La cartella di pagamento notificata all'erede del contribuente non viola il diritto di difesa

La circostanza che la cartella di pagamento sia stata notificata all'erede dell'originario contribuente, non ne fa venir meno la legittimità, quando emessa in conformità dell'articolo 25 d.p.r. numero 602/1973, come sostituito dall’ articolo 11 d.lgs. numero 46/1999, poiché, a soddisfare la garanzia difensiva, è sufficiente che l'atto richiami l'iscrizione a ruolo, permettendo, così, di identificare l'accertamento divenuto definitivo da cui trae la riscossione.

La cartella di pagamento notificata all’erede dell’originario contribuente è perfettamente valida anche se non è preceduta dall’invio di un nuovo atto di accertamento. Non è ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa. Tale assunto è stato precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 9583 del 19 aprile 2013. Il caso. Il giudice del gravame, in riforma della decisione di prime cure, ha annullato la cartella di pagamento notificata ad un contribuente, a seguito di avviso di accertamento definitivo nei confronti del de cuius. Secondo il giudice del gravame, trattandosi di erede, l’Amministrazione Finanziaria aveva violato il diritto di difesa del contribuente, in quanto la cartella si era espressa «in forma criptica», cosicché avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica di un nuovo atto di accertamento. Una cartella di pagamento in eredità. Con il ricorso per cassazione il Fisco, impugnando la sentenza del giudice del gravame, ha sottoposto alla Corte il seguente quesito di diritto se violi il diritto di difesa del contribuente la cartella esattoriale il cui modello rispetti i requisiti fissati dall’articolo 25 D.P.R. numero 602/73, come modificato dall’articolo 11 d.lgs. numero 46/99 e se, pertanto, sia legittima la cartella di pagamento stessa qualora riporti il nominativo del contribuente quale erede, la dettagliata descrizione degli importi e del tipo d’imposte, nonché la loro debenza a titolo definitivo a seguito di una sentenza passata in giudicato, senza riportarne gli estremi, il numero di ruolo e la data di esecutività. La garanzia difensiva è soddisfatta quando l’atto richiama l’iscrizione a ruolo. Gli Ermellini , accogliendo il ricorso del Fisco hanno precisato che la cartella di pagamento, notificata all’erede dell’originario contribuente, non fa venir meno la legittimità, quando la stessa sia stata emessa in conformità all’articolo 25 sopra citato, poiché è orientamento consolidato che la garanzia difensiva è soddisfatta quando l’atto richiami l’iscrizione a ruolo, permettendo, così, di identificare l’accertamento divenuto definitivo da cui trae origine la riscossione . La cartella esattoriale può essere notificata all’erede dell’originario contribuente senza bisogno che l’Agenzia delle Entrate gli notifichi un nuovo atto di accertamento. Infatti non vi alcuna violazione del diritto alla difesa per l’amministrazione finanziaria è sufficiente indicare il numero di iscrizione a ruolo. Alla luce del richiamato orientamento, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della CTR decidendo la causa nel merito. Le spese di lite hanno seguito la soccombenza. La cartella necessita di specifica motivazione?La cartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né l'articolo 3 della legge numero 241/1990 il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga , né l'articolo 25 d.P.R. numero 602/1973 che prescrive il contenuto minimo della cartella , in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest'ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione Cass. civ. Sez. V, 16-12-2011, numero 27140 . In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex articolo 25 d.P.R. numero 602/1973, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli articolo 1, comma 2 e 6, comma 1 del D.M. Finanze numero 321/1999 che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli «estremi di tale atto e la relativa data di notifica» , in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente articolo 7, comma 3, della l. numero 212/2000 e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. numero 32/2001 articolo 8, comma 1, lett. a che ha modificato gli articolo 1 e 12 d.P.R. numero 602 cit. , che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto «il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa».

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 21 marzo – 19 aprile 2013, numero 9583 Presidente Merone – Relatore Bruschetta Fatto Con la impugnata sentenza numero 185/44/06, depositata il 2 novembre 2006, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della prima decisione, annullava la cartella di pagamento numero 071200030010148716 R.M. notificata a M.L., erede di D.G., a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo nei confronti del de cuius. Secondo la CTR, invero, trattandosi di erede, la cartella si sarebbe espressa in forma criptica , cosicché avrebbe dovuto invece procedersi alla notifica di un nuovo atto di accertamento , poiché, in mancanza, vi sarebbe stata una assoluta violazione del diritto di difesa della contribuente . Contro la sentenza della CTR, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'intimata contribuente non sì costituiva. Diritto 1. Col primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'articolo 25 d.p.r. 2 9 settembre 1973, numero 602, come sostituito dall'articolo 11 d.lgs. 26 febbraio 1999, numero 46, deducendo che, avendo l'Ufficio rispettato le anzidette disposizioni, disciplinanti forma e contenuto della cartella di pagamento, questa era da ritenersi sufficientemente motivata con l'indicazione dell'iscrizione a ruolo e dell'importo dovuto , cosicché la CTR non poteva statuire l'annullamento dell'atto per lesione del diritto di difesa e a niente rilevando che originario titolare del rapporto tributario fosse stato il de cuius. Veniva quindi formulato il quesito, se violi il diritto di difesa del contribuente la cartella esattoriale il cui modello rispetti i requisiti fissati dall'articolo 25 del d.p.r. numero 602/73, come modificato dall'articolo 11 del d.lgs. 46/99 e se, pertanto, sia legittima la cartella stessa qualora riporti, come nella fattispecie, il nominativo del contribuente quale erede, la dettagliata descrizione degli importi e del tipo d'imposte, la loro debenza a titolo definitivo a seguito di una decisione della CTC, senza riportarne gli estremi, il numero di ruolo e la data di esecutività, nonché il riferimento delle somme dovute alla domanda di condono del novembre 1977 presentata dal de cuius . Il motivo è fondato, giacché la circostanza che la cartella di pagamento sia stata notificata all'erede dell'originario contribuente, non ne fa venir meno la legittimità, quando emessa in conformità dell'articolo 25 d.p. r. numero 602 del 1973, come sostituito dall articolo 11 d.lgs. numero 46 del 1999, poiché, secondo costante orientamento di questa Corte, a soddisfare la garanzia difensiva, è sufficiente che l'atto richiami l'iscrizione a ruolo, permettendo, così, di identificare l'accertamento divenuto definitivo da cui trae la riscossione Cass. sez. Trib. numero 27140 del 2011 Cass. sez. Trib. numero 11466 del 2011 . 2. Il secondo motivo di ricorso, pertanto, rimane assorbito. 3. Non essendovi altri fatti da accertare, la controversia, ai sensi dell'articolo 384, comma 2, c.p.c., deve esser decisa nel merito col rigetto del ricorso avverso l'impugnato impositivo. 4. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dei gradi di merito, mentre le spese del presente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento numero 071200030010148716 R.M. compensa integralmente le spese del merito, condanna la contribuente M.L. a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate.