Nessuna multa per il contumace che non risponde all’invito alla mediazione

Il giudice può imporre la sanzione ex articolo 8, comma 5, l. numero 148/11 in qualsiasi momento del giudizio e non ha alcun potere discrezionale nel comminarla. Questa può essere inflitta solo «alla parte costituita», pena la sua incostituzionalità, e viene devoluta allo Stato.

L’ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, dello scorso 13 giugno, approfondisce alcuni aspetti della sanzione prevista per la mancata risposta al tentativo di conciliazione obbligatoria prodromico al proseguimento dell’instaurato giudizio. Il caso. Nell’ambito di una lite locatizia tra due società il G.I. emetteva due ordinanze per il rilascio dell’immobile, per il mutamento di rito ex articolo 667 cpc e per l’assegnazione dei termini per il tentativo di mediazione obbligatoria e contestuale fissazione della nuova udienza di comparizione delle parti. L’attrice notificava questo invito sia alla sede legale della convenuta che alla persona fisica che la rappresentava, senza specificarne tale qualifica, al suo privato domicilio. Questi non si presentava eccependo l’irritualità e la tardività della notifica. Il G.I., rilevando l’infondatezza delle obiezioni, condannava la convenuta alla multa prevista dall’articolo 8, comma 5, l. numero 148/11, ammetteva le prove testimoniali e fissava la relativa udienza. Conseguenze del mancato rispetto dei termini per avviare la procedura conciliativa. Non essendo questo un termine perentorio articolo 152 c.p.c. non ha alcuna conseguenza il suo mancato rispetto se l’udienza è fissata dal giudice «a data successiva rispetto a quella in cui il procedimento di mediazione si è esaurito o sono comunque già decorsi i 4 mesi dal tardivo deposito della domanda di mediazione. E pare difficile discriminare tale caso da quello in cui l’udienza cada prima della scadenza dei quattro mesi dal tardivo deposito della medesima domanda». La sanzione per la mancata comparizione sine motivo al tentativo di conciliazione. La suddetta norma prevede una sanzione pari all’importo del contributo unificato per chi non risponde, senza giustificato motivo, all’invito al tentativo di mediazione obbligatoria Trib. Termini Imerese ord. del 9 maggio 2012 . Ha valore deflattivo del contenzioso e deterrente per evitare «situazioni di tacito accordo tra i litiganti al fine di non far comparire il convenuto ed andare in giudizio a modico prezzo». Inoltre è un modo per compensare l’istante dei costi della conciliazione, spesso elevati soprattutto se la controparte non si presenta. Si noti che, pur avendo la valenza formale di un rimborso, non lo è e non è destinata a chi ha azionato la procedura, ma allo Stato che così incassa un doppio contributo unificato e si somma alle altre conseguenze previste dal d.lgs. numero 28/10 Bove, La mancata comparizione innanzi al mediatore . Si precisi, infine, che il soggetto che non si presenta alla mediazione non ha alcun obbligo di giustificazione nei confronti del mediatore, ma deve chiarire la sua scelta solo al giudice. Poteri del G.I Essendo una sanzione imposta dallo Stato e devoluta allo stesso, il G.I. non ha alcun potere discrezionale, ma si dovrà limitare ad elevare la multa. Tale facoltà è prevista solo per gli argomenti di prova e la loro assunzione. Sussiste, quindi, un doppio onere uno a carico della parte che deve motivare e dimostrare le ragioni della sua assenza e l’altro imposto al giudice che deve perentoriamente condannarla se le ragioni dell’assenza non sono giustificate Ruvolo, Le conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione e gli argomenti di prova, e Zani, Ora, chi sta a casa, paga - ovvero della sanzione per la mancata presenza all’incontro per la mediazione , entrambi in Mediazione e difesa, a cura di Boggio, coll. L’officina del Diritto ed. Giuffrè . Natura della mediazione obbligatoria . È un ADR e come tale deve deflazionare il carico della giustizia, responsabilizzando i contendenti e mettendoli in grado di trovare un accordo con l’aiuto del mediatore, accordo che non deve essere imposto né da questi né del giudice. Se non viene espletato, il giudizio sarà dichiarato improcedibile. Quando si applica la sanzione in esame? Il G.I. può applicarla in qualsiasi momento del processo, visto che la sua natura consente l’erogabilità anche prima della sentenza. «Certo, occorre che sia chiaro il motivo della mancata comparizione, motivo che può essere esplicitato dal convenuto già in comparsa di risposta o alla prima udienza, con conseguente possibilità di emettere in quest'ultima sede la relativa condanna». Non può essere comminata, perciò, sino all’udienza ex articolo 183 c.p.c. ed all’esito dell’istruttoria, quando saranno dimostrate o meno le ragioni dell’assente. Qualora risultassero infondate, sarà automatica. Non ha, poi, alcuna rilevanza la mancata conversione del d.l. numero 212/11. Nessuna multa per il contumace . Non sarà elevata al contumace anche in giudizio al di là delle motivazioni della sua mancata costituzione. La ratio della legge è chiara è sanzionata la «parte costituita», perché altrimenti ciò sarebbe in conflitto sia con i principi costituzionali articolo 24 e 111 sia con la detta funzione conciliativa e non coattiva della mediazione. Da quale data è applicabile? Sarà lecitamente comminata solo dalla entrata in vigore della l. numero 148/11 26 agosto 2011 per i principi di trasparenza, di irretroattività della legge e di correttezza dell’informazione, tanto più che non «non ha natura processuale, ma contempla un illecito cui segue una sanzione».

Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Bagheria, ordinanza 13 giugno 2012 Giudice Ruvolo Osserva Dopo l’ordinanza provvisoria di rilascio depositata in data 23.5.2011 doveva essere attivato – in base alle previsioni contenute nell’articolo 5, comma 4 lett. b, d.lgs. 28/2010 – il procedimento di mediazione obbligatoria, vertendo il presente giudizio in materia locatizia ed essendo stato previsto, con la detta ordinanza, il mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile con fissazione di udienza per il 26.10.2011. Con successiva ordinanza riservata veniva rilevata l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e veniva assegnato il termine di 15 giorni per procedere alla presentazione della domanda di mediazione. Tale domanda veniva poi effettivamente proposta da parte ricorrente ma la conciliazione non veniva raggiunta in conseguenza della mancata partecipazione di parte resistente v. verbale di mancata conciliazione del 13.2.2012 . All’udienza del 9.5.2012 la resistente ha eccepito la tardività della proposizione del tentativo di conciliazione e ha evidenziato che “comunque la stessa istanza è irrituale essendo stata indirizzata al sig. S. F. presso il suo domicilio senza specificare la sua qualità di legale rappresentante pro tempore della resistente”. Orbene, l’eccezione di tardività della presentazione della domanda di mediazione è infondata. L’ordinanza che assegnava i 15 giorni per il deposito dell’istanza di mediazione è stata comunicata a parte ricorrente il 5.12.2011e l’istanza in questione è stata depositata tempestivamente presso l’organismo prescelto il 19.12.2011. In ogni caso, il termine di giorni 15 fissato dal giudice non è un termine perentorio non essendo così qualificato dalla legge v. articolo 152 c.p.c. . Peraltro, in caso di mancato rispetto del termine di 15 giorni nessun problema si pone quando l’udienza risulta come nel caso di specie fissata a data successiva rispetto a quella in cui il procedimento di mediazione si è esaurito o sono comunque già decorsi i 4 mesi dal tardivo deposito della domanda di mediazione. E pare difficile discriminare tale caso da quello in cui l’udienza cada prima della scadenza dei quattro mesi dal tardivo deposito della medesima domanda. Deve ora esaminarsi la giustificazione della mancata comparizione al procedimento di mediazione addotta da parte resistente. Al riguardo va innanzitutto premesso che la legge 148/2011 ha modificato il comma 5 dell'articolo 8 aggiungendo un periodo in forza del quale il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio . Tale modifica normativa affonda le sue radici, molto probabilmente, nel decreto ministeriale del 6 luglio 2011 numero 145 entrato in vigore il 26 agosto con il quale è stato modificato il D.M. 180/2010 introducendo, tra le altre cose, il pagamento della sola somma di € 40,00 o € 50,00 per il caso di mancata comparizione del chiamato. In altri termini, introdotta un'agevolazione economica per l'istante non essendo giusto che questi sostenesse costi, a volte anche ingenti, per un tentativo di conciliazione neppure svoltosi a causa del comportamento non collaborativo dell'altra parte , occorreva stimolare in qualche modo la partecipazione del chiamato alla mediazione. Ciò anche per evitare che si potessero creare situazioni di tacito accordo tra i litiganti al fine di non far comparire il convenuto ed andare in giudizio a modico prezzo. Ecco che per sollecitare il chiamato a partecipare al tavolo della mediazione si è pensato ad una sanzione economica come misura che bilanciasse la ridotta spesa per il caso di mediazione contumaciale e facesse riflettere bene il chiamato sull'eventuale scelta non collaborativa. Che si tratti di misura sanzionatoria è reso evidente dal fatto che il pagamento non viene ordinato in favore dell'attore ma in favore dello Stato. Quest'ultimo, che ha già incassato il contributo unificato da parte dell'attore, riscuote anche un'altra somma di pari importo. E proprio perché si tratta di una sanzione imposta dallo Stato e non di un rimborso all'attore delle spese per il contributo unificato, non vi è la necessità che la valutazione del giudice sull'imposizione di tale sanzione venga fatta in sede di decisione sul regime delle spese di lite in sentenza. Nulla esclude che anche prima della sentenza il giudice possa emettere la condanna in questione. Certo, occorre che sia chiaro il motivo della mancata comparizione, motivo che può essere esplicitato dal convenuto già in comparsa di risposta o alla prima udienza, con conseguente possibilità di emettere in quest'ultima sede la relativa condanna. Si dovrà invece aspettare la scadenza delle preclusioni istruttorie di cui ai termini ex articolo 183, comma 6, c.p.c. o la fine della fase istruttoria quando il motivo sia allegato e si intenda provarlo per testimoni o con documenti da depositare nei detti termini. La valutazione sulla sanzione economica in questione andrà infine effettuata nella fase decisoria quando essa sia costituita, ad esempio, dalla temerarietà della lite. Se poi non viene addotta alcuna ragione della mancata partecipazione o se il motivo fatto valere non è ritenuto dal giudice giustificato la condanna è automatica. La legge non attribuisce al giudice alcun potere discrezionale. La norma prevede che in assenza di giustificato motivo il “giudice condanna”. Non è utilizzata l’espressione “può condannare”, che sarebbe stata invece indicativa di una facoltà attribuita al giudice. Il “può” è impiegato nella prima parte del comma 5 a proposito degli argomenti di prova, ma non anche per l’applicazione della sanzione economica. Ora, nel caso oggetto del presente giudizio il motivo addotto è da ritenere ingiustificato e questo giudice è quindi tenuto ad effettuare la condanna. Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta, invero, che la comunicazione dell’istanza di mediazione è stata effettuata, contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente, anche a quest’ultima nella persona del suo legale rappresentante. Sono state effettuate due comunicazioni, regolarmente ricevute, della domanda di mediazione una al dott. S. personalmente in via Aldo Moro, Nola ed una alla Restaurant Management s.r.l. in persona del suo legale rappresentante in via D’Isernia, Napoli . La mancata partecipazione di parte resistente al procedimento di mediazione è quindi avvenuta senza giustificato motivo. La società resistente va pertanto condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Né vi è necessità di attendere la fase decisoria che peraltro potrebbe pure mancare in conseguenza dello sviluppo delle vicende processuali , essendo già pienamente esposte le ragioni delle parti sul punto ed essendo stata acquisita tutta la documentazione necessaria. Neppure può ritenersi preclusivo all’immediata comminatoria della sanzione economica in questione il fatto che non sia stata convertita in legge quella parte dell’articolo 12 del decreto legge 22 dicembre 2011 numero 212 che prevedeva che tale sanzione venisse comminata “con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1”. La mancata conversione in legge di questa parte del decreto legge 212/2011 depone non per una necessaria valutazione in sentenza dell’applicazione della sanzione che, come detto, è estranea al regime delle spese di lite , ma per una non necessaria predeterminazione del momento dell’iter processuale in cui il giudice deve effettuare il sindacato in questione e deve procedere ad irrogare la sanzione se non ritiene giustificata la mancata comparizione. Mai comunque si può condannare chi, non comparso in mediazione, sia rimasto contumace pure in giudizio. Nonostante la sua mancata comparizione in mediazione rimanga ingiustificata, deve rilevarsi che la modifica normativa rende possibile una condanna solo nei confronti della parte costituita . E pare condivisibile che sia stata operata questa limitazione, poiché altrimenti si sarebbe introdotta una sanzione indiretta della contumacia a forte rischio di incostituzionalità. Ciò che, invece, si è voluto tentare di evitare è che chi vuol far valere le proprie ragioni in giudizio in relazione alle richieste dell'attore possa agevolmente sottrarsi al tentativo di conciliazione. Non si vuole obbligare le parti ad accordarsi, ma stimolare i litiganti a tentare di trovare l'accordo. Il legislatore ha introdotto la mediazione obbligatoria e cerca ora di prevedere delle condizioni che ne garantiscano l'efficace svolgimento. La prima di queste è che tutte le parti siano presenti, laddove possibile, al tavolo della mediazione. Chi non è presente e poi invece si costituisce in giudizio aumentando il contenzioso giudiziario e la ragionevole durata degli altri processi deve giustificare il motivo della sua assenza. Un’ultima questione che si pone è quella relativa, sotto un primo profilo, all’applicabilità della sanzione in oggetto ai soli giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore della legge 148/11 o anche ai giudizi in corso alla data del 26 agosto 2011 come quello che intercorre tra le odierne parti, visto che la citazione per convalida di sfratto è stata notificata prima del 26 agosto 2011 e, sotto un secondo profilo, alla riferibilità della stessa sanzione ai procedimenti di mediazione instaurati dopo l’entrata in vigore in questione o anche prima di questo momento. La norma introdotta non ha natura processuale, ma contempla un illecito cui segue una sanzione. È quindi preferibile ritenere che l’applicabilità della sanzione sia subordinata alla possibilità, ad opera della parte chiamata in mediazione, di conoscere le conseguenze sanzionatorie legislativamente connesse alla propria condotta omissiva non collaborativa. La norma potrà quindi applicarsi alle mediazioni instaurate come quella intercorsa in relazione alla controversia oggetto del presente giudizio dopo il 26 agosto 2011 e ciò sia con riferimento ai giudizi incardinati dopo il deposito della domanda di mediazione sia ai giudizi instaurati prima. Nel merito risultano ammissibili e rilevanti le richieste di prova testimoniale articolate dalle parti. P.Q.M. Condanna parte resistente, che non è comparsa al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento in favore dell’Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio ammette le prove testimoniali articolate dalle parti fissa per l’espletamento delle prove l’udienza del giorno 26.9.2012, ore 10.30.