Chi ha paura del funding ratio?

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato le osservazioni, pervenute dagli interessati, alla bozza di regolamento. Hanno proposto osservazioni ABI, ADEPP, AIFI, ANASF, ANIA, ANDREA FIUME, ASSOGESTIONI, ASSOIMMOBILIARE, ASSOPREVIDENZA, PAOLO ROSA, CASSA FORENSE, CNPR, CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI, ENASARCO, ENPACL, ENPAPI, ENPAM, FASC, INARCASSA, GUIDO GILLI, MOVIMENTO 5 STELLE, MARCO LO RUSSO, MEFOP, PROMETEIA, DLA PIPER, 289 CITTADINI.

Per il momento esaminiamo le osservazioni proposte all’articolo 6 della bozza di regolamento. Articolo 6 Prospetto informativo a valori correnti 1. L’Ente approva annualmente, secondo gli stessi termini relativi al bilancio di esercizio, un prospetto recante l’esposizione delle attività detenute determinate a valori correnti. Il prospetto riporta anche indicazioni sul valore attuale netto delle passività connesse alle prestazioni istituzionali dell’Ente, calcolato secondo criteri coerenti con quelli posti a fondamento della valutazione a valori correnti delle attività detenute e comunque precisando tutte le ipotesi di lavoro utilizzate in detto computo. 2. Il prospetto è trasmesso ai Ministeri Vigilanti e alla Covip entro venti giorni dalla sua approvazione, entro lo stesso termine, l’Ente provvede alla pubblicazione del prospetto sul proprio sito internet. Hanno proposto osservazioni all’articolo 6 ABI. Al fine di definire nella sua interezza ruolo e responsabilità del depositario in riferimento agli enti previdenziali, si portano all’attenzione delle autorità i seguenti temi sulla base dell’analisi e dell’esperienza maturata in riferimento alla funzione di depositario di OICR e fondi pensione. Si segnala, pertanto, che lo schema di decreto - non prevede adeguati presidi volti a consentire al depositario di svolgere con una frequenza appropriata i controlli sugli investimenti, tenuto conto che, a differenza degli OICR e dei fondi pensione per i quali la normativa di riferimento impone una elevata frequenza di calcolo del valore della quota e dunque di flusso informativo fornito al depositario, nel caso degli enti previdenziali sarebbe previsto dall’articolo 6 del regolamento solo un obbligo di approvazione su base annuale del “prospetto recante l’esposizione delle attività detenute determinate a valori correnti” di cui non è peraltro prevista la comunicazione al depositario stesso , che non mette in condizione il depositario di effettuare i propri controlli ADEPP. ANASF. La scrivente valuta positivamente l’introduzione dell’obbligo di pubblicazione del prospetto annuale articolo 6 recante sia l’esposizione delle attività a valori correnti, sia l’indicazione del valore attuale netto delle passività connesse alle prestazioni istituzionali dell’Ente. In particolare, l’Associazione conviene con quanto dichiarato dal Vostro Ministero nel documento di accompagnamento allo schema di decreto, per cui tale prospetto è volto a consentire un efficace monitoraggio del rispetto dei limiti prudenziali, della consistenza degli attivi e dell’allineamento tra attività e passività dell’Ente. Assoprevidenza. Appare senza dubbio opportuna la previsione di fornire una valorizzazione delle attività e delle passività dell’Ente a valori correnti, al fine di un sistematico monitoraggio della sostenibilità. Al riguardo si sottolinea l’utilità di specificare che, con riferimento alla componente relativa alle passività, il prospetto debba essere redatto da un attuario iscritto all’Albo professionale, coerentemente con il sistema di finanziamento dell’Ente e con le ipotesi adottate in sede di redazione dell’ultimo bilancio tecnico. Andrebbero poi specificati i criteri di valorizzazione degli attivi per i quali non è disponibile un prezzo di mercato. Paolo Rosa. All’articolo 6 suggerisco di prescrivere che l'Ente sottoponga ogni 3 anni il bilancio tecnico ad analisi di sensitività con i dati reali di popolazione, reddito, volume di affari, rendimento patrimonio secondo i valori reali medi desumibili dai consuntivi degli ultimi 5 anni. Cassa Forense. «Il prospetto riporta anche l’indicazione sul valore attuale netto delle passività connesse alle prestazioni istituzionali dell’Ente, calcolato secondo i criteri». Il prospetto richiesto da inviare ai Ministeri Vigilanti e alla COVIP oltreché da pubblicarsi sul sito web delle Casse, potrebbe essere rappresentato da una sintesi riassuntiva per macro aggregati delle schede già inviate annualmente alla COVIP e predisposto secondo quanto previsto dalle circolari sopra menzionate, senza un'ulteriore duplicazioni di documenti. Molte perplessità desta la richiesta di inserimento del valore attuale netto delle passività connesse alle prestazioni. Se tale richiesta è finalizzata a verificare il così detto “funding ratio” si fa presente che tale grandezza è un indicatore di sostenibilità dei sistemi pensionistici a capitalizzazione, ad esempio i fondi pensione complementari. Le Casse di Previdenza rientrano nel quadro dei sistemi di Primo Pilastro INPS, Casse 509/94 che presentano un sistema di finanziamento della spesa a ripartizione e quindi non esiste un obiettivo di “funding” minimo. Si richiede se possa essere sufficiente allegare il bilancio tecnico predisposto con la cadenza normativamente prevista, con la conseguente pubblicazione sul sito web delle Casse. CNPR. Consiglio nazionale degli attuari. Si ritiene che possa essere utile specificare che, con riferimento alla componente relativa alle passività, il prospetto in questione debba essere redatto da un attuario iscritto all’Albo professionale di cui alla legge numero 194/1942, tenendo conto del sistema di finanziamento dell’Ente previdenziale e nel rispetto di un principio di proporzionalità tra attività e passività. Si ritiene inoltre che sarebbe opportuno prevedere che le passività vengano calcolate in coerenza con il bilancio tecnico redatto triennalmente da un attuario iscritto all’Albo professionale di cui alla legge numero 194/1942. Si ritiene implicitamente inteso che il valore attuale netto citato dovrà essere calcolato in conformità con le disposizioni normative vigenti per gli Enti di previdenza comma 763, articolo unico l. numero 296/2006 e DM 29 novembre 2007 contenente i criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli Enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria . ENASARCO. Si ritiene che possa essere utile specificare che, con riferimento alla componente relativa alle passività, il prospetto in questione dovrebbe essere redatto tenendo conto del sistema di finanziamento dell’Ente e nel rispetto di un principio di proporzionalità tra attività e passività. Sarebbe inoltre opportuno prevedere che le passività vengano calcolate in coerenza con il bilancio tecnico redatto triennalmente. ENPACL. Si suggerisce, ai fini della redazione del prospetto informativo, l’utilizzo dei dati annualmente inviati dalle Associazioni e dalle Fondazioni ex d.lgs. 509/1994 e d.lgs. 103/1996 di seguito ‘Casse’ a Covip. Si propone, stante la complessità dell’interpretazione corretta del dato, la pubblicazione di tali dati solo su richiesta. INARCASSA. Comma 1 Si chiede di confermare che le informazioni contenute nel prospetto siano sostanzialmente identiche a quelle sinora trasmesse ai sensi delle circolari COVIP attuative del decreto del 5 giugno 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e, in tal caso, che le suddette circolari non saranno più emanate. Con riferimento alla richiesta di inserimento del valore attuale netto delle passività connesse alle prestazioni, si chiede di ritenere sufficiente la redazione, con la cadenza normativamente prevista, del solo bilancio tecnico, in quanto gli enti disciplinati dal decreto legislativo numero 509 del 30 giugno 1994, analogamente all’INPS, presentano un sistema di finanziamento della spesa previdenziale a ripartizione e non a capitalizzazione. Basti notare come, a riprova di quanto precede, il decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, numero 214 Decreto “Salva Italia” che ha richiesto agli Enti la verifica della sostenibilità a 50 anni, abbia tenuto conto del solo saldo previdenziale e che gli stessi Enti abbiano dimostrato il rispetto di un saldo previdenziale positivo per i prossimi cinquanta anni. Infine, si ritiene che la comparazione tra valori correnti e valori prospettici risulti inadeguata e inefficace. Movimento 5 Stelle. MEFOP. articolo 6 – Prospetto informativo a valori correnti Comma 1 – Quanto al prospetto relativo alle attività detenute a valori correnti, al fine di limitare l’onere regolamentare sui soggetti vigilati, si suggerisce di precisare che si tratta del prospetto trasmesso dalla Covip ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Decreto 5 giugno 2012. Può inoltre essere opportuno evitare il riferimento ad una formale approvazione del documento da parte dell’Ente unitamente al bilancio. Anche quando non se ne richiedesse la formale approvazione, infatti, il prospetto sarebbe riconducibile all’Ente e l’incompletezza o l’erroneità delle informazioni ivi riportate sarebbe ugualmente sanzionabile. Quanto al valore attuale del passivo calcolato con valori coerenti con quelli posti a fondamento dell’attivo, atteso l’obbligo di adozione di un bilancio tecnico attuariale ai sensi del Decreto 29 novembre 2007, questo prospetto può essere più propriamente collocato tra gli elementi che devono essere alla base della politica gestionale dell’ente e dunque spostato nell’articolo 7, comma 2, tra i contenuti del Documento sulla politica degli investimenti. Inoltre può essere opportuno specificare che il calcolo può essere effettuato considerando anche i contributi dei futuri appartenenti alla categoria a popolazione aperta” . Comma 2 – Attesi gli obblighi di trasparenza in materia di Documento sulla politica degli investimenti, può essere opportuno prescrivere la diffusione del documento ai soli organi dell’Ente, oltre che ai Ministeri Vigilanti e alla Covip, ferma restando la facoltà di una più ampia diffusione. PROMETEIA. Riteniamo inoltre molto opportuna la previsione di fornire una valorizzazione delle attività e delle passività dell’Ente a valori correnti articolo 6 , evidentemente con il fine di valutarne la sostenibilità ai valori attuali funding ratio . Pur non sfuggendoci la chiara ispirazione alla normativa comunitaria IORP , riteniamo però fondamentale che vengano forniti, dal Legislatore in accordo con i Vigilanti, più dettagliate indicazioni rispetto ai criteri di valorizzazione dell’attivo in particolare per quegli attivi per i quali non è disponibile un prezzo di mercato e alle modalità di calcolo del valore attuale netto delle prestazioni segnaliamo ad esempio la rilevanza della scelta della curva di attualizzazione da utilizzare per lo sconto . Tali indicazioni costituirebbero, quindi, il “modello di vigilanza” per il calcolo del funding ratio in completa coerenza con le previsioni di Solvency II1 per il settore delle assicurazioni , fatta comunque salva la possibilità per ciascun Ente di elaborare un proprio modello interno, da sottoporre a valutazione ed approvazione da parte del Vigilante. Essendo il funding ratio un indicatore caratteristico degli schemi previdenziali a capitalizzazione, nella valutazione di schemi tipicamente a ripartizione, riteniamo possa essere utile fornirne una valorizzazione attuale ed una prospettica anche in questo caso indicando criteri ed orizzonti , al fine di valutare l’esistenza di meccanismi di sostenibilità endogeni allo schema stesso. Rapporto tra passività e attività. È significativo che fra tutti gli Enti interessati solo Cassa Forense e INARCASSA si oppongano al funding ratio dopo che proprio Cassa Forense è stata la prima fra le Casse ad introdurre la tecnica ALM Asset Liability Management che con il funding ratio misura il rapporto tra passività e attività. Il Presidente di Cassa Forense si oppone affermando che il sistema di finanziamento di Cassa Forense è quello della ripartizione. Ben sa il Presidente di Cassa Forense che il sistema di finanziamento è quello misto tra ripartizione e capitalizzazione. La differenza fondamentale che corre tra il sistema di finanziamento a ripartizione dell’INPS e quello misto di Cassa Forense è che, a differenza dell’INPS, alle spalle non vi è lo Stato, come garante finale, bensì il solo patrimonio di Cassa Forense e quindi il funding ratio diventa lo strumento indispensabile per misurare il rapporto tra le passività dell’ente debito previdenziale maturato e le attività oggi pari al 27,7%. Ciò del resto è in linea con le indicazioni della COVIP la quale nella recentissima audizione alla bicamerale ha così chiarito Al riguardo, si evidenzia che solamente un ristretto novero di casse professionali ha già adottato una formalizzazione e procedimentalizzazione dei profili attinenti alla definizione della politica di investimento, al processo di impiego delle risorse e al sistema di gestione e controllo dei rischi. È altrettanto ristretto il numero degli enti che definisce la propria politica di investimento sulla base dell’analisi di tipo asset and liability management ALM , basata sulla verifica della capacità delle attività complessivamente detenute di far fronte alle passività previdenziali in essere, allo scopo di garantire l’equilibrio finanziario di lungo periodo. Ne consegue che l’articolo 6 dovrà essere confermato essendo molto opportuna la previsione di fornire una valorizzazione delle attività e delle passività dell’Ente a valori correnti con il fine di valutarne la sostenibilità ai valori attuali così da costituire un modello di vigilanza per il calcolo del funding ratio in completa coerenza con le previsioni di solvency II. Sarebbe auspicabile l’implementazione con la previsione di sottoporre ogni tre anni il bilancio tecnico ad analisi di sensitività con i dati reali di popolazione, reddito, volume di affari, rendimento patrimonio secondo i valori reali medi in conformità alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato e del Consiglio Nazionale degli Attuari.

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