L’iscrizione dell’ipoteca da parte di Equitalia è per la somma di tutti i suoi crediti: fiscali e previdenziali

E’ legittima l’iscrizione di un' ipoteca immobiliare da parte della società concessionaria Equitalia anche quando la soglia degli 8mila euro è superata anche grazie ai crediti previdenziali che si sommano a quelli tributari.

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 20055, del 7 ottobre 2015, ha accolto il ricorso di un concessionario della riscossione che aveva iscritto ipoteca su un immobile del contribuente, perché la somma dei crediti fiscali e previdenziali superava gli 8mila euro. Il caso. Il concessionario del servizio per la riscossione tributi di una provincia della Regione Sicilia aveva notificato ad una contribuente una iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, per il mancato pagamento di cartelle esattoriali inerenti vari tributi per l'importo complessivo di € 48.367,35. La contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente decadenza della pretesa fiscale. La Commissione Tributaria provinciale accolse il ricorso annullando l'iscrizione ipotecaria il concessionario si appellò davanti alla Commissione Tributaria Regionale la quale confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, la concessionaria ha proposto ricorso per cassazione. violazione del limite di 8mila euro? Con il primo motivo la società concessionaria censura la violazione e falsa applicazione degli articolo 77, d.p.r. numero 603/1973 e 3, comma 2 ter, d.l. numero 40/2010, convertito nella legge numero 23/2010, in riferimento all'articolo 360, comma 1 numero 3 e 5 c.p.c., in quanto il giudice di appello, dopo aver dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale INPS ed INAIL ha ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria sull'immobile della ricorrente in quanto il citato articolo 77, la consente solo nel caso in cui il credito per il quale si procede supera complessivamente l'importo di 8mila euro. Secondo la ricorrente, infatti, l'ipoteca era finalizzata a garantire tutti i crediti iscritti a ruolo di qualsiasi natura, anche quelli diversi dai crediti tributari e pertanto il giudice se avesse preso in considerazione tutti i crediti non avrebbe riscontrato la violazione del limite di 8mila euro. Novità in materia di riscossione coattiva. La necessità di un ragionevole bilanciamento fra poteri dell’agente della riscossione ed esigenze di tutela del contribuente ha indotto il legislatore ad intervenire in questa direzione le misure adottate dal legislatore con il D.L. 21 giugno 2013, numero 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, numero 98 , contengono una serie di disposizioni con cui viene allentata la presa sui debitori in difficoltà - in primo luogo attraverso una maggiore elasticità delle regole sulla rateazione, con la concessione di un allungamento del periodo massimo di dilazione dei debiti fiscali e l’ampliamento del numero di rate insolute che fa scattare la decadenza dal beneficio della rateazione - in secondo luogo, mediante un certo “ammorbidimento” delle regole sull’espropriazione immobiliare, sul pignoramento dei beni mobili e sulle misure cautelari applicabili dall’agente della riscossione. In particolar in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla crisi economica, il debitore può chiedere di rateizzare il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di 120 rate mensili in precedenza, il numero massimo di rate era invece 72 . A tal fine, l’agente della riscossione deve accertare l’impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento in base a un piano di rateazione ordinario e valutare la sostenibilità del più ampio piano di rientro del debito accordabile in base alla nuova normativa. È stata poi modificata la disposizione, dettata dall’articolo 76, del DPR numero 602/1973, riguardante l’espropriazione immobiliare la casa di abitazione del debitore, se costituisce il suo unico bene immobile, non è più pignorabile, a meno che non si tratti di un’abitazione di lusso o, comunque, classificata catastalmente come A/8 ville o A/9 castelli e palazzi di pregio storico o artistico . Negli altri casi, l’espropriazione immobiliare è invece ammessa solo se l’ammontare complessivo del credito per cui si procede supera l’importo di 120mila euro. Alcuni orientamenti giurisprudenziali. La sentenza numero 4077/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione costituisce sicuramente un intervento significativo in materia di espropriazione forzata e ipoteca. In tale occasione, infatti, viene esteso nei confronti di quest’ultima il limite degli ottomila euro previsto espressamente solo per l’espropriazione. Dunque, se il credito vantato risulta inferiore a tale somma, il concessionario non avrà la possibilità di iscrivere ipoteca sugli immobili dei debitori. A tale conclusione la Suprema Corte è arrivata sulla base del fatto che l’iscrizione ipotecaria costituisce un atto preordinato all’espropriazione immobiliare dunque non può non soggiacere ai medesimi limiti. La Suprema Corte ha, inoltre, avuto modo di affermare il principio secondo cui le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria Cass. SS.UU. numero 2009/5286 . Conseguentemente il difetto di giurisdizione va dichiarato dalle Commissioni tributarie con riferimento ai crediti non tributari posti a fondamento dell’iscrizione ipotecaria medesima in maniera assorbente, se detti crediti costituiscono l’intero credito oggetto di iscrizione, ovvero parzialmente, se essi concorrono con crediti tributari. I giudici di legittimità osservano che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di 8mila euro a tal fine prevista dall'articolo 77, d.p.r. numero 602/1973, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli articolo 49 e 50 del citato d.p.r., il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario «può procedere ad esecuzione forzata», ovvero «può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore», purché «sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento», senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso. Nel caso in esame, secondo la Cassazione, la tesi della concessionaria ricorrente è fondata in quanto era legittima l'iscrizione ipotecaria poiché il credito complessivo superava il limite compresi i crediti di natura previdenziale. Risulta, infatti, pacifico il limite di euro 8mila, previsto dall'articolo 76, d.p.r. numero 602/1973, per cui sussiste espresso divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro. La Corte di Cassazione, in conclusione, accoglie il ricorso dichiarando legittima l’iscrizione dell’ipoteca da parte di Equitalia.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 7 luglio – 7 ottobre 2015, numero 20055 Presidente Merone – Relatore Meloni Svolgimento del processo Il concessionario del servizio per la riscossione tributi della provincia di Siracusa notificò a C.M. un avviso di iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi per l'importo complessivo di Euro 48.367,35. La contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente decadenza della pretesa fiscale. La Commissione Tributaria provinciale di Siracusa accolse il ricorso annullando l'iscrizione ipotecaria con sentenza appellata da Serit Sicilia spa davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia propose ricorso per cassazione Serit Sicilia spa con due motivi. C.M. spa non ha spiegato difese. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Serit Sicilia spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 603 del 1973, articolo 77, e D.L. 25 marzo 2010, numero 40, articolo 3, comma 2 ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, numero 23, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5, in quanto il giudice di appello, dopo aver dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale INPS ed INAIL ha ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria sull'immobile della ricorrente in quanto il citato articolo 77 la consente solo nel caso in cui il credito per il quale si procede supera complessivamente l'importo di 8.000,00 Euro. Secondo la ricorrente infatti l'ipoteca era finalizzata a garantire tutti i crediti iscritti a ruolo di qualsiasi natura anche quelli diversi dai crediti tributari e pertanto il giudice se avesse preso in considerazione tutti i crediti non avrebbe riscontrato la violazione del limite di ottomila Euro. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Serit Sicilia spa lamenta contraddittoria motivazione tra sentenza e dispositivo anche in riferimento al D.P.R. numero 603 del 1973, articolo 77, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, in quanto il giudice di appello, dopo aver dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale ha poi confermato la decisione impugnata. Con ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 603 del 1973, articolo 50 e 77, ed D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 10 e 15, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5, in quanto il giudice di appello ha condannato in solido l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese giudiziali nonostante la sua estraneità alla iscrizione ipotecaria anche in presenza di cartelle di pagamento non impugnate ed almeno in parte definite con condono. Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto in ordine ad entrambi i motivi. Secondo questa Corte infatti Sez. 5, Sentenza 2190 del 31/01/2014 In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila Euro a tal fine prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 77, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli articolo 49 e 50 del citato D.P.R., il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può procedere ad esecuzione forzata , ovvero può promuovere azioni cautelari conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore , purchè sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento , senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso . Pertanto appare fondata la censura secondo la quale era legittima l'iscrizione ipotecaria in quanto il credito complessivo della Gerit spa superava il limite di ottomila Euro, ivi compresi i crediti di natura previdenziale. Risulta infatti pacifico il limite di Euro 8.000,00 previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 76, per cui sussiste espresso divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad ottomila Euro, come affermato da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza nr. 5771 del 12/04/2012. Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per le spese del giudizio di legittimità.