L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’11 agosto la terza circolare numero 30/E dedicata alla procedura di collaborazione volontaria per la riemersione dei capitali dell’estero. Con il documento vengono date ulteriori risposte ai quesiti provenienti da professionisti e stampa specializzata.
Chi risulta oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale non perde il treno della voluntary avrà tempo a farlo sino alla notifica da parte dell’ufficio dell’invito a comparire, purché segnali adeguatamente l’impossibilità . E anche per chi si avvale del c.d. scudo fiscale le strade della procedura non sono precluse per accedere alla voluntary basterà indicare nella relazione di accompagnamento le dichiarazioni riservate direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto della procedura attivata. Sono questi solo alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare numero 30/E con cui l’Agenzia delle Entrate chiude forse la trilogia sulla voluntary prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di adesione ancora fisso al 30 settembre . Il documento fa seguito, infatti, alla due precedenti Circolari la numero 10/E del mese di marzo e la numero 27/E di luglio aggiungendo risposte ad ulteriori quesiti pervenuti alle Entrate da parte di professionisti e stampa specializzata. Molti i temi affrontati, tra questi anche l’ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria e gli obblighi di monitoraggio successivi all’adesione. Termine per il rimpatrio delle somme. I capitali dall’estero possono, chiarisce la Circolare, essere fatti rientrare «già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria» purché venga indicato l’importo nella sezione IV del modello, nel campo 2 e 3, e nella relazione di accompagnamento , l’unico onere maggiore sarà sopportato dal punto di vista probatorio il contribuente in sede istruttoria dovrà fornire evidenza dell’avvenuto rimpatrio in tempi utili per tenerne conto ai fini della riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell’ufficio. Ovvero, come precisato, «prima che l’ufficio proceda alla notificazione dell’invito al contraddittorio» salvo perdere il beneficio delle riduzioni. Viceversa, se al momento della domanda di adesione, le somme sono già state materialmente trasferite in Italia ad esempio si trovano in una cassetta di sicurezza , la prova dell’avvenuto rimpatrio «sarà costituita unicamente dal versamento dei valori presso un intermediario abilitato su un conto corrente intestato al beneficiario economico delle somme, appositamente acceso a seguito dell’attivazione della procedura». Monitoraggio “rafforzato”. I benefici sanzionatori sono modulati sulla “fedeltà” del contribuente. Verso chi, dopo aver beneficiato degli effetti premiali previsti della voluntary connessi al rilascio del waiver, non adempie agli obblighi di monitoraggio per le annualità successive, “gli uffici moduleranno efficacemente la risposta sanzionatoria in funzione della condotta non più trasparente”. Come specificato, scatteranno subito le sanzioni per chi non comunica alle Entrate l’eventuale cambio di intermediario e l’annesso spostamento delle attività. Ovvero il caso del contribuente che non abbia rilasciato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività presso un altro intermediario localizzato fuori dell’Italia o di uno stato collaborativo, il waiver, controfirmato dall’intermediario estero, e non abbia quindi provveduto a trasmetterlo all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività ex articolo 5-quinquies, comma 5, d.l. numero 167/1990 . fonte www.fiscopiu.it
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