Lettera offensiva dei condomini: l’amministratore doveva capire di essere il destinatario

Posto che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa del fatto – reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, nel caso di specie l’amministratore aveva elementi sufficienti dai quali dedurre di essere il destinatario delle espressioni offensive anche prima che ciò venisse precisato in assemblea condominiale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12318/13, depositata il 15 marzo. Il caso. Alcuni condomini di uno stabile vengono condannati per aver diffamato l’amministratore in particolare, essi avrebbero leso la sua reputazione scrivendogli una lettera, poi divulgata a tutti i condomini, con la quale chiedevano la convocazione di un’assemblea straordinaria e accusavano l’amministratore, tra l’altro, di aver illegittimamente soppresso una servitù e di aver tenuto un comportamento irresponsabile causando disagi a tutti i condomini e facendosi i propri comodi. I condomini imputati ricorrono per cassazione. Conoscenza del fatto e tempestività della querela. La questione fondamentale posta all’attenzione dei giudici di legittimità riguarda la tempestività della querela presentata dall’amministratore la giurisprudenza afferma che il termine in questione decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa del fatto – reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, in modo che egli sia in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In generale, dunque, lo spazio lasciato alla persona offesa non può essere indebitamente compresso a danno di questa, ma neppure può essere dilatato ad opera di interpretazioni sfumate e non ancorate a criteri precisi. Solo l’assemblea ha chiarito chi fosse il destinatario? Ciò premesso, la S.C. rileva che nel caso di specie i giudici di Appello hanno rigettato l’eccezione di tardività basandosi sul fatto che la ricezione della missiva da parte dell’amministratore il 4 dicembre 2004 non sarebbe stata sufficiente ad integrare la conoscenza da parte dello stesso del fatto – reato commesso, dal momento che nella lettera egli non era menzionato quale destinatario delle espressioni offensive tale consapevolezza, infatti, sarebbe stata raggiunta solo successivamente e cioè nel corso dell’assemblea del 22 dicembre 2004. L’amministratore non poteva non capire A giudizio degli Ermellini, la motivazione è del tutto illogica, specie per quanto riguarda l’affermata impossibilità per l’amministratore di avere, prima della citata assemblea, elementi certi dai quali dedurre di essere il destinatario delle espressioni offensive a tal proposito la stessa Corte territoriale afferma che nella lettera si faceva riferimento a una situazione datata nel tempo, risalente alla delibera del 21 aprile 2004 e pertanto già oggetto di accese discussioni. stante una contestazione di lunga durata. La contestazione della manomissione della servitù di scolo, infatti, era stata oggetto di più assemblee condominiali tenute nel corso del 2004, ma i cattivi rapporti tra condomini e offeso in ordine alla soppressione di tale servitù non sono stati oggetto di approfondimento in sede di istruttoria, nonostante le ripetute richieste difensive per questi motivi la Cassazione annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado per mancanza della condizione di procedibilità.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 gennaio – 15 marzo 2013, numero 12318 Presidente Zecca – Relatore Vessichelli Fatto e diritto Propongono ricorso per cassazione - E. F., S. M., P. I., L. L., M. A.M., Me. G., G. M., S. G., Ma. G. e F. G., avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 17 giugno 2011 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di diffamazione, commesso il 30 novembre 2004, mediante l'inoltro di una missiva, in danno di R.F. . Gli imputati, tutti condomini dello stabile di via Molise 8, a Cagliari, sono stati ritenuti responsabili di avere leso la reputazione del R. scrivendo ad inoltrando all'amministratore del condominio una missiva, successivamente divulgata a tutti i condomini dello stabile compreso il R. , nella quale chiedevano al primo convocazione di un'assemblea straordinaria e accusavano il secondo di avere illegittimamente soppresso una servitù, tenuto comportamento irresponsabile e inaccettabile, causato disagio tutti condomini, arrecato danni al patrimonio comune, calpestato i diritti altrui, violato leggi regolamenti, facendosi propri comodi . Deducono E. , S. , P. , L. , M. , Me. , Ma. e F. tutti difesi dall'avv. F. Pilia . 1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestività della querela. La lettera contenente le espressioni ritenute diffamatorie era stata spedita il 30 novembre 2004, ma risulta accertato che la parte offesa ne abbia avuto conoscenza il 4 dicembre successivo, quando l'amministratore gliel'aveva trasmessa per fax, in allegato alla lettera di convocazione dell'assemblea condominiale. La stessa persona offesa non aveva avuto, a quel punto, dubbi sui mittenti, essendo memore anche delle contestazioni già ricevute nel corso delle assemblee condominiali del 2004. Posto che la querela è stata presentata il 22 marzo 2005, non poteva disconoscersene la tardività. A sostegno di tale assunto, la difesa ricorda che sono stati acquisiti in udienza i verbali di tre assemblee condominiali tenute nel 2004, nei quali risulta attestata la contestazione della manomissione della servitù di scolo e l'attribuzione di tale condotta all'odierna parte offesa. Tali verbali, regolarmente trasmessi in copia ai condomini, erano stati necessariamente conosciuti anche dal querelante 2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, non essendo stato appurato, tramite l'acquisizione e la lettera in originale, se le firme dei condomini apparentemente apposte su un foglio separato, fossero riferibili alla sola richiesta di convocazione dell'assemblea o anche alla lettera contenente espressioni ritenute offensive, e in quale modo fossero state raccolte era infatti emerso nel corso del dibattimento, che i sottoscrittori della lettera, in buona fede, avevano firmato un foglio in bianco, senza neppure aver preso visione della lettera di convocazione dell'assemblea 3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del diritto di critica il giudice lo aveva escluso in maniera apodittica mentre ne ricorrevano tutti presupposti, essendosi, quello, limitato ad evidenziare la natura offensiva delle espressioni, ma senza analizzare la eventualità del ricorrere di una critica legittima all'operato di un condomino. In particolare, la difesa censura l'affermazione del giudice secondo cui sarebbero state utilizzate espressioni soltanto sprezzanti, essendosi invece trattato di una lettera di contestazioni rimasta limitata all'ambiente condominiale e certamente non volta a colpire la serietà professionale della persona offesa. D'altra parte i fatti riportati erano veri, essendo stato dimostrato in dibattimento, attraverso le dichiarazioni dell'amministratore, che vi era stata una modifica del sistema di deflusso delle acque meteoriche, originariamente convogliate e destinate a scaricarsi sul lastrico solare di proprietà della persona offesa questa, in seguito, aveva otturato lo scarico deviando di fatto lo scolo delle acque sulla facciata condominiale, circostanza che aveva provocato la reazione dei condomini sia in assemblea e con la nota lettera 4 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 599 c.p., rappresentata, cioè, dallo stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui tale fatto ingiusto era consistito nella decisione, manifestata dalla persona offesa all'assemblea del 19 novembre 2004, di non contribuire alla risoluzione del problema ma di sostenere l'inesistenza della servitù di scolo, così impedendo l'accesso al perito nominato per appurare lo stato dei luoghi. Per tale ragione doveva ritenersi sussistente anche il requisito dell'immediatezza della reazione al fatto ingiusto altrui 5 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena e del danno risarcibile 6 la inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale, denuncia riguardante anche due ordinanze dibattimentali adottate nel 2008. Spiega meglio il ricorrente che il giudice dell'appello aveva immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che la difesa aveva formulato essenzialmente per escutere il teste C. che era stato anche il perito, autore di una relazione sul sistema di deflusso delle acque e sull'esistenza di una servitù del condominio. Inoltre il giudice dell'appello non si era espresso sulle censure che la difesa aveva articolato a proposito della disparità di trattamento subita rispetto al pubblico ministero, posto che a quest'ultimo era stato consentito porre domande sulla situazione antecedente alla data di commissione del reato mentre alla difesa era stato negato uguale potere e diritto 7 la violazione di legge e il vizio di motivazione, tra l'altro, sul motivo di appello con cui era stata richiesta la concessione delle attenuanti generiche e di quella della provocazione e si era richiesta una differenziazione delle posizioni di ciascun imputato in particolare, ad esempio, il ricorrente E. era settantenne ed incensurato. La difesa si era anche lamentata inutilmente della ordinanza con cui il Giudice di pace aveva precluso all'imputato di produrre una memoria scritta dall'imputato E. . Deduce la difesa di S. . 1 la tardività della querela presentata da R. , da riconoscersi in ragione del fatto che sin dalla data del OMISSIS la persona offesa aveva ricevuto copia della missiva dal contenuto asseritamente diffamatorio la quale indicava, quale ragione della richiesta di convocazione di assemblea straordinaria, la questione della soppressione della servitù di scolo che, da tempo, nelle assemblee condominiali, veniva discussa con chiaro riferimento ed addebito allo stesso R. 2 la insussistenza dell'elemento psicologico del reato - e il correlato vizio di motivazione - essendo stata indebitamente trascurata la tesi sostenuta dall'imputata, di avere sottoscritto soltanto un foglio in bianco. L'onere di provare la malafede dell'imputata era a carico dell'accusa ed aveva errato il giudice nel ritenere la ricorrente inadempiente all'onere di dimostrare il proprio assunto 3 la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 599 c.p. e il vizio di motivazione correlato, dovendo essere ritenute permanenti e perduranti le condotte del R. , in violazione al dovere di rispettare la servitù di scolo una circostanza che la giurisprudenza della cassazione sentenza numero 39411/08 ha già ritenuto capace di integrare la causa di non punibilità menzionata 4 l'inosservanza della causa di giustificazione rappresentata dal diritto di critica, illogicamente esclusa dal giudice del merito sulla base del rilievo - invece del tutto in conferente - della necessità che la critica sia connotata dalla indicazione di fatti veri e di per sé non diffamanti 5 il vizio di motivazione sulla statuizione civile concernente il risarcimento del danno che appare confermato nella misura di Euro 1500 laddove il primo giudice lo aveva indicato in quella, superiore, di Euro 3000. Deduce la difesa di G. M., anche con memoria aggiunta depositata il 20 dicembre 2012 1 l'intempestività della querela, il cui evidente riferimento alla persona del querelante poteva agevolmente desumersi, anche ad opera del giudicante, dal contenuto dei verbali acquisiti al processo, relativi alle assemblee condominiali del 10 marzo 2004, del 21 aprile 2004 e del 19 novembre 2004, dai quali si ricavava l'oggetto del contenzioso e il ruolo da protagonista-antagonista svolto dal querelante rispetto alle pretese di un certo numero degli altri condomini 2 il vizio della motivazione relativo agli argomenti posti con la memoria del 17 aprile 2010, nella quale la difesa aveva evidenziato la impossibilità di assimilare la posizione della ricorrente a quella degli altri coimputati costei era infatti studentessa universitaria, affittuaria di uno degli alloggi del condominio in questione. Non era consapevole dei contrasti fra condomini, si era limitata a firmare un foglio in bianco e non aveva neppure partecipato all'assemblea di cui era stata chiesta la convocazione straordinaria. Tali argomenti, che pure avevano giustificato la assoluzione del coimputato Ca.Ma. sin dal processo di primo grado, erano stati del tutto trascurati del giudice dell'appello, con possibilità, per il difensore, di eccepire il travisamento della prova con riferimento ad atti diversi dalla sentenza 3 la mancata assunzione di prove decisive dovuta alle ordinanze dibattimentali del primo giudice in data 9 gennaio 2008 ed il 27 marzo 2008, nonché all'ordinanza del giudice dell'appello reiettiva della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tutte afferenti alla doglianza della difesa a proposito della impossibilità di provare, formulando le necessarie domande ai testi dell'accusa e ai propri, l'antefatto della vicenda in esame e cioè le ragioni che portarono alla redazione della lettera di cui alla imputazione 4 il vizio della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica, ormai riconosciuto in modo unanime dalla giurisprudenza della legittimità con riferimento alle censure che i condomini formulino nell'ambito delle assemblee condominiali in ordine a condotte altrui capaci di ledere o ridurre in pericolo il bene comune un'evenienza che il giudice di primo grado e quello di appello hanno omesso di verificare attraverso l'istruttoria dibattimentale così incorrendo nel omesso accertamento di una questione decisiva. Questa, d'altra parte, forma oggetto di una causa civile promossa dai condomini dello stabile di via XXXXXX 5 l'omessa applicazione dell'articolo 599 comma due cp 6 il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche 7 la prescrizione del reato. I ricorsi sono fondati nei termini che si indicheranno. Il primo dei motivi articolato in ciascuno dei ricorsi presi in esame,concernente la statuizione sulla tempestività della querela, indica una violazione di legge e, per quel che rileva, un vizio di manifesta illogicità della motivazione che è indubbiamente apprezzabile. È condivisibile, invero, il principio giurisprudenziale dal quale ha preso le mosse il primo giudice, non criticato neppure dai ricorrenti, secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva v., tra le molte, Sez. 5, Sentenza numero 33466 del 09/07/2008 Ud. dep. 14/08/2008 Rv. 241395 , occorrendo che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi Sez. 1, Sentenza numero 7333 del 28/01/2008 Ud. dep. 15/02/2008 Rv. 239162 . Va segnalato anche, che, essenzialmente, il predetto principio è stato enunciato con riferimento a fattispecie nelle quali l'incertezza riguardava l'identificazione dell'autore della condotta, tant'è che si è precisato al riguardo che tale conoscenza può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'articolo 124 cod. penumero decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini . Si tratta, comunque, di un orientamento che tende ad evidenziare, più in generale, come lo spazio temporale lasciato alla persona offesa per incardinare il processo con la propria azione privata - cui possono conseguire effetti anche dannosi e rilevanti per lo stesso proponente - non può essere indebitamente compresso a danno di questa, ma neppure, una volta che si siano presentati tutti i requisiti per la proposizione della querela, essere dilatato, con interpretazioni sfumate e non ancorate a criteri precisi, oltre la misura individuata come equa ed opportuna dal legislatore, esponendo così l'imputato ad un regime procedimentale che trasmoda dalle modalità di instaurazione privata prescelte dal codice di rito. D'altra parte, il fatto che è l'imputato a dovere dimostrare in modo rigoroso la intempestività della querela che egli stesso alleghi v. tra le molte, Rv. 239162 non comporta certamente che il giudice sia esonerato dal fare uso diligente di tutte le emergenze comunque già in suo possesso e, tantomeno, che egli possa fare a meno di valutare quelle che, su iniziativa dell'imputato, vengano acquisite, essendo quest'ultimo titolare del diritto di prova , tra l'altro, su tutti i fatti dai quali dipende la applicazione di norme processuali v. in tal senso, articolo 187 comma 2 cpp . A ciò deve aggiungersi, sul piano strettamente oggettivo della conoscenza dei fatti da parte del querelante, l'ulteriore principio giurisprduenziale, espressivo della necessità di fissare un perimetro tendenzialmente certo alla iniziativa della persona offesa, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per proporre querela, è sufficiente la conoscenza effettiva del fatto-reato da parte della persona offesa, comunque percepita, non richiedendosi anche una formale comunicazione del fatto-reato alla presunta vittima stesso ad opera dei soggetti in grado di farlo vedi, Sez. 2, Sentenza numero 44929 del 12/11/2010 Ud. dep. 22/12/2010 Rv. 248684 . Anche nel caso - diverso da quello in esame - del reato continuato, si è poi osservato, nella stessa linea di cui sopra, che il diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato e non dall'ultimo momento consumativo della continuazione Sez. 3, Sentenza numero 42891 del 16/10/2008 Ud. dep. 18/11/2008 Rv. 241539 . Oltretutto, opera, con i necessari adattamenti, anche l'orientamento secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia già in possesso di elementi oggettivi per l'identificazione dell'autore del reato, non già dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensì dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza Sez. 3, Sentenza numero 25986 del 13/05/2009 Ud. dep. 22/06/2009 Rv. 243911 . Tutto ciò premessola rilevato che il giudice dell'appello ha rigettato l'eccezione di tardività della querela sulla base di una motivazione del tutto illogica quella, cioè, secondo cui la ricezione della missiva a contenuto diffamatorio, da parte del querelante, in data.4 dicembre 2004 - peraltro corredata da un foglio recante le firme dei condomini poi imputati Xnon sarebbe stata sufficiente ad integrare, soprattutto sul piano oggettivo, la conoscenza, da parte del R. , del fatto-reato commesso attraverso la sua redazione e divulgazione, per la ragione che nella stessa non era menzionato esso querelante quale destinatario delle espressioni offensive. Ed invece tale consapevolezza sarebbe stata raggiunta nel corso dell'assemblea del 22 dicembre 2004, durante la quale sarebbe rimasto chiarito il suddetto particolare. Invero, posto che pacificamente la lettera in questione era stata redatta da alcuni condomini per richiedere all'amministratore la convocazione di un'assemblea condominiale straordinaria destinata alla discussione della illegittima soppressione di una servitù e dei ripetuti abusi commessi, ai danni della cosa comune, da chi ne era responsabile, la affermazione del giudice dell'appello sul momento di consolidamento della conoscenza del fatto reato da parte della R. risulta, in primo luogo, meramente assertiva con riferimento alla implicita attestazione che, prima della data della tenuta della assemblea straordinaria, il querelante non avrebbe avuto elementi certi per ritenere di essere il destinatario delle espressioni offensive. Basta evidenziare, a sostegno della rilevata assertività e, in più, della manifesta illogicità della motivazione, che in altra parte della motivazione pagina 3 della sentenza lo stesso giudice afferma per escludere il ricorrere di una causa di non punibilità che nella missiva diffamatoria si fa espresso riferimento ad una situazione datata nel tempo, risalente alla delibera del 21 aprile 2004, e, pertanto, già oggetto di accese discussioni e di perduranti incomprensioni . In altri termini il Tribunale, nell'escludere che potesse giovare agli imputati il covato rancore per un fatto pregresso , introduce e valorizza il tema della risalenza dei cattivi rapporti tra i ricorrenti e l'odierna persona offesa, proprio a proposito della questione agitata più volte nel corso delle ripetute assemblee condominiali del 2004. Si evidenzia, in conclusione, che risulta erroneamente risolto, non tenendosi conto dei principi indicati in premessa, il tema della dedotta intempestività della querela, in ragione della esistenza della delibera del 21 aprile 2004, citata dallo stesso Tribunale e contenente l'esplicito riferimento - dunque risalente rispetto ai fatti di causa - alla correlazione del tema dello scarico con la proprietà del condomino B. - moglie di R. e ciò, senza tenere conto della mancata considerazione delle ripetute doglianze difensive a proposito della preclusione, opposta dal giudice di prime cure, all'approfondimento in istruttoria, del tema concernente i pregressi rapporti condominiali tra le parti. Un tema che, così come appare chiaramente rilevante e decisivo ai fini della soluzione della questione processuale in esame, nei termini in cui è stata esposta dai difensori, appare indubbiamente e illegittimamente sottratto al contraddittorio e al diritto alla prova, secondo quanto segnalato dai ricorrenti e si desume dalla stessa sentenza di primo grado. In questa, infatti, si afferma ripetutamente che il capo di imputazione avrebbe precluso ogni indagine sul tema posto dai difensori - e cioè sulle pregresse discussioni tra i condomini a proposito della soppressione della servitù di scolo - in quanto l'imputazione avrebbe avuto ad oggetto soltanto la lettera del 30 novembre 2004. Pertanto, tenuto anche conto del fatto che l'argomento della non individuabilità della persona offesa nella lettera di cui all'imputazione non è mai stato neppure lontanamente esaminato dal giudice - il quale, ove sussistente, ne avrebbe dovuto fare ragione di riconoscimento dell'insussistenza del reato - è, piuttosto, da evidenziare che il giudice dell'appello avrebbe dovuto proclamare la già emersa ragione di tardività della querela. Con il conseguente travolgimento di tutte le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado. Ogni ulteriore motivo di ricorso resta assorbito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilità.