Cartello stradale imbrattato, e da sostituire: in galera. Fermi tutti: solo sanzione amministrativa

Azzerata l’originaria condanna a ben sei mesi di reclusione, tramutati in ammenda di quasi 7mila euro, nei confronti di un giovane beccato a dilettarsi, vernice spray alla mano, a ‘oscurare’ i cartelli stradali. Difatti, non si può parlare di danneggiamento, ma bisogna limitarsi all’applicazione della disposizione prevista nel Codice della strada, che ipotizza solo una sanzione amministrativa.

“Dio c’è”, ovvero uno dei must sui cartelli stradali. Alzi la mano chi non ne ha mai visto uno A scrivere, però, non ferventi religiosi, ma, spesso, nullafacenti armati di vernice spray. Difficile beccarli, ma quando capita bisogna limitarsi a una semplice sanzione amministrativa Cassazione, sentenza numero 20789, Seconda sezione Penale, depositata oggi . Reclusione. Anzi no Ad alleggerire il peso specifico della contestazione provvedono, difatti, i giudici della Cassazione, che rimettono in discussione la decisione della Corte d’Appello, che aveva condannato un giovane per il «delitto di danneggiamento». Fatale un testimone oculare quest’ultimo, in sostanza, aveva visto «dei giovani spruzzare vernice sui cartelli della segnaletica stradale». E i giudici di secondo grado, di conseguenza, avevano addebitato il reato di «danneggiamento». Anche perché «la vernice aveva reso inutilizzabili i cartelli, tanto da determinarne la sostituzione». Ma la condanna, con relativa sanzione – 6 mesi di reclusione, sostituiti con una multa di quasi 7mila euro –, deve essere considerata nulla. Per una semplicissima ragione «il danneggiamento o l’imbrattamento della segnaletica stradale» è punito, secondo quanto previsto dal Codice della strada, con una «sanzione amministrativa, e poiché tale disposizione «riveste natura di norma speciale» rispetto al delitto di «danneggiamento», riguardando «una specifica categoria di beni», allora la «la relativa condotta costituisce illecito amministrativo». Per questo, la condanna emessa in secondo grado deve essere annullata, sanciscono i giudici della Cassazione, perché «il fatto non è previsto dalla legge come reato». Può rimanere aperto, invece, il fronte della «sanzione amministrativa»

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 aprile – 14 maggio 2013, numero 20789 Presidente Petti – Relatore Casucci Ritenuto di fatto Con sentenza in data 4 luglio 2011, la Corte di appello di Genova, 3^ sezione penale, in riforma della sentenza del Tribunale di Massa appellata dal Procuratore Generale della Repubblica, dichiarava B.L. colpevole del delitto di danneggiamento a lui ascritto e lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione che sostituiva con la multa di € 6.840 La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza di Baldi Ennio che aveva visto dei giovani spruzzare vernice sul cartelli della segnaletica stradale e che aveva annotato il numero di targa del veicolo, risultato appartenere all'imputato. In difetto di diversa indicazione da parte di quest'ultimo, la disponibilità del veicolo doveva essere a lui ricondotta. Corretta era la qualificazione giuridica, in quanto la vernice aveva reso inutilizzabili i cartelli, tanto da determinarne la sostituzione, per come riferito dai responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Montignoso. La personalità negativa, desunta dal certificato penale, escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche. La pena detentiva, quantificata in sei mesi di reclusione, poteva essere sostituita con quella pecuniaria. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso L’ imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l' annullamento per i seguenti motivi - manifesta illogicità della motivazione, perché il giudizio di responsabilità si è fondato su un unico indizio costituito dalla proprietà del veicolo - inosservanza ed erronea applicazione di legale, perché il fatto ha determinato il semplice imbrattamento dei cartelli. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, sia pure per motivi diversi da quelli oggetto di deduzione. In conformità a quanto rammentato dal difensore all' odierna udienza, va ribadito che la disposizione di cui all'articolo 15, comma primo, lett. b , cod. della strada - che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento o l’imbrattamento della segnaletica stradale - riveste natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all'articolo 635, cod. penumero , in quanto concerne la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni, sicché ai sensi dell'articolo 9 della legge numero 689 del 1981 la relativa condotta costituisce illecito amministrativo cfr. Cass. Sez. 2, 13.12.2011-13.3.2012 numero 9541 . Si impone quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Copie della presente sentenza e del decreto di citazione dinanzi al Tribunale dovranno essere trasmesse al Prefetto di Massa per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto ascritto non è previsto. dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e del decreto di citazione dinanzi al Tribunale al Prefetto di Massa.