al ricorrente la retribuzione relativa al periodo dal 7 febbraio 1995 al 30 ottobre 1998, esclusi indennità e compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario e dedotte le somme percepite a titolo di assegno alimentare, oltre accessori di legge compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il resistente a rimborsare al ricorrente quelle di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.