L’avviso per i minori degli anni 18 deve necessariamente precedere l’ingresso nel sito, altrimenti verrebbe vanificata la ratio normativa, non essendo ammissibile che tale avvertenza sopraggiunga all’attenzione dell’utente solo dopo che lo stesso abbia già visionato le immagini lascive contenute nella pagina web.
Il caso. La Corte di Appello di Palermo confermava in toto la statuizione del Giudice di prime cure sulla scorta della quale una donna era stata ritenuta colpevole del reato previsto e punito dall’articolo 528 c.p Più precisamente, l’imputata avrebbe messo in circolazione, mediante pubblicazione su un sito internet ad essa riconducibile, diverse immagini di natura oscena, senza la preventiva avvertenza precipuamente prevista per i minori di anni 18. Avverso tale decisione, l’imputata ricorreva per cassazione, articolando tre differenti motivi di gravame in primis, deduceva il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, sostenendo che l’avvertenza de qua era pacificamente presente nella pagina web in secundis, lamentava la mancanza di motivazione in ordine all’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale avanzata dal proprio difensore di fiducia, nei termini di insussistenza di relativi riferimenti decisionali nella parte motiva della sentenza infine, con l’ultimo motivo di ricorso, rilevava che, in ogni caso, la fattispecie delittuosa contestata avrebbe dovuto ritenersi già prescritta. Rilevanza penale se l’avviso appare dopo l’ingresso nel sito. La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione sent. numero 2348/13, depositata il 17 gennaio , nel dichiarare la inammissibilità del ricorso in argomento, ha esplicitato ed ulteriormente chiarito i termini giuridici con cui va necessariamente identificata la predetta avvertenza preventiva per i minori di anni diciotto richiesta per i siti internet contenenti immagini oscene. In particolare, tale avvertenza rappresenta la condicio sine qua non assolutamente prodromica per la legittimità e liceità della diffusione e pubblicazione di immagini a contenuto impudico all’interno della rete telematica infatti, è richiesto ad substantiam che tale avviso per i minorenni appaia precedentemente all’ingresso all’interno del sito internet. Altrimenti detto, qualora una siffatta avvertenza venisse inserita alla fine della pagina web, come avvenuto nel caso de quo, risulterebbe chiaramente vanificata la ratio sottesa all’introduzione dell’avviso stesso, in quanto chiunque potrebbe liberamente avere accesso alle fotografie oscene, mentre, al contrario, è necessario che la visibilità in chiaro di tali immagini sia consentita solo ed esclusivamente dopo la lettura e la relativa accettazione del prodromico avviso per la maggiore età. L’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno professionale deve essere tempestivamente presentata. Per ciò che concerne gli ulteriori due motivi di impugnazione, i Supremi Giudici hanno, sinteticamente, ribadito due principi ormai pacificamente inseriti nell’alveo della giurisprudenza maggioritaria. Quanto alla doglianza difensiva afferente l’assenza di motivazione con riferimento all’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale presentata dal difensore, la Corte Regolatrice chiarisce anzitutto come nella sentenza della Corte Territoriale esiste apposita ordinanza di rigetto della predetta richiesta difensiva, pertanto non sussiste alcuna mancanza di motivazione. Tra l’altro, continua la Cassazione, fermo restando ciò, la motivazione sottesa al rigetto di tale istanza è assolutamente condivisibile, considerato che la stessa è stata depositata tardivamente, in quanto il difensore aveva piena contezza, già da diverso tempo, che per la nuova data di udienza era contestualmente impegnato in altra sede giudiziaria e, pertanto, avrebbe potuto e dovuto far presente alla Corte di merito la problematica con congruo anticipo e, pertanto, tempestivamente. Adesione alla astensione dalle udienze da parte del difensore la prescrizione rimane sospesa fino alla nuova udienza. Quanto, invece, all’ultimo motivo di ricorso, il Supremo Consesso si limita a specificare come i termini prescrizionali della fattispecie delittuosa de qua non siano ancora decorsi, poiché è necessario considerare, nell’alveo di tale conteggio, la sospensione del termine operante per tutto l’intervallo temporale compreso tra la data di adesione alla astensione dalle udienze da parte del difensore, e la data della nuova udienza.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 – 17 gennaio 2013, numero 2348 Presidente Mannino – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2.5.2012, ha confermato la decisione con la quale, in data 27.5.2009, il Tribunale di quella città aveva riconosciuto E P. responsabile del reato di cui all'articolo 528 cod. penumero , per aver posto in circolazione immagini oscene che pubblicava su un sito internet a lei riconducibile senza alcuna avvertenza per i minori di diciotto anni. Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, rilevando che le avvertenze ai minori risultavano presenti nella pagina web, ancorché collocate nella parte finale, cosicché il reato non poteva considerarsi consumato. 3. Con un secondo motivo di ricorso rileva la mancanza di motivazione in ordine all'istanza di rinvio dell'udienza del 2.5.2012 per concomitante impegno del difensore fiduciario, lamentando che, sul punto, mancherebbe ogni riferimento nell'impugnata sentenza. 4. Con un terzo motivo di ricorso rileva, infine, che il reato risulterebbe comunque prescritto in quanto, avuto riguardo alla data di consumazione OMISSIS , sarebbe decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 5. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. Occorre rilevare, per quanto attiene al primo motivo di ricorso, che lo stesso concerne un aspetto della vicenda che risulta essere stato adeguatamente affrontato e risolto dalla Corte territoriale. Assume infatti la ricorrente che, riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, la sentenza impugnata risulterebbe connotata da illogicità, mentre invece i giudici del gravame hanno chiaramente indicato, senza alcun cedimento logico o manifesta contraddizione, che la pagina web riconducibile alla persona dell'imputata mostrava, alla sua apertura, materiale pornografico chiaramente visibile, mentre l'avviso del divieto ai minori degli anni diciotto era collocato nel fondo della pagina, tanto che per raggiungerlo era necessario scorrerla interamente, prendendo inevitabilmente cognizione del contenuto osceno. È dunque di tutta evidenza l'infondatezza del motivo. 6. A conclusioni identiche deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso. La natura processuale della questione prospettata consente a questa Corte di prendere cognizione degli atti processuali e, da tale esame, emerge che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la richiesta di rinvio per impedimento professionale è stata presa in esame dai giudici di merito come risulta dal verbale di udienza in data 2.5.2012. In quell'occasione la richiesta del difensore è stata motivatamente respinta con ordinanza, nella quale viene rilevato che l'impedimento addotto riguardava un procedimento penale che vedeva lo stesso difensore imputato innanzi al Tribunale di Velletri ed osservato che, dalla documentazione prodotta, il processo risultava celebrato in data 8.2.2012, mentre l'istanza di rinvio non era stata tempestivamente presentata. Per tali ragioni la Corte territoriale non accoglieva la richiesta. 7. Quanto al terzo motivo di ricorso si rileva che, ad oggi, il termine massimo di prescrizione non risulta affatto spirato. Devono infatti essere computati anche i periodi di sospensione del termine che ammontano a giorni 368 per il periodo compreso tra il 15.11.2010 ed il 18.11.2011 in applicazione dell'articolo 2-ter legge 125/08 e giorni 166 per il periodo compreso tra il 18.11.2011 ed il 2.5.2012 per adesione del difensore ad astensione dalle udienze , cosicché il termine finale deve individuarsi nel 4.1.2013. 8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente Corte Cost. 7-13 giugno 2000, numero 186 - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.