E' gravemente lesiva dei doveri d’ufficio la condotta del dirigente che minaccia di denunciare le presunte irregolarità dei propri superiori, non al fine di far cessare le asserite irregolarità e le prassi illegittime, quanto piuttosto per ottenere vantaggi e benefici personali.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza numero 8846, depositata l’11 aprile 2013. Per valutare la legittimità della “minaccia” non si può prescindere dalle finalità. La pronuncia in commento trae origine da una vicenda nella quale un dirigente pubblico aveva «minacciato» di denunciare i propri superiori per una serie di presunte irregolarità commesse da questi ultimi. La situazione è precipitata quando il dirigente è passato dalle parole ai fatti, depositando presso la competente Procura della Repubblica una denuncia-querela e segnalando i fatti alla Corte dei Conti. La reazione dell’Amministrazione non si è fatta attendere sospensione dal servizio del dirigente e, successivamente, a seguito di tre contestazioni disciplinari, revoca dell’incarico. Nel giudizio promosso dal dirigente, al fine di ottenere il reintegro nelle funzioni dirigenziali, previo pagamento delle retribuzioni medio termine maturate, sono emersi, tuttavia, numerosi episodi nel corso dei quali il dirigente aveva minacciato di portare a conoscenza delle autorità competenti fatti di cui era venuto a conoscenza, di potenziale rilievo penale o implicanti eventuali responsabilità erariali, al fine di condizionare la volontà dei propri superiori ed ottenere, per tale via, gli auspicati miglioramenti della propria posizione lavorativa. Nessuna giustificazione per le minacce volte all’ottenimento di vantaggi personali. La Cassazione ha ritenuto esente da censure la pronuncia di merito secondo cui è gravemente lesivo dei doveri d’ufficio il comportamento del dirigente che minaccia di denunciare le presunte irregolarità dei propri superiori, non al fine di far cessare tali asserite irregolarità, quanto, piuttosto, per ottenere vantaggi e benefici personali. Questa ipotesi non costituisce la minaccia di far valere un diritto di cui all’articolo 1438 c.c., ma, semmai, la minaccia di adempiere ad un proprio dovere, quale quello inderogabile del pubblico ufficiale di far rapporto all’autorità. La condotta del dirigente, pertanto, non ha scusanti egli, infatti, anziché assolvere immediatamente ai propri obblighi di denuncia, ha tentato di negoziarne l’adempimento allo scopo di migliorare la propria posizione all’interno dell’Amministrazione, decidendosi a denunciare i propri superiori solo allorché le trattative erano fallite. Risulta legittima, pertanto, la revoca dell’incarico, tenuto conto, tra l’altro, della posizione di responsabilità e di elevata fiducia occupata dal dirigente. Fotocopiare documenti dell’ufficio per scopi estranei alla propria posizione lavorativa viola i doveri di lealtà e correttezza. Deve ritenersi esente da censure la pronuncia di merito anche nella parte in cui ha ritenuto contraria ai doveri di cui all’articolo 2105 c.c. la condotta del dirigente consistente nell’asportazione di una serie di documenti dell’ufficio, non rilevanti ai fini della propria posizione lavorativa, allo scopo di costituire un dossier da utilizzare per rafforzare e dare seguito alle proprie minacce. Né è invocabile, in questa ipotesi, l’articolo 331 c.p.p., posto che tale disposizione impone al pubblico ufficiale che, nell’esercizio della propria funzione, abbia avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio, di farne denuncia per iscritto, ma non anche di sostituirsi alle autorità competenti ai fini dell’assicurazione delle eventuali fonti di prova, restando riservata a tali autorità ogni determinazione al riguardo. L’onere di provare il “licenziamento ritorsivo” ricade sul lavoratore. La pronuncia in commento afferma, infine, che il carattere ritorsivo rende nullo il licenziamento soltanto qualora la rappresaglia ne costituisca l’unica ragione, ma non anche laddove sussista, comunque, una giustificazione obiettiva e sufficiente, costituita da gravi violazioni dei doveri d’ufficio. Peraltro, spetta al lavoratore dimostrare che il motivo ritorsivo sia stato l’unico a determinare il recesso Cass. numero 17087/2011, numero 6282/2011, e numero 18283/2010 . Tale onere deve essere assolto mediante la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere certo l’intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento illegittimo.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 gennaio – 11 aprile 2013, numero 8846 Presidente Vidiri – Relatore Venuti Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Bolzano il Dott. V.T.B. esponeva che, a seguito di concorso pubblico per esami, gli era stato assegnato dalla Provincia Autonoma di Bolzano l'incarico di direzione dell'Ufficio Trasporto Persone della Provincia a decorrere dal primo dicembre 2003 che nel corso di circa sei anni in cui aveva ricoperto il predetto incarico aveva ricevuto elogi ed attestati di stima da parte del suo diretto superiore, Dott. ing. R R. , direttore della Ripartizione Mobilità, dall'Assessore alla Mobilità, Dott. T W. , e dal Direttore del Dipartimento, Dott. G J. che negli anni 2007, 2008 e 2009 aveva accertato una serie di irregolarità poste in essere sia dal Dott. W. che dal Dott. J. , in relazione alle quali aveva avanzato ripetuti rilievi, prima verbali, poi scritti ai superiori gerarchici che a seguito di tali rilievi il Dott. J. aveva chiesto una ridistribuzione delle competenze dell'Ufficio Trasporto Persone e gli era stata sottratta la quasi totalità dei compiti in precedenza affidatigli, relativi al finanziamento, alla regolazione, al monitoraggio e al controllo dei servizi del trasporto pubblico di linea che in data 21 maggio 2009 aveva depositato presso la Procura della Repubblica una denuncia-querela a carico del Dott. W. e del Dott. J. , segnalando i fatti anche alla Corte dei Conti che la Procura, dopo averlo sentito, aveva disposto l'apposizione dei sigilli presso gli uffici del Dipartimento e della Ripartizione, emettendo avvisi di garanzia nei confronti dei soggetti anzidetti che tutti tali fatti avevano avuto ampio risalto sulla stampa e sui media locali che in data 25 maggio 2009 era stato sospeso dal servizio e, successivamente, a seguito di tre contestazioni disciplinari, con delibera della Giunta Provinciale del 30 novembre 2009 gli era stato revocato l'incarico di direzione dell'Ufficio Trasporto Persone ed era stato licenziato. Ciò premesso, chiedeva dichiararsi illegittimi tutti detti provvedimenti e di essere reintegrato nelle funzioni di Direttore dell'Ufficio Trasporto Persone, previo pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate. Chiedeva altresì la condanna del Dott. W. e del Dott. J. al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, subiti per effetto della condotta da costoro tenuta nei suoi confronti, contraria ai doveri d'ufficio e ai principi di corretta amministrazione. Si costituivano sia la Provincia che i predetti W. e J. , chiedendo il rigetto del ricorso. Gli ultimi due chiedevano altresì in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti per effetto della condotta minacciosa, ritorsiva e ricattatoria tenuta nei loro confronti dal ricorrente. Il Tribunale adito, con sentenza in data 8 giugno 2010, rigettava le domande risarcitorie come sopra proposte accoglieva le domande del ricorrente, relative alla sospensione dal servizio, alla revoca dell'incarico dirigenziale e al licenziamento, ordinando alla Provincia di reintegrarlo nel precedente posto di lavoro, previo pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dalla data di sospensione dal servizio. Su impugnazione della Provincia, la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 9 febbraio 2011, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava tutte le domande proposte dal Dott. V. . Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Dott. V. sulla base di dieci, motivi. La Provincia resiste con controricorso. Le parti hanno depositato 7 memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli articolo 17 legge provinciale numero 16 del 10 agosto 1995 e 13 Decreto Presidente della Giunta Provinciale d'ora innanzi D.P.G.P. , nonché violazione e falsa applicazione degli articolo 1362 e segg. c.c., in relazione all'articolo 65, comma 1, contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è errata per avere ritenuto legittimamente avviato da parte della Provincia il procedimento disciplinare nei suoi confronti. Ed infatti a norma dell'articolo 13 del D.P.G.P., compete al Direttore della Ripartizione del Personale il potere di promuovere il procedimento disciplinare e di procedere all'audizione del dipendente, mentre spetta alla Giunta adottare il provvedimento di sospensione dal servizio del personale con funzioni dirigenziali ed eventualmente il provvedimento espulsivo. Nella specie, la Giunta, organo politico, esorbitando dai suoi poteri, ha dato incarico con apposita delibera al Direttore della Ripartizione del personale di avviare entro trenta giorni il procedimento disciplinare. Così facendo ha generato un insanabile conflitto di interessi, posto che il provvedimento di revoca dell'incarico e quello di licenziamento sono stati poi adottati dalla stessa Giunta, la quale non si è posta quindi in posizione di terzietà nella vicenda in esame. Inoltre, con la stessa delibera la Giunta, ancora una volta esorbitando dai suoi poteri, ha incaricato il Nucleo di valutazione della Provincia - non competente allo svolgimento di attività istruttoria - di svolgere una verifica sull'espletamento dei compiti dirigenziali da parte del Dott. V. nonché sullo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ufficio Trasporto Persone e sulla situazione complessiva dello stesso. 2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando insufficiente motivazione, rileva che la Corte territoriale, nel ritenere irrilevante il fatto che l'atto d'impulso del procedimento disciplinare sia stato adottato dalla Giunta, non ha considerato che un conto è che l'organo competente a promuovere l'azione disciplinare valuti autonomamente se ricorrono i presupposti per tale azione, altro discorso è invece se il procedimento disciplinare venga promosso su iniziativa di altro organo. 3. Entrambi i motivi, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Come da atto lo stesso ricorrente, la contestazione degli addebiti e la istruzione del procedimento disciplinare sono stati effettuati dal Direttore della Ripartizione del Personale, in conformità alle disposizioni che regolano la materia articolo 13 D.P.G.P. e articolo 65, comma primo, contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 . A nulla rileva che ciò sia avvenuto su impulso dalla Giunta provinciale, organo al quale spetta di irrogare la sanzione. Non vi è infatti alcuna disposizione che impedisca al titolare dell'azione disciplinare di promuovere il relativo procedimento a seguito di notizie apprese non direttamente nell'ambito dell'Ufficio o da soggetti estranei all'Amministrazione o, a maggior ragione, dall'organo posto al vertice dell'Ente, che esprime la volontà dello stesso e al quale spetta, tra l'altro, il potere di conferire e revocare gli incarichi dirigenziali. Del resto l'articolo 65 del contratto intercompartimentale citato prevede espressamente che l'organo competente per il procedimento disciplinare su segnalazione del diretto superiore o d'ufficio istruisce il procedimento disciplinare e procede alla tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente , con ciò escludendo che l'atto di impulso debba provenire esclusivamente dal titolare dell'azione disciplinare. Parimenti irrilevante è che la Giunta provinciale abbia dato incarico al Nucleo di valutazione di accertare eventuali responsabilità dirigenziali a carico del Dott. V. , pacifico essendo che tale organo è preposto alla verifica del corretto espletamento dell'incarico dirigenziale, con il compito altresì di esprimere pareri e valutazioni, segnalando all'occorrenza le eventuali irregolarità riscontrate. Quale che sia l'organo o la persona sul cui impulso è promosso il procedimento disciplinare, quel che viene in rilievo è che le violazioni accertate vengano poi trasfuse nella contestazione degli addebiti, ciò che nella specie si è verificato. Il fatto infine che la Giunta provinciale abbia incaricato il titolare dell'azione disciplinare di avviare il procedimento disciplinare non va inteso nel senso che la stessa Giunta abbia imposto all'organo competente di promuovere in ogni caso l'azione disciplinare, quale che fosse la posizione del Dott. V. , ma piuttosto quale richiesta all'organo competente di accertare e valutare se ricorressero i presupposti per tale azione, tanto più che il dirigente con lo stesso provvedimento era stato sospeso dal servizio. 4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce insufficiente motivazione, sotto il profilo che il licenziamento è stato ritenuto sorretto da giusta causa con una motivazione censurabile dal punto di vista della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale . In particolare si addebita alla Corte territoriale di avere preso in esame solo taluni messaggi ed e-mail, inviati dal ricorrente nel periodo gennaio - aprile 2009 e di avere altresì omesso di inquadrare i fatti nell'ambito del contesto lavorativo in cui il medesimo operava e di effettuare qualsiasi accertamento in ordine alle condotte illecite denunziate dallo stesso. Inoltre, il giudice d'appello non ha considerato che, in precedenza, con una serie di lettere, il ricorrente aveva contestato all'Assessore W. , al Direttore di ripartizione, Ing. R. , e al Dott. J. , talune irregolarità riscontrate nei loro confronti, chiedendo, senza esito, un incontro urgente con il primo che le competenze dell'Ufficio Trasporto Persone dove operava il ricorrente erano state nel frattempo drasticamente ridotte che ciò aveva comportato di fatto/oltre che un demansionamento anche una sua dequalificazione che il ricorrente, esasperato dal contesto lavorativo , con i messaggi del gennaio 2009 aveva reagito alle arbitrarie ed illegittime condotte datoriali che nell'aprile 2009 il ricorrente aveva effettivamente denunziato i fatti alla Procura della Repubblica che tutto ciò non era stato valutato dalla Corte territoriale ai fini del giudizio di proporzionalità tra la condotta e la sanzione espulsiva. 5. Il motivo non è fondato. È principio consolidato di questa Corte che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex articolo 360 numero 5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Non può pertanto la sentenza impugnata essere censurata per vizio di motivazione qualora esso prospetti che gli elementi valutati dal giudice erano suscettibili di una diversa lettura, conforme alle attese e deduzioni della parte, risolvendosi in tal caso il motivo di ricorso in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. Nella specie, la Corte territoriale nel procedere alla verifica della legittimità del licenziamento, ha preso in esame, delle quarantuno contestazioni mosse al Dott. V. , talune di esse ritenendole sufficienti a giustificare il recesso. In particolare, in relazione agli episodi di minaccia ed ultimatum contestati al Dott. V. , dalla lettura dei numerosi messaggi ed e-mail inviati dal medesimo all'Assessore e al Direttore del Dipartimento nel periodo gennaio 2009 - maggio 2009, appariva evidente, secondo la Corte, come il V. , interessato al ripristino delle sfere di competenze in precedenza godute quale direttore d'Ufficio Trasporto Persone ovvero ad acquisire le funzioni di componente del nucleo di valutazione, funzioni queste equiparate a quelle di direttore di ripartizione, aveva minacciato di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria e della Corte dei conti fatti di cui era venuto a conoscenza, di potenziale rilievo penale o implicanti eventuali responsabilità per danni erariali, al fine di condizionare la volontà dei suoi superiori ed ottenere per tal via gli auspicati miglioramenti della propria posizione lavorativa. Doveva poi escludersi, ad avviso della Corte d'appello, che il ricorrente fosse rimasto vittima di un demansionamento, atteso che la sottrazione di alcune competenze era conseguenza di una disposizione legislativa - articolo 3 ter della L.P. 2 dicembre 1985 numero 16, inserito dall'articolo 8 L.P. 21 dicembre 2007 numero 14 - che aveva autorizzato la Giunta provinciale a costituire una Agenzia provinciale per la mobilità, poi effettivamente costituita. Si trattava dunque di una scelta politica insindacabile, improntata alla ricerca di soluzioni innovative determinata dallo sviluppo e dall'espansione del settore del trasporto locale di persone. Le presunte notizie di reato, secondo la Corte d'appello, riguardavano principalmente presunte irregolarità nel rilascio di concessioni ed autorizzazioni nonché nell'affidamento di corse di linea ai concessionari, nonché nella sistematica riproduzione apocrifa della firma dell'assessore, e quindi non i comportamenti aventi ad oggetto direttamente la posizione lavorativa del Dott. V. . Inoltre le minacce di denunce alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti apparivano prospettate non tanto per far cessare le asserite irregolarità e prassi illegittime, quanto piuttosto per ottenere vantaggi e benefici personali. Era quindi da escludere che ricorresse nella specie l'ipotesi di cui all'articolo 1438 c.c. minaccia di far valere un proprio diritto , ravvisandosi semmai nei fatti in questione una minaccia .di adempiere a un proprio dovere, quale quello inderogabile del pubblico ufficiale di far rapporto all'autorità . La condotta tenuta dal ricorrente non poteva perciò ritenersi fornita di dirimenti o scusanti, posto che il medesimo, anziché assolvere immediatamente ai propri obblighi di denuncia, aveva tentato di negoziarne l'adempimento allo scopo di ottenere un miglioramento della propria posizione all'interno dell'Amministrazione e ciò per almeno quattro mesi, quando, evidentemente considerate fallite le trattative con l'assessore e il capo dipartimento, si era infine determinato ad inoltrare il preannunziato rapporto alla Procura della Repubblica. La condotta intimidatoria sopra illustrata non poteva dunque non essere valutata, ad avviso della Corte, come gravemente lesiva dei doveri d'ufficio, tanto più che il ricorrente ricopriva una posizione di responsabilità e di elevata fiducia. Trattasi di una motivazione ampiamente esaustiva, coerente, priva di contraddizioni e di vizi logici, che si sottrae alle critiche che le vengono mosse, avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto delle ragioni poste alla base del suo convincimento. Deve soltanto aggiungersi, per completezza, come evidenziato dalla Provincia nel controricorso, che il Dott. J. , nei cui confronti è stato promosso procedimento penale a seguito della denuncia del ricorrente, è stato assolto dal delitto di cui all'articolo 323 cod. penumero dalla Corte d'Appello di Trento, Sez. distaccata di Bolzano, con sentenza numero 208/20 del 30 novembre 2010, passata in giudicato. 6. Con il quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli articolo 2106 c.c., 7, primo comma, L. numero 300 del 1970,1362 e segg. c.c., in relazione all'articolo 62, comma 2, lett. b , contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto che le minacce ascritte al Dott. V. abbiano integrato la fattispecie del licenziamento senza preavviso prevista dall'articolo 64, comma 1, lett. d del contratto collettivo anzidetto, non considerando che, viceversa, l'articolo 62 dello stesso contratto, prevede in caso di minacce la sola sospensione dal servizio. 7. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato. Inammissibile in quanto sottopone all'esame di questa Corte una questione nuova, non esaminata dalla sentenza impugnata e che il ricorrente non deduce di aver sollevato nei precedenti gradi del giudizio infondato in quanto la Corte territoriale non ha affermato che le minacce poste in essere dal ricorrente attraverso la trasmissione dei messaggi e delle a-mail integrassero l'ipotesi di risoluzione del rapporto prevista dall'articolo 64, lettera d del contratto compartimentale. Ha viceversa ritenuto che la condotta del ricorrente - consistente nell'avere strumentalizzato le presunte notitiae criminis non tanto per far cessare le presunte irregolarità e prassi illegittime che avrebbero dovuto essere oggetto delle denunce medesime, quanto piuttosto per ottenere benefici personali - era gravemente lesiva dei doveri d'ufficio di un pubblico dipendente che ricopre una posizione di responsabilità e fiducia quale è quella di direzione di un ufficio, e quindi tale da integrare la fattispecie di cui all'arti. 64, lettera d , del contratto collettivo citato, la quale prevede, quale causa di risoluzione del rapporto, la commissione in genere di fatti o atti dolosi, non ricompresi nella lettera a , anche nei confronti dei terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro . 8. Con il quinto motivo il ricorrente, denunziando omessa motivazione su un elemento decisivo del giudizio, lamenta che la Corte territoriale non ha esaminato l'articolo 62, lettera b , del contratto collettivo intercompartimentale, che prevede la sospensione dal servizio del dipendente nell'ipotesi in cui il medesimo commetta minacce verso il pubblico o altro personale. 9. Il motivo è infondato per le ragioni esposte nel precedente paragrafo, e cioè per avere il giudice d'appello ritenuto che la condotta del ricorrente abbia integrato la diversa l'ipotesi di cui all'articolo 64, lett. d , del contratto collettivo dianzi indicato. 10. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia omessa motivazione in ordine al requisito della immediatezza della contestazione disciplinare dell'11.6.2009, rispetto alle comunicazioni risalenti al periodo gennaio - aprile 2009 . Deduce che l'Amministrazione ha avuto contezza di tali comunicazioni sin dal momento in cui esse furono inviate. Il primo messaggio risale al 25 gennaio 2009, l'ultimo al 24 aprile 2009, mentre i relativi addebiti sono stati contestati in data 11 giugno 2009. Il notevole lasso di tempo intercorso tra la commissione dei fatti e la contestazione avrebbe dovuto indurre il giudice d'appello a ritenere violato il principio della immediatezza della contestazione. 11. Il motivo è inammissibile e, al contempo, infondato. Inammissibile in quanto il ricorrente lamenta, in relazione alle comunicazioni in esame, che la Corte d'appello ha omesso del tutto l'indagine relativa al rispetto del principio di immediatezza , ma non deduce di avere proposto nei precedenti gradi del giudizio la relativa questione e in quali termini ciò è avvenuto, onde essa non può trovare ingresso in questa sede. Infondato perché la contestazione effettuata dopo meno di due mesi dall'ultimo messaggio non integra la violazione del principio di immediatezza, posto che tale principio, com'è noto, va inteso in senso relativo ed è compatibile con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti convergenti in un'unica condotta ed implichi, pertanto, una valutazione globale ed unitaria. 12. Con il settimo motivo, denunziando insufficiente motivazione, il ricorrente rileva che dalle schede di valutazione del ricorrente, relative agli anni 2006 e 2007, la sentenza impugnata ha tratto elementi comprovanti rilevanti difficoltà del medesimo nel rapportarsi correttamente con i propri istituzionali interlocutori”. Nell'esprimere tale giudizio la Corte ha effettuato una lettura parziale di detti documenti, estrapolando le parti sfavorevoli al ricorrente. Inoltre non ha esaminato la scheda relativa all'anno 2008, redatta il 6 marzo 2009, la più vicina rispetto alla contestazione disciplinare dell'11 giugno 2009, recante giudizi abbastanza positivi per il ricorrente. 13. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di cassazione. 14. Con l'ottavo motivo il ricorrente denunzia insufficienza di motivazione in relazione agli addebiti, relativi agli anni 2005, 2006, 2008 e 2009 maggio , concernenti comportamenti non corretti nei confronti dei collaboratori del suo ufficio e di altri uffici, nonché di privati con i quali aveva avuto modo di rapportarsi. Rileva che tali episodi, avvenuti molto tempo prima della loro contestazione, non potevano essere assunti a base della decisione, ostandovi il principio della immediatezza della contestazione e considerato peraltro che il ricorrente si trovava in uno stato di alterazione psicologica e di profonda prostrazione. 15. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato. Quanto al primo aspetto, il ricorrente deduce sotto il profilo della insufficiente motivazione la violazione di un principio di diritto, in presenza di una motivazione che viceversa è adeguata, ancorché non condivisa. Quanto alla tardività delle contestazioni, deve escludersi che queste, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, siano state poste a fondamento della decisione . Esse infatti sono state richiamate nella sentenza impugnata al fine di evidenziare il comportamento contrario ai doveri d'ufficio, certamente non confacente ad un pubblico dipendente, specie se con incarico dirigenziale, tenuto in numerose altre occasioni dal ricorrente nei confronti di colleghi d'ufficio, collaboratori e terzi e manifestatosi con atteggiamenti aggressivi, eccessi d'ira, insulti .Peraltro rilevanti difficoltà del ricorrente nel rapportarsi correttamente con i propri istituzionali interlocutori sarebbero emerse già in precedenza Oltre ad episodi più risalenti, in cui il Dott. V. avrebbe tenuto un comportamento ingiustificatamente aggressivo nei confronti di collaboratori e dipendenti di ditte terze anche a non voler ritenere le contestazioni nnumero 16, 17 e 25 già di per sé idonee a giustificare l'adottata sanzione espulsiva, esse tuttavia fatto apparire ancora più giustificata la preoccupazione dell'amministrazione .circa una non corretta gestione dell'ufficio da parte del ricorrente anche nel prosieguo . . 16. Con il nono motivo il ricorrente denunzia insufficiente motivazione in relazione alla contestazione relativa alle fotocopie dei documenti dell'Ufficio e alla loro asportazione. Rileva di non aver sottratto detti documenti, ma di averli solo fotocopiati, onde non ricorre la previsione di cui all'articolo 4, lett. d , della delibera della Giunta Provinciale del 7 ottobre 1996 numero 4817 che fa divieto al personale di asportare dall'Ufficio documenti salvo che per l'espletamento del servizio . Lamenta inoltre che la Corte d'appello non ha tenuto conto che tale documentazione venne consegnata all'Autorità giudiziaria ai fini delle indagini sull'esposto da lui presentato nei confronti dei suoi superiori per le irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ufficio. 17. Il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale compiutamente motivato in ordine alla contestazione in esame, dando sufficientemente conto delle ragioni per le quali essa è stata ritenuta gravemente lesiva dei doveri d'ufficio. Ha osservato al riguardo il giudice d'appello che nella primavera del 2009 -nel periodo cioè dei messaggi e delle e-mail - il ricorrente aveva fatto eseguire da personale del proprio ufficio alcune centinaia di fotocopie di decreti, di delibere ed altri documenti provenienti dall'Amministrazione, materiale che era stato trasportato nella sua autovettura. Tali documenti fotocopiati non riguardavano la posizione lavorativa del Dott. V. , e quindi egli non poteva comunque ritenersi autorizzato ad asportarli dall'ufficio per conservarli privatamente, ma erano stati prelevati come dossier da utilizzare qualora si fosse eventualmente determinato ad imboccare quella via senza ritorno che travolgerà tutti noi . Né era invocabile, ad avviso del giudice d'appello, l'articolo 331 c.p.p., posto che tale disposizione fa obbligo al pubblico ufficiale che nell'esercizio della propria funzione abbia avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio, di farne denuncia per iscritto, ma non anche di sostituirsi alle autorità competenti ai fini dell'assicurazione delle eventuali fonti di prova, restando riservata a tali autorità ogni determinazione al riguardo. Il ricorrente aveva dunque violato non solo i generici obblighi di correttezza e lealtà imposti dall'articolo 2105 c.c., ma anche l'articolo 4, comma 2, del Codice degli obblighi di servizio e di comportamento per il personale della Provincia di Bolzano, recante espresso divieto di asportare dall'ufficio documenti, salvo che per l'espletamento del servizio . A fronte di tale puntuale e corretta motivazione, a nulla rileva che lo scopo del ricorrente fosse, asseritamente, quello di consegnare detta documentazione all'Autorità giudiziaria ovvero, come è ipotizzabile, di utilizzarla personalmente per farla valere nei confronti dei destinatali delle minacce effettuate con i messaggi e le e-mail inviati in precedenza. Del tutto infondato è, poi, l'assunto del ricorrente secondo cui il Codice degli obblighi di servizio sopra menzionato fa divieto al personale della Provincia di asportare dall'ufficio documenti e non già di fotocopiarli. Da un lato, infatti, come risulta dallo stesso ricorso, gli è stato contestato di aver fotocopiato abusivamente documentazione d'ufficio dall'altro, è sin troppo palese che la disposizione è volta ad evitare che documenti riservati dell'Amministrazione possano essere asportati fuori dall'Ufficio, sia in originale che in fotocopia. 18. Con il decimo motivo indicato quale undicesimo il ricorrente, denunziando ancora insufficiente motivazione, deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso che il licenziamento fosse stato intimato per rappresaglia. Precisa che le argomentazioni poste a sostegno di tale assunto non sono giuridicamente corrette e sono il frutto di un esame incompleto di un punto decisivo della controversia. In particolare il fatto che la Corte abbia riscontrato altre presunte gravi violazioni da parte del ricorrente ai fondamentali doveri d'ufficio non la esimeva dalla necessità di verificare se la ragione determinante il recesso fosse stata comunque di natura ritorsiva, per reazione cioè alle iniziative giudiziarie poste in essere dal ricorrente, tanto più che il giudice di primo grado era pervenuto a tale conclusione. 19. Anche tale motivo è infondato. La sentenza impugnata, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che il carattere ritorsivo rende nullo il licenziamento soltanto qualora la rappresaglia ne costituisca la ragione unica, evenienza questa che non ricorreva nella specie, posto che il recesso trovava comunque una giustificazione obiettiva e sufficiente nelle gravi violazioni commesse dal ricorrente in relazione ai fondamentali doveri d'ufficio. Il principio richiamato dal giudice d'appello è stato confermato più volte, anche di recente, da questa Corte, la quale, nel ribadire che per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità, per illiceità, del provvedimento espulsivo, è necessario che il motivo ritorsivo sia stato l'unico a determinare il recesso, ha posto anche l'accento sull'onere della prova, attribuendolo a carico del lavoratore cfr. Cass. 17087/11 6282/11 Cass. 18283/10 . In particolare, con quest'ultima sentenza è stato affermato il principio secondo cui In tema di provvedimenti del datore di lavoro a carattere ritorsivo, l'onere della prova su tale natura dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento illegittimo. Ne consegue che, in sede di giudizio di legittimità, il lavoratore che censuri la sentenza di merito per aver negato carattere ritorsivo al provvedimento datoriale non può limitarsi a dedurre la mancata considerazione, da parte del giudice, di circostanze rilevanti in astratto ai fini della ritorsione, ma deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra le circostanze pretermesse e l'asserito intento di rappresaglia . Nella specie tali elementi non risultano indicati, avendo il ricorrente soltanto lamentato che la Corte non ha esaminato se la ragione determinante il recesso fosse stata comunque di natura ritorsiva , esame questo che ove effettuato avrebbe condotto ad un diverso convincimento . Anche in relazione a tale ultimo profilo il motivo è dunque da rigettare. 20. Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto, previa condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, come in dispositivo. Nulla con riferimento agli intimati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida a favore della resistente in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.