No ad articoli di giornale o siti internet per relationem

La motivazione degli atti tributari può avvenire per relationem, ma gli “altri atti o documenti”, da cui derivano gli elementi di fatto alla base della decisione, devono essere allegati all’atto notificato in modo da consentire al contribuente la sua difesa.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la Sentenza numero 9032 del 15 aprile 2013. Il caso. Un contribuente riceveva avviso di accertamento IRPEF per l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi. La CTR di Roma accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto, invece, il ricorso del contribuente, ritenendo che - l’avviso fosse stato ampiamente motivato avendo l’Ufficio descritto la fonte da cui aveva tratto la certezza dell’avvenuta cessione e gli elementi di valutazione che avevano condotto alla determinazione dell’accertato - la cessione della licenza costituisce una cessione d’azienda che obbliga all’indicazione della plusvalenza realizzata con la cessione, in difetto della quale l’Agenzia è legittimata a determinare il reddito sulla base di dati certi e delle notizie raccolte. Il contribuente proponeva ricorso in Cassazione contro questa decisione lamentando, in particolare, la mancata indicazione degli elementi di valutazione che hanno supportato la «determinazione del valore accertato», in quanto il provvedimento faceva solo riferimento a - valori dichiarati da altri soggetti che operano nello stesso settore - informazioni reperite da articoli di giornale e siti internet che pubblicano i prezzi di vendita delle licenze nella città di Roma. La decisione della Corte di Cassazione Atti tributari motivati per relationem. La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo di ricorso del contribuente affermando che nel regime introdotto dall’articolo 7, L. numero 212/2000 l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere compiuto anche per relationem, tuttavia, ha specificato che gli elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti debbano essere allegati all’atto notificato oppure lo stesso deve riprodurne il contenuto essenziale, al fine di consentire al contribuente di avvalersene per la sua difesa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 27 novembre 2012 - 15 aprile 2013, numero 9032 Presidente Cicala – Relatore Caracciolo Fatto e diritto Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione La CTR di Roma ha accolto l'appello dell'Agenzia - appello proposto contro la sentenza numero 307/48/2008 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso del contribuente T. R. - ed ha così confermato l'avviso di accertamento per IRPEF 2003 a mezzo del quale era stata contestata l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza liquidata nell'importo di € 130.000.00 realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi . La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l'avviso fosse stato ampiamente motivato avendo l'Ufficio descritto la fonte da cui ha tratto la certezza dell'avvenuta cessione e riepilogato l'intera vicenda che lo ha portato, in assenza di dichiarazione dei redditi, ad un accertamento di tipo induttivo del valore della cessione nella motivazione dell'avviso di accertamento sono state anche indicate le disposizioni di legge che sostengono l'accertamento e gli elementi di valutazione che hanno condotto alla determinazione dell'accertato . Ha ritenuto inoltre che la cessione della licenza costituisca una cessione d'azienda che obbliga all'indicazione della plusvalenza realizzata con la cessione, in difetto di che l'Agenzia è legittimata ai sensi dell’articolo 41 del DPR numero 600/1973 a determinare il reddito sulla base di dati e notizie comunque raccolti. Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'Agenzia ha svolto attività difensiva con controricorso e ricorso incidentale. Il ricorso - ai sensi dell'articolo 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'articolo 376 cpc - può essere definito ai sensi dell'articolo 375 cpc. Infatti, con il primo motivo di censura rubricato come Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 L. 212/00 , poi sostanzialmente replicato con il motivo successivo, sub specie del vizio di omessa motivazione in ordine alla censura espressamente formulata a tale proposito con motivo di appello incidentale , la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito ha ritenuto che sia stata nella specie rispettata la prescrizione del menzionato articolo 7 che impone l'allegazione al provvedimento degli atti che siano in esso richiamati, per quanto il provvedimento facesse mero riferimento a valori dichiarati da altri soggetti che operano nello stesso campo e che hanno correttamente esposto in dichiarazione il corrispettivo percepito ad indagini specifiche ad informazioni che hanno potuto riferire da vari articoli di giornale ed a vari siti che pubblicano informazioni utili al tema trattato che riportano i prezzi di vendita delle licenze nella città di Roma . Il motivo che erroneamente è stato considerato inammissibile dalla parte controricorrente, che di ciò ha fatto anche oggetto di ricorso incidentale, per violazione dell'articolo 57 del D.Lgs. 546/1992, sul presupposto che la questione fosse stata ex adverso tardivamente prospettata solo in appello, per quanto la stessa parte controricorrente riferisca che nel ricorso introduttivo di primo grado era stato chiesto l'annullamento per completa carenza totale di motivazioni valide ed elementi certi e fondati da prove documentali , così risultando integrata validamente e tempestivamente la causa petendi che si assume tardivamente prospettata, senza che ai predetti fini fosse necessario lo specifico riferimento alla disciplina del menzionato articolo 7 è fondato, ed è assorbente dell'ulteriore motivo che qui non mette conto esaminare funditus e che comunque si palesa infondato, atteso quanto il giudice di merito ha accertato a proposito della avvenuta cessione del taxi e della relativa licenza ed atteso ciò che questa Corte ha già avuto modo di insegnare a proposito di analoghe vicende di fatto Cass. Sez. 2, Sentenza numero 22112 del 16/10/2006 Cass. Sez. 5, Ordinanza numero 23327del 2010. Ed infatti, per quanto il giudicante abbia correttamente dato atto che - in difetto della dichiarazione del reddito a cui ha dato luogo la cessione dell'azienda - l'Ufficio correttamente si è avvalso di presunzioni semplici fondate su dati e notizie comunque raccolti, resta però che il medesimo giudicante ha violato la disposizione di legge invocata dalla parte ricorrente allorquando ha ritenuto sufficiente che - ai fini della determinazione del valore accertato - l'Ufficio potesse limitarsi alla indicazione degli elementi di valutazione che lo hanno supportato. Detti elementi di valutazione, nella concreta fattispecie di causa, sono in realtà costituiti da individui documenti e luoghi di informazione, che sono stati valorizzati per paragone, di cui l'Agenzia procedente si è limitata a dare del tutto generica indicazione, così precludendo alla parte contribuente di potersene avvalere a fini difensivi e perciò violando il principio ribadito da questa Corte di recente Cass. Sez. 5, Sentenza numero 6914 del 25/03/2011 idem Cass. Sez. 5, Sentenza numero 1906 del 29/01/2008 nonché Cass. Sez. 5, Sentenza numero 18117 del 08/09/2004 per il regime antevigente alla emanazione dello Statuto secondo cui Nel regime introdotto dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, numero 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem , ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti oggetto, contenuto e destinatari dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivato l'atto con cui l'Ufficio aveva rettificato, ai fini dell'imposta di registro e dell'INVIM, il valore di un immobile dichiarato in un contratto di compravendita, richiamando in comparazione altro atto di cessione di bene, ritenuto della stessa natura, senza allegarlo integralmente, ma riportandone soltanto alcuni stralci significativi . Consegue da ciò che deve ritenersi erronea la pronuncia del giudice del merito che ha ritenuto non invalidante il difetto di allegazione o specifica riproduzione dei documenti richiamati nel provvedimento, giudice del merito al quale la causa andrà rimessa in sede di rinvio affinché quello torni a pronunciarsi - sul pacifico presupposto dell'avvenuta cessione dell'azienda di cui trattasi - in ordine alla concreta liquidazione della eventuale plusvalenza tassabile, in applicazione dei principi insegnati da questa Corte per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza numero 15825 del 12/07/2006 circa il dovere di motivata valutazione sostitutiva che sul giudice tributario incombe, alla stregua dei poteri istruttori officiosi che gli competono. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza - che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti - che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie - che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese di lite del presente grado.