L’indennità di mobilità e l’assegno di invalidità non sono cumulabili

Il divieto di cumulo dell’indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti del lavoratore, si estende all’assegno ordinario di invalidità, la cui natura di trattamento pensionistico è confermata dalle modalità di erogazione, di calcolo nonché dalla conversione ex lege in pensione di vecchiaia al compimento dell’età prevista per il pensionamento.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 5092/15 depositata il 13 marzo. Il caso. Il Tribunale di Cuneo accoglieva l’opposizione presentata da un lavoratore parzialmente invalido avverso il decreto ingiuntivo che gli intimava la restituzione delle somme percepite a titolo di indennità ordinaria di disoccupazione, sostenendo che non vi fosse l’incompatibilità tra la predetta indennità e l’assegno ordinario d’invalidità di cui godeva l’interessato. La pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello di Torino a seguito di impugnazione dell’INPS che propone ricorso per cassazione. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione dell’articolo 6, comma 7, d.l. numero 148/93, convertito in l. numero 236/93, sostenendo, contrariamente alla sentenza di merito, l’incompatibilità dell’indennità ordinaria di disoccupazione con l’assegno di invalidità, che rientra, ai sensi della norma citata, tra i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, incompatibili con trattamenti – ordinari e speciali – di disoccupazione. Il divieto di cumulo dell’indennità di disoccupazione con trattamenti pensionistici. Il ricorso così articolato risulta fondato. Con numerose pronunce, la Cassazione ha superato il risalente orientamento affermando che il divieto di cumulo dell’indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti del lavoratore, si estende anche all’assegno ordinario di invalidità, come risulta dall’articolo 6, comma 7, d.l. numero 148/93, convertito in l. numero 236/93. La natura di trattamento pensionistico di questa prestazione può difatti essere confermata dalle modalità di erogazione e di calcolo, oltre che dalla conversione ex lege dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, al compimento dell’età prevista per il pensionamento. La facoltà di opzione del lavoratore invalido in mobilità. In particolare, è stato precisato che i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione, così come l’indennità di mobilità, sono incompatibili con i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale e che, all’atto di iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che godono di assegno o pensione di invalidità devono esercitare un’opzione che, ove ricada a favore del trattamento di mobilità, comporta la sospensione dell’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità. Un regime che escluda rigidamente la cumulabilità tra indennità di mobilità e assegno o pensione di invalidità, non temperato dalla facoltà di opzione, sarebbe infatti incongruente e ingiustificato, in quanto il lavoratore parzialmente invalido collocato in mobilità si trova sicuramente in una situazione di maggior bisogno rispetto ad un lavoratore valido, ugualmente posto in mobilità, con la conseguenza che, in assenza della facoltà di opzione e considerando che l’importo dell’indennità di mobilità è superiore rispetto a quello dell’assegno o della pensione di invalidità, il lavoratore invalido percepirebbe una prestazione quantitativamente inferiore a quella del lavoratore valido. Per questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 gennaio – 13 marzo 2015, numero 5092 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Venuti Svolgimento del processo Il Tribunale di Cuneo, in accoglimento dell'opposizione proposta da E.H.B. avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 1413,11, oltre interessi legali, a titolo di indebita percezione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’INPS al pagamento delle spese processuali, ritenendo che non vi fosse incompatibilità tra la predetta indennità e l'assegno ordinario d’invalidità articolo 1 L. 222/84 . Tale sentenza, a seguito di impugnazione dell’INPS, veniva confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Corte d'appello di Torino, la quale parimenti escludeva detta incompatibilità, che riteneva sussistere solo per la pensione ordinaria di inabilità, che ha carattere permanente e presuppone la totale perdita della capacità lavorativa. Ricorre per cassazione avverso questa sentenza l’INPS sulla base di un solo motivo. La controparte è rimasta intimata. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso, cui fa seguito il quesito di diritto ex articolo 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore ma applicabile ratione temporis, l’INPS, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, comma 7, D.L. numero 148/93, convertito dalla L. numero 236/93, deduce che, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, l’indennità ordinaria di disoccupazione è incompatibile con l'assegno di invalidità. Tale ultima prestazione rientra infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, dianzi indicato, tra i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, i quali sono incompatibili con i trattamenti ordinali e speciali di disoccupazione. Del resto, aggiunge il ricorrente, la incompatibilità tra le due prestazioni trova indiretta conferma nella sentenza della Corte Costituzionale numero 218/95, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 6, comma 7, D.L. numero 148/93 sopra menzionato, nella parte in cui non prevede che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di inabilità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità - che costituisce una species del trattamento di disoccupazione - nei modi e con gli effetti previsti dal D.L. numero 299/94, articolo 2, comma 5 e articolo 12, comma 2, convertito dalla L. numero 451/94. 2. Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati. Questa Corte, con numerose pronunce, anche recenti, cfr., fra le altre, Cass. numero 8634/14 Cass. numero 9808/12 Cass. numero 8239/10 , superando il precedente, risalente orientamento, ha affermato che il divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti, introdotto dal D.L. 20 maggio 1993 148, articolo 6, comma 7, convertito dalla L. 19 luglio 1993, numero 236, si estende all'assegno ordinario di invalidità, la cui natura di trattamento pensionistico trova conferma nella modalità di erogazione che avviene secondo il sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, nella modalità di calcolo, che ha luogo secondo le norme del predetto sistema, nonché nella circostanza che l'assegno ordinario di invalidità si converte ex lege in pensione di vecchiaia al compimento dell'età prevista per il pensionamento. È stato in particolare precisato cfr. Cass. numero 9808/12 cit. - che il D.L. numero 148 del 1993, articolo 6, comma 7, convertito in L. numero 236 del 1993, dopo le modifiche apportate dal D.L. numero 299 del 1994, articolo 2, convertito in L. numero 451 del 1994, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto decreto, i trattamenti ordinati e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici a carico - come l'assegno d'invalidità - dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - che, secondo l'anzidetta normativa, all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità - che deve essere data all'interessato la possibilità di opzione, alla luce della citata legge del 1994, anche prima di sua entrata in vigore, avendo la Corte Costituzionale con la sentenza numero 218 del 1995 dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.L. numero 148 del 1993, articolo 6, comma 7, convertito dalla L. numero 236 del 1993, nella parte in cui non prevede che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dal D.L. 16 maggio 1994, numero 299, articolo 2, commi 5, e articolo 12, comma 2 convertito in L. numero 451 del 1994 - che, come osservato dalla Consulta con la predetta pronuncia, il rigido regime della non cumulabilità tra l’indennità di mobilità e l'assegno o pensione d'invalidità, non temperato dalla facoltà di opzione, è incongruente e ingiustificato, poiché, trovandosi il lavoratore parzialmente invalido, collocato in mobilità, in situazione di maggior bisogno del lavoratore valido, anch'esso collocato in mobilità, ed essendo l’importo dell'indennità di mobilità maggiore sia della pensione dell'assegno di invalidità, il lavoratore invalido si trova a percepire una prestazione quantitativamente inferiore a quella del lavoratore valido. 3. Al suddetto orientamento questo Collegio intende dare continuità. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo per consentire all'interessato di esercitare la facoltà di opzione. Lo stesso giudice provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.