Nei giorni scorsi l’attenzione della cronaca si è concentrata sull’esito di un’impugnativa avverso gli atti del concorso per dirigente scolastico in particolare con riferimento alla Lombardia anche in considerazione delle forti critiche che alcune sigle sindacali hanno rivolto alla sentenza del TAR Lombardia.
La sentenza oggetto di aspra discussione è stata quella emessa dalla quarta sezione del TAR Lombardia il 18 luglio 2012, numero 2035 a definizione di alcuni ricorsi alcuni proposti collettivamente da più candidati avverso gli atti della procedura concorsuale, per esami e per titoli, finalizzata all’individuazione dei futuri dirigenti scolastici, in questo caso, per la Lombardia. Ed infatti, una volta pubblicato l’elenco degli ammessi alle prove orali alcuni candidati esclusi avevano proposto ricorso per irregolarità nella procedura chiedendo, oltre l’accesso agli atti della procedura, anche la sospensiva degli atti fino a quel momento approvati. Il TAR dopo aver accolto la misura cautelare con decreto inaudita altera parte , all’udienza per la conferma, modifica o revoca della misura cautelare decide nel merito la controversia accogliendo le pretese dei ricorrenti. Rigettate le questioni preliminari di rito. E ciò dopo aver disatteso alcune eccezioni che l’amministrazione intimata aveva sollevato in rito. Ed infatti, l’avvocatura dello Stato aveva sostenuto, da un lato, che i ricorsi proposti cumulativamente da più aspiranti dirigenti avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili quei ricorrenti erano portatori di interessi confliggenti e, quindi, non avrebbero potuto proporre ricorso con un unico atto. Quella linea difensiva, però, non è stata giustamente accolta dal giudice amministrativo che - anche sulla base di una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato – ha sostenuto l’ammissibilità di un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso «nel caso in cui i ricorrenti, in forma collettiva, siano titolari al momento del ricorso, di posizioni omogenee sia riguardo alle doglianze dedotte che all’interesse perseguito, avendo l’intento di ottenere, attraverso l’annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale considerato illegittimo, con conseguente utilità per tutte le parti ricorrenti». Dall’altro lato, poi, l’amministrazione aveva sostenuto la necessità di notificare il ricorso a quanti avevano nelle more superato anche la prova orale in qualità di controinteressati. Senonché, anche quell’eccezione è stata rigettata sul presupposto che con riguardo all’impugnazione «di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso». Buste troppo trasparenti. Ma veniamo ora al punctum dolens della procedura concorsuale e che ha rappresentato il motivo portante o assorbente se si preferisce per il quale il TAR ha annullato gli atti del concorso. Orbene, i ricorrenti avevano lamentato che le buste all’interno delle quali i concorrenti avevano scritto il proprio nome e cognome per garantire l’anonimato in sede di correzione del compito erano troppo ‘trasparenti’ nel senso che, in controluce, avrebbero consentito di vedere il loro contenuto, con buona pace dell’anonimato. A scanso di equivoci, il TAR ha deciso di disporre una verificazione in ordine alla trasparenza delle buste piccole contenenti i cartoncini con i dati anagrafici dei concorrenti giungendo alla seguente conclusione che è bene riportare per esteso per l’importanza che riveste nell’attuale dibattito pubblico che è sorto intorno alla questione. Ebbene, il TAR scrive «dall’esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all’interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta – al limite della trasparenza – dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall’assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale». Dall’accertamento istruttorio è derivato l’accertamento della violazione della regola aurea dei concorsi pubblici che vuole l’anonimato dei concorrenti in sede di valutazione delle prove scritte gli atti del concorso sono stati, quindi, annullati. Oltre l’essere conta anche l’apparenza. Peraltro, il TAR svolge anche una ulteriore e importante considerazione in presenza di una simile violazione di legge non importa tanto sapere se in concreto la commissione esaminatrice abbia, oppure no, sfruttato la trasparenza delle buste. E’ vero che, nel caso di specie, - scrive il TAR – «non era emerso alcun elemento in grado di avallare l’ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell’anonimato». Ma ciò che è importante, infatti, è che in astratto la commissione avrebbe potuto sfruttare quella possibilità individuando l’autore della prova prima dell’apertura della busta piccola ciò «è di per sé sufficiente ad invalidare l’intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte». L’affermazione dei giudici amministrativi è senz’altro da condividere e da sottolineare per l’importanza del principio ad essa sotteso. Non soltanto l’opposta interpretazione e, cioè, quella che fa leva su ciò che è avvenuto in concreto determinerebbe un onere probatorio diabolico in capo ai ricorrenti «sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati». Quell’opposta interpretazione, inoltre, non tiene in debito conto il principio fondamentale che deve sorreggere l’attività dell’amministrazione e, cioè, che oltre l’imparzialità è importante anche l’apparenza di imparzialità come del resto ha più volte ricordato il CSM con riferimento all’imparzialità del giudice . I candidati che partecipano ad un concorso pubblico non soltanto devono essere giudicati da una commissione effettivamente imparziale, ma devono anche avere l’impressione che quella commissione sia imparziale. E ciò vale anche per lo stato – comunità che ha interesse che la regola del pubblico concorso sia rispettata formalmente e sostanzialmente. In tal senso le regole che presiedono lo svolgimento di un concorso pubblico devono essere scrupolosamente rispettate perché lungi dall’essere mere formalità rappresentano le condizioni necessarie per poter legittimare la fiducia nella commissione. Condizione necessaria, ma non sufficiente certamente occorre, poi, che la commissione sia imparziale anche in concreto ad esempio una procedura impeccabile dal punto di vista formale potrà essere annullata se la commissione dovesse risultare essere stata corrotta . Viceversa, una commissione impeccabile non è sufficiente per poter superare il rispetto delle formalità ecco allora che la violazione delle regole poste a presidio, come in questo caso, dell’anonimato deve portare all’annullamento della procedura. Le reazioni sindacali. Senonché, come anticipato in apertura, la sentenza del TAR non è piaciuta ad alcune sigle sindacali che hanno qualificato le conclusioni del giudice amministrativo come ‘una assurdità’ per la CISL scuola e come ‘una follia’ per la FLC CGIL . ‘Follia’ perché gli atti sono stati annullati non per effetto di una dimostrata lesione del principio dell’anonimato «ma bensì perché è bastato che fosse evidente l’occasione e l’opportunità di poterlo fare» FLC CGIL . Ed ancora, è stato anche scritto che la sentenza in esame «lavorando sulla forma arreca un danno pesante sia ai singoli che alla collettività» CISL scuola . A mio avviso, però, quella sentenza merita la più ampia approvazione per le ragioni prima ricordate. E se è vero – come osservano i sindacati e come è vero - che l’annullamento delle prove di un concorso reca danno alla collettività il concorso da rifare significa anche che i posti rimangono vacanti , la soluzione non può essere, però, quella prospettata dai sindacati stessi e, cioè, mantenere fermi gli effetti per gli aspiranti che hanno superato le prove e rivalutare quelli che non le hanno superate , ma quella di svolgere nuovamente le prove scritte. Quest’ultima soluzione, se da un lato, non troverà certamente il favore di chi quelle prove le ha superate è vero che chi ha partecipato e superato le prove non ha alcuna responsabilità e che quindi ha ragione di dolersi di ciò anche con ‘rabbia e costernazione’ come è stato scritto dalla Di.S.A.L. , dall’altro lato, però, non avrebbe come effetto quello di ledere ulteriormente l’immagine della pubblica amministrazione con conseguente crisi di fiducia dei cittadini nell’amministrazione. Ed infatti, nel caso in esame c’è un dato che non può essere trascurato la sentenza ha accertato in fatto che quelle buste erano ‘trasparenti’. Quell’accertamento in fatto pesa come un macigno sulla regolarità della procedura. Il danno erariale, poi, potrà trovare ottima tutela nelle sedi previste dall’ordinamento la Corte dei conti avrà il compito di accertare se ci sono state responsabilità e in capo a chi e in che misura andranno addebitati i costi prodotti alla collettività. Attendiamo di vedere, però, la sorte della sentenza del TAR sarà impugnata, e se sì, sarà confermata o annullata dal Consiglio di Stato?
TAR Lombardia, sez. IV, sentenza 17 - 18 luglio 2012, numero 2035 Fatto Con una pluralità di ricorsi, specificamente indicati in epigrafe, ritualmente notificati e depositati, i ricorrenti hanno impugnato gli atti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra i quali il decreto del MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia numero 113 del 19 aprile 2012 con cui è stato approvato l’elenco dei candidati da ammettere alla prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13.7.2011 – Regione Lombardia. A sostegno dei ricorsi vengono dedotte svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili. Con i decreti cautelari nnumero 858/2012 e 902/2012 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione relativamente ai ricorsi R.G. numero 1489/2012 e numero 1645/2012. Si è costituito in giudizio, con riferimento a tutti i ricorsi, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ne ha chiesto il rigetto. Con ordinanze istruttorie nnumero 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 è stata disposta l’acquisizione delle buste contenenti le prove di concorso dei ricorrenti e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai ricorsi R. G. numero 1545/2012, numero 1546/2012 e numero 1547/2012. In data 10 luglio 2012, in esecuzione delle predette ordinanze, l’Amministrazione resistente ha depositato la documentazione richiesta. Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell’udienza camerale, è stata disposta, alla presenza dei difensori delle parti, una verificazione in ordine alla trasparenza delle buste piccole contenenti i cartoncini con i dati anagrafici dei concorrenti. I difensori delle parti di cui ai ricorsi R. G. numero 1489/2012 e numero 1584/2012 hanno rinunciato alla domanda di accesso agli atti, ai sensi dell’articolo 116 cod. proc. amm., subordinatamente alla possibile adozione di una sentenza in forma semplificata. Nella stessa camera di consiglio del 17 luglio 2012, fissata per la discussione delle istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm. Diritto 1. In via preliminare, vanno riuniti tutti i ricorsi indicati in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva – trattandosi dell’impugnazione degli atti relativi alla medesima procedura concorsuale – e parzialmente anche soggettiva. 2. Sempre in via preliminare, vanno affrontate le due eccezioni sollevate dall’Avvocatura erariale in ordine all’inammissibilità di alcuni dei ricorsi, in quanto proposti in forma collettiva, pur in presenza di asserite posizioni confliggenti tra i ricorrenti, e alla necessità di integrare comunque il contraddittorio nei confronti sia dei candidati già ammessi alla prova orale del concorso, che a quelli che abbiano positivamente superato anche quest’ultima. 2.1. Le eccezioni sono infondate. Quanto alla dedotta inammissibilità di alcuni ricorsi, perché proposti in forma collettiva, va richiamata una recente giurisprudenza secondo cui è ammissibile un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso nel caso in cui i ricorrenti, in forma collettiva, siano titolari al momento del ricorso, di posizioni omogenee sia riguardo alle doglianze dedotte che all’interesse perseguito, avendo l’intento di ottenere, attraverso l’annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale considerato illegittimo, con conseguente utilità per tutte le parti ricorrenti Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2011, numero 916 .Pertanto, tutti i ricorsi risultano perfettamente ammissibili, anche in ragione della circostanza che il numero dei posti messi a concorso è ben superiore a quello del numero dei ricorrenti. 2.2. Con riferimento alla seconda eccezione, riguardante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che avrebbero superato la prova scritta e quella orale, va evidenziato che, in presenza “di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso” Consiglio di Stato, IV, 27 aprile 2012, numero 2467 .Di conseguenza, anche siffatta eccezione va disattesa. 3. Passando al merito della controversia, appare pregiudiziale lo scrutinio della prima doglianza contenuta nei ricorsi R.G. nnumero 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012, con cui si assume la violazione del principi0 dell’anonimato nel concorso oggetto della presente controversia, atteso che la busta piccola, contenente il cartoncino con le generalità dei concorrenti, inserita nella busta grande, includente l’elaborato scritto redatto dagli stessi, a garanzia della loro non immediata riconoscibilità, sarebbe stata inidonea allo scopo, essendo agevolmente visibile – anche prima della sua apertura e dell’estrazione del cartoncino recante le generalità del concorrente – quanto nella stessa contenuto. 3.1. La doglianza è fondata. Va premesso che, in relazione alla presente censura ritenuta di carattere assorbente, al fine di verificarne la fondatezza, il Collegio ha disposto con le ordinanze nnumero 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 – l’acquisizione delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G. nnumero 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012. Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall’Amministrazione resistente in esecuzione delle sopra indicate ordinanze istruttorie, con la contestuale redazione di un verbale allegato agli atti dell’udienza camerale. Dall’esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all’interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta – al limite della trasparenza – dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall’assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell’Amministrazione in data 12 luglio 2012 . 3.2. In tal senso appare violato il disposto di cui all’articolo 14, comma 2, del D.P.R. numero 487 del 1994, secondo cui “il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizone, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della consegna.“Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che “il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti” cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928 9 febbraio 2009, numero 734 . Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l’anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d’accesso agli impieghi nelle amministrazioni articolo 97 Cost. .Sulla scorta di ciò va ribadito “il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione” Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928 . Nel caso di specie la possibilità astratta – non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l’ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell’anonimato – di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell’apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l’intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte. Appare, tra l’altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati. 3.3. In conclusione, la fondatezza di questa doglianza, avente carattere pregiudiziale, determina, previ0 assorbimento delle restanti censure, l’accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, come indicati in epigrafe, e l’annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione Lombardia. 4. Al fine di conformare la successiva azione dell’Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione rectius, Sottocommissione, come da verbale numero 16 del 9 gennaio 2012 , deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa – che è un collegio perfetto dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell’elaborato. 5. In relazione alle peculiarità anche fattuali della presente controversia, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti di causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta , definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie secondo quanto specificato in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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