Accolto il ricorso di un legale la propria domanda volta alla liquidazione delle spettanze per prestazioni fornite articolo 28 e seguenti l. numero 794/1942 andava discussa dinnanzi al Tribunale in composizione collegiale, in ossequio alla riserva dell’articolo 737 c.p.c. Gli orientamenti passati della Corte – inclini alla risposta della veste monocratica – appaiono superati dalle recenti novelle legislative, alla luce delle quali si è mantenuta ferma la competenza funzionale dell’ufficio giudiziario di merito e la composizione collegiale dell’organo giudicante.
Questa l’indicazione fornita dalle sezioni Unite Civili nella recente sentenza numero 12609/12, con deposito del 20 luglio. Pagato tutto? Alla scadenza del mandato di difendere il Comune di Modugno in un giudizio promosso da una s.r.l., un avvocato domandava la liquidazione delle proprie spettanze ai sensi degli articolo 28 e ss. della l. numero 794/1942 il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, rigettava la domanda perché il richiedente aveva già ricevuto una somma superiore a quella effettivamente dovuta. Il motivo principale del ricorso – diversamente da quanto sostenuto dal municipio pugliese – non abbisognava della formulazione dei quesiti di diritto poiché proposto contro una decisione depositata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 40/2006. La doglianza del professionista. Dinnanzi alla Suprema Corte, il legale sosteneva che il Tribunale – ex articolo 50 bis e 50 quater c.p.c. – avrebbe dovuto decidere in composizione collegiale invece che monocratica. La Sezioni Unite affrontano dunque un excursus che ripercorre le passate pronunce dell’organo di legittimità. Due dottrine a confronto. Con sentenza numero 4967/2004, si è statuito che il procedimento previsto dalla l. numero 794/1942 si dovesse svolgere in camera di consiglio con trattazione in composizione collegiale. D’altro canto la Cassazione in particolare nnumero 1312/2003 e 10271/2005 ha invece affermato che la fattispecie esaminata di liquidazione di onorari non rientrasse sotto l’ala dell’articolo 737 c.p.c., non vigendo di conseguenza la riserva di collegialità. Sulla stessa scia si è innestata anche la Corte Costituzionale. Parola alle SS.UU. Malgrado l’autorevolezza dell’avvallo, la tesi proposta dalla sentenza numero 1312/2003 «non può essere condivisa». Secondo l’articolo 29 della legge del 1942, una volta presentato il ricorso, il presidente del tribunale doveva fissare la data della comparizione davanti al tribunale in camera di consiglio non era obbligatorio il ministero di un difensore e il collegio procedeva poi al tentativo di conciliazione e – in subordine – alla liquidazione. Il d.lgs. numero 51/1998, istituendo il giudice unico di primo grado, ha stabilito che il tribunale decide monocraticamente eccetto che nei casi contemplati dall’articolo 50 bis c.p.c. Il procedimento della tipologia analizzata sarebbe riconducibile nel novero di quelli disciplinati dall’articolo 737 c.p.c. e, per l’effetto, nell’ambito di quelli destinati a essere trattati dal tribunale in composizione collegiale. Orientamento comprovato. Appare perciò chiara la visione impostata sul presupposto della necessità di trattare le controversie in materia di liquidazione degli onorari dei legali in ambito collegiale. Il convincimento del Legislatore si evince anche dalla produzione normativa recente. L’articolo 54 della legge delega numero 69/2009, in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ha specificato come il Governo avrebbe dovuto operare «fermi i criteri di competenza nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante previsti dalla legislazione vigente». E ancora, il conseguente d.lgs. numero 150/2011, all’articolo 14, ha ribadito la necessarietà della composizione collegiale per siffatti giudizi attenersi tuttora alla posizione di Cass. numero 1312/2003 – conclude la Suprema Corte – «significherebbe porsi in contrasto sia con l’oggettiva portata della previgente normativa che con la lettura di essa ripetutamente fatta dal Legislatore».
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 10 – 20 luglio 2012, numero 12609 Presidente Preden – Relatore Tirelli Svolgimento del processo Con atto spedito al Comune di Modugno e da questo ritirato il 16/3/2006, l'avv. P L. ha proposto ricorso contro l'ordinanza in epigrafe indicata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni conseguenziale statuizione. Il Comune di Modugno ha replicato con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale cui l'avv. L. ha resistito con controricorso. Alla udienza del 30/11/2011 la Seconda Sezione civile ha riunito le impugnazioni ed avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione oggetto del primo motivo del ricorso principale, ha ordinato la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite. Il Primo Presidente ha così disposto e dopo l'acquisizione di una relazione dell'Ufficio del Massimario e la produzione di memoria da parte del ricorrente, la controversia è stata decisa all'esito della pubblica udienza del 10 luglio 2012. Motivi della decisione Dalla lettura dell'ordinanza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che alla scadenza del mandato di difendere il Comune di Modugno in un giudizio promosso dada srl Il Leopardo davanti al Tribunale di Bari, l'avv. L. ha depositato ricorso per la liquidazione delle proprie spettanze ai sensi degli articolo 28 e ss della legge numero 794/1942. Costituitosi il Comune di Modugno, il Tribunale di Bari ha pronunciato in composizione monocratica, rigettando la domanda perché il richiedente aveva già ricevuto una somma superiore a quella effettivamente dovuta. L'avv. L. ha proposto ricorso per cassazione, ritirato il 16/3/2006 dall'intimato, che contestata la fondatezza delle censure avverse con controricorso notificato il 26/4/2006, si è doluto a sua volta in via incidentale della mancata condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria. L'avv. L. ne ha eccepito l'inammissibilità per tardività della notificazione, mancanza del requisito di specialità della procura e rilascio della stessa da parte del sindaco anziché del dirigente comunale. Nessuna di tali obiezioni è fondata, dato che la notificazione è stata eseguita nel quarantesimo giorno utile il 25 aprile è festivo , che la procura deve ritenersi speciale per il solo fatto di essere stata apposta a margine del controricorso v., fra le altre, C. Cass. 26504 del 2009 e che in difetto di contraria previsione statutaria neppure ipotizzata dal ricorrente , spetta al sindaco l'esclusiva titolarità della rappresentanza processuale del Comune v., fra le ultime, C. Cass. numero 4556 del 2012 . L'avv. L. ha, peraltro, sostenuto, che il controricorso sarebbe inammissibile anche perché non corredato da una chiara elezione di domicilio, notificato in copia unica malgrado l'esistenza di due distinti difensori e materialmente consegnato a persona sconosciuta e con firma illeggibile . Neppure tali rilievi appaiono decisivi. Premesso che ogni dubbio al riguardo potrebbe semmai rilevare ai fini delle notificazioni, ma non della validità dell'atto, rileva comunque il Collegio che l'elezione di domicilio è stata indiscutibilmente fatta in Roma, via G. Koch 42, presso lo studio dell'avv. Vitantonio Amodio. Ciò posto e premesso, altresì, che quanto meno nel caso come quello di specie di mandato disgiunto non occorre l'invio di tante copie quanti sono i difensori C. Cass. numero 11344 del 2004 , rimane unicamente da aggiungere che l'ufficiale giudiziario ha eseguito la notificazione recandosi nello studio dell'avv. L. sito in Roma, largo Messico 7 , dove ha consegnato il controricorso a persona qualificatasi come impiegata addetta alla ricezione degli atti v. relata . In ragione di ciò ed essendosi il ricorrente limitato ad una generica doglianza, va di conseguenza esclusa qualsiasi nullità della notificazione che, peraltro, sarebbe stata in ogni caso sanata dalla proposizione, da parte dell'avv. L. , del controricorso al ricorso incidentale del Comune. Chiarito quanto sopra, può passarsi all'esame del ricorso principale che, diversamente da quanto sostenuto dal Comune di Modugno, non abbisognava della formulazione dei quesiti di diritto perché proposto contro una decisione depositata prima della entrata in vigore del D. lvo 2/2/2006, numero 40. Con il primo motivo di tale ricorso, l'avv. L. ha lamentato la violazione degli articolo 50 bis e 50 quater cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto decidere in composizione collegiale invece che monocratica. È su questo punto che le Sezioni Unite sono state chiamate a decidere, trattandosi di questione che ha ricevuto differente risposta nella giurisprudenza della Corte. Con sentenza numero 4967 del 2004, si è infatti statuito che il procedimento previsto dalla legge numero 794/1942 per la liquidazione degli onorari di avvocato si svolge in camera di consiglio e deve essere trattato dal tribunale in composizione collegiale, atteso che l'articolo 50 bis, secondo comma, cod. proc. civ. introdotto dal D. lgs 19/2/1998, numero 51, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado prevede per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articolo 737 e ss. cod. proc. civ. una riserva di collegialità dalla quale restano esclusi soltanto quelli, tra i procedimenti camerali, per i quali sia diversamente disposto v. in tal senso, anche C. Cass. 13927 del 2002 e 12249 del 2006 . Con sentenza numero 1312 del 2003 cui adde C. Cass. 10271 del 2005 , la Corte ha invece affermato che il procedimento di cui alla legge numero 794/1942 non rientra fra quelli disciplinati dagli articolo 737 e ss. cod. proc. civ., cosicché dev'essere trattato dal tribunale in composizione monocratica, non vigendo per esso la riserva di collegialità di cui al secondo comma dell'articolo 50 bis cod. proc. civ Tale interpretazione è stata seguita dalla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in materia di opposizione al decreto di pagamento dei compensi dovuti agli ausiliari del giudice. Preso atto che l'articolo 170 del d.P.R. numero 105/2002 richiamava, per tali opposizioni, la procedura prevista dalla legge numero 794/1942, precisando, però, che il tribunale avrebbe dovuto giudicare in composizione monocratica, la Corte ha invero rilevato che tale ultima previsione non confliggeva con il secondo comma dell'articolo 50 bis, in quanto il procedimento regolato dalla legge numero 794/1942 non rientrava fra quelli di cui agli articolo 737 e ss cod. proc. civ., essendo a tal fine sufficiente considerare che il provvedimento conclusivo non è impugnabile, mentre l'articolo 739 cod. proc. civ. prevede espressamente il reclamo sent. numero 53 del 2005 . Malgrado l'autorevolezza dell'avallo così ricevuto, la tesi propugnata da C. Cass. numero 1312 del 2003 non può essere condivisa. A questo proposito giova rammentare che, secondo l'articolo 29 della legge numero 794/1942, una volta presentato il ricorso il presidente del tribunale doveva fissare la data della comparizione davanti al tribunale in camera di consiglio. Non era obbligatorio il ministero di un difensore ed il collegio, sentite le parti, doveva tentarne innanzitutto la conciliazione e solo se questa non riusciva o qualcuno non compariva procedere alla liquidazione con ordinanza non impugnabile, che costituiva titolo esecutivo anche per le spese del procedimento. Nell'istituire il giudice unico di primo grado, il D. lgs numero 51/1998 ha stabilito che il tribunale decide in composizione monocratica tranne che nei casi contemplati dall'articolo 50 bis cod. proc. civ., che al secondo comma impone al tribunale di giudicare in composizione collegiale anche nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articolo 737 e ss cod. proc. civ Gli articolo da 737 a 742 cod. proc. civ. prevedono, a loro volta, che il tribunale può assumere informazioni e, salvo che la legge disponga altrimenti, provvede con decreto reclamabile dalle parti e sempre revocabile o modificabile dal giudice che lo ha emesso. Il successivo articolo 742 bis cod. proc. civ. stabilisce, infine, che le disposizioni degli articoli che lo precedono si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio. Discende da quanto sopra che la decisione con decreto reclamabile non costituisce una caratteristica imprescindibile dei procedimenti di cui all'articolo 737 che, come si è visto, fa salva la contraria previsione di legge. Un procedimento in camera di consiglio, perciò, potrebbe essere assimilato a quelli disciplinati dai predetti articoli anche nel caso in cui debba essere deciso con ordinanza non impugnabile, quale quella prevista dalla legge numero 794/1942 che, d'altro canto, non disciplina il relativo procedimento in maniera talmente dettagliata da escludere ogni necessità d'integrazione. Considerato che in base all'articolo 742 bis gli spazi vuoti dei procedimenti in camera di consiglio debbono essere riempiti con le disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile, risulta, quindi, fondata la tesi secondo la quale anche il procedimento di cui agli articolo 28 e ss della legge numero 794/1942 sarebbe riconducibile nel novero di quelli disciplinati dagli articolo 737 e ss cod. proc. civ. e, per l'effetto, nell'ambito di quelli destinati ad essere trattati dal tribunale in composizione collegiale. Con questo convincimento si è evidentemente mosso anche il Legislatore, che nell'estendere la procedura di cui alla legge numero 794/1942 anche alle opposizioni ai decreti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, ha sentito il bisogno di precisare espressamente che le stesse avrebbero dovuto essere trattate e decise dal tribunale in composizione monocratica articolo 170 del d. P.R. numero 115/2002 . Se una conclusione del genere fosse già stata insita nel richiamo della disciplina di cui alla legge numero 794/1942, la puntualizzazione sopra indicata non avrebbe avuto alcuna utilità se non quella di fare chiarezza in materia. Mancando, però, qualsiasi accenno ad una finalità latamente interpretativa della previgente disciplina che, peraltro, non aveva fino ad allora dato vita a significativi contrasti in dottrina né a discordanti pronunce nella giurisprudenza di legittimità , essa appare piuttosto da riguardare come il frutto di una visione chiaramente impostata sul presupposto della necessità di trattare in composizione collegiale le controversie in materia di liquidazione degli onorari di avvocato. Che proprio questo sia stato il convincimento del Legislatore è d'altronde ulteriormente ed inequivocabilmente comprovato dalla successiva produzione normativa. Con l'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, numero 69 il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientravano nella giurisdizione ordinaria ed e-rano regolati dalla legislazione speciale. Con il comma 4 del medesimo articolo 54 sono stati poi fissati i principi direttivi cui il Governo avrebbe dovuto attenersi, prescrivendosi, fra l'altro, che avrebbero dovuto restare fermi i criteri di competenza nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione vigente . In attuazione della predetta delega è stato emanato il D. lgs 1 settembre 2011, numero 150, che con l'articolo 14 applicabile ai giudizi promossi dopo la sua entrata in vigore ha ridisciplinato le cause in materia di liquidazione degli onorari di avvocato, disponendo che le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, numero 794 sono regolate dal rito sommario di cognizione È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale . Nella relazione di accompagnamento è stato chiarito che le controversie in questione sono state ricondotte al rito sommario di cognizione per ragioni di semplificazione e che in ossequio alla delega si è mantenuta ferma la competenza funzionale dell'ufficio giudiziario di merito nonché la composizione collegiale dell'organo giudicante . Il messaggio in tal modo lanciato non lascia nessun margine d'incertezza i nuovi processi dovranno essere trattati dal tribunale in composizione collegiale perché questo avveniva per i vecchi , questa era la regola vigente per il passato. A fronte di una così chiara indicazione, insistere sulle posizioni di C. Cass. numero 1312 del 2003 significherebbe porsi in contrasto sia con l'oggettiva portata della previgente normativa che con la lettura di essa ripetutamente fatta dal Legislatore, creando rispetto alla disciplina dei 2011 una frattura destinata a provocare un inutile spezzettamento capace solo di complicare ulteriormente il già complesso panorama processuale. Tenuto conto di ciò e non dimenticato che l'interpretazione deve tendere, per quanto possibile, all'armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità, va di conseguenza affermato il principio di diritto secondo il quale le controversie, previste dagli articolo 28 e ss della legge numero 794/1942 in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'opera prestata nei giudizi davanti al tribunale rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale in base alla riserva di cui al secondo comma dell'articolo 50 bis cod. proc. civ In accoglimento del primo motivo del ricorso principale ed assorbiti gli altri nonché quello di cui al ricorso incidentale del Comune di Modugno, la ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Bari. Le spese del giudizio vanno compensate com'è prassi di queste Sezioni Unite in caso di risoluzione di contrasti. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso principale ed assorbiti gli altri nonché quello del ricorso incidentale, cassa l'ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Bari affinché decida in composizione collegiale. Compensa le spese dell'intero giudizio fra le parti.