Ove nel giudizio di secondo grado gli eredi costituiti abbiano prodotto un atto notorio con indicazione dei nomi degli ulteriori eredi, il giudice dell’appello deve provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi pretermessi, quali litisconsorti necessari, in mancanza il giudice incorrerà in violazione di legge rilevabile ex officio nel giudizio di Cassazione.
La Cassazione, con la sentenza numero 5058 del 28 febbraio 2013, affronta la tematica del litisconsorzio necessario tra eredi. In generale, ai sensi dell’articolo 102 c.p.c., si ha litisconsorzio necessario nei casi in cui è necessario che più soggetti debbano agire od essere convenute in un medesimo giudizio. Ne costituisce applicazione, ad esempio, l’articolo 784 c.p.c. nel momento in cui dispone che le domande di divisione ereditaria debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi. Il caso. L’acquirente di un veicolo di nuova immatricolazione citava in giudizio la concessionaria onde sentirla condannare alla restituzione dell’autovettura, di sua proprietà, alla stessa conferita in conto vendita al momento dell’acquisto del mezzo, ovvero al pagamento del suo controvalore oltre al risarcimento dei danni. Costituitasi in giudizio, la convenuta negava di aver illegittimamente trattenuto il veicolo presso i suoi locali, deduceva invece di aver declinato formalmente il mandato a vendere l’auto usata di proprietà del cliente a causa dei gravi vizi riscontrati sulla stessa, con contestuale richiesta di pagamento del saldo ancora dovuto dall’acquirente per la nuova vettura il concessionario inoltre deduceva di aver più volte intimato per iscritto il ritiro del veicolo presso i suoi locali senza alcun esito. Il Tribunale accoglieva la domanda condannando la concessionaria al risarcimento del danno sostenendo che per la riconsegna del bene il venditore avrebbe dovuto attivare la procedura di cui all’articolo 1211 c.c La sentenza era impugnata dinanzi alla Corte di Appello dalla parte soccombente, si costituivano in giudizio i figli dell’acquirente, subentrati al padre che, nelle more, era deceduto. Il Giudice di secondo grado condannava gli eredi alla restituzione delle somme percepite in virtù della decisione impugnata, osservando che, sebbene l’offerta fatta dal concessionario non fosse formale, valesse comunque ad escludere la mora debendi . Avverso la pronuncia della Corte di Appello proponevano ricorso per Cassazione gli eredi dell’acquirente, resisteva con controricorso il concessionario. I ricorrenti sostengono che il processo si fosse estinto a causa dell’omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado dovuto alla morte dell’attore originario. A sostegno della propria tesi affermano che la morte del padre si era verificata nell’intervallo di tempo tra l’udienza di discussione ed il deposito della sentenza di primo grado e che ciononostante l’atto di appello fosse stato a lui notificato. Sostengono ancora che con la dichiarazione di morte, da loro effettuata nel processo di secondo grado, si fosse verificata l’interruzione del processo senza che fosse riassunto nel termine semestrale dell’interruzione nei confronti di tutti gli eredi. La morte dell’attore intervenuta tra l’udienza di discussione ed il deposito della sentenza non produce effetto interruttivo . Sebbene la morte dell’attore originario imponga la citazione in giudizio di tutti gli eredi del defunto, non produce l’interruzione del processo ove intervenuta tra l’udienza di discussione ed il deposito della sentenza. Gli ermellini, inoltre, confermano l’orientamento espresso in materia secondo cui, ove la notificazione dell’atto di appello venga eseguita nei confronti del procuratore domiciliatario della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado, ancorché dell’evento ne fosse a conoscenza la controparte, e non quindi agli eredi legittimati, la nullità dell’impugnazione, affetta da vizio relativo alla vocatio in ius per omissione del requisito di cui all’articolo 163 c.p.c., è sanata con efficacia ex tunc ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., dalla costituzione degli eredi nel giudizio di appello con la conseguenza che gli effetti della costituzione retroagiscono al momento della notificazione dell’atto di appello, impedendo di fatto il passaggio in giudicato della decisione impugnata. Orbene, nel caso posto al suo vaglio la Cassazione, rilevando l’esistenza di una violazione di legge, per non aver il giudice dell’appello disposto l’integrazione del contraddittorio ex articolo 331 c.p.c. nonostante la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi del defunto attore in primo grado, non può che cassare la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi pretermessi.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 29 gennaio - 28 febbraio 2013, numero 5058 Presidente Oddo – Relatore Bursese Svolgimento del processo Con atto di citazione in riassunzione P.V. evocava in giudizio la S.I.A. - Società Italiana Automobili spa, chiedendone la condanna alla restituzione dell'automobile di sua proprietà Lancia Delta che aveva ad essa consegnato in occasione dell'operazione di acquisto di un veicolo nuovo, ovvero al pagamento del controvalore della stessa auto, oltre al risarcimento dei danni. Si costituiva la S.I.A. deducendo che l'attore aveva acquistato in data 15.5.89 l'autoveicolo Audi 80, conferedole nel contempo, il mandato a vendere il proprio autoveicolo usato che con lettera datata 29.6.89 essa società aveva declinato tale ultimo incarico a causa dei gravi difetti poi scoperti nel veicolo stesso nel contempo sollecitava il pagamento della residua somma ancora dovuta dal P. a saldo nell'operazione di acquisto della nuova auto. La stessa convenuta comunicava inoltre di avere ottenuto dal presidente del tribunale un provvedimento monitorio per il pagamento del residuo prezzo, provvedimento che era divenuto definitivo per mancata opposizione del P. . Negava dunque di avere detenuto illegittimamente presso i suoi locali il veicolo in questione, che mai il P. aveva inteso ritirare, nonostante le numerose intimazioni per iscritto in tal senso a lui fatte. Quindi il Tribunale di Prato, con sentenza numero 940/02, in accoglimento della domanda attrice, condannava la SIA al pagamento della somma di L. 5.000.000, con rivalutazione ed interessi a titolo di risarcimento del danno. Riteneva il tribunale che la SIA per la riconsegna del bene avrebbe dovuto attivare la procedura di cui all'articolo 1211 c.c. e non avendolo fatto non aveva diritto a ripetere dal debitore le spese di custodia, né la società si era liberata dell'obbligo di consegna dell'auto, con la semplice messa a disposizione del bene al creditore. La sentenza veniva impugnata dalla SIA sulla base di 3 motivi di gravame. Resistevano P.V. e R. , in qualità di eredi dell'attore deceduto, che insistevano per la conferma della pronuncia. L'adita corte d'Appello di Firenze, con sentenza numero 1657/2006, depositata il 21.10.2006, in parziale accoglimento dell'impugnazione, rigettava la domanda avanzata dal P. condannando gli appellati alla restituzione della somma già corrisposta dalla SIA in forza della provvisoria esecuzione dell'impugnata decisione. La corte fiorentina, osservava che la SIA con la lettera del 29.6.89, aveva denunciato i vizi occulti del veicolo ed aveva altresì invitato il P. a ritirare il veicolo stesso e tutto ciò costituiva una offerta non formale che valeva ad escludere la mora debendi , per cui, anche se non produceva gli effetti propri della mora accipiendi , inibendo alla società di ripetere alcunché a titolo di spese di deposito. P.V. e R. ricorrono per la cassazione della predetta statuizione con ricorso fondato su numero 3 censure resiste la SIA con controricorso, illustrato da memoria ex articolo 3778 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso gli esponenti denunciano la violazione egli articolo 102, 170, 300 co. 2, 305 c.p.c. per estinzione del processo inseguito all'omessa integrazione del contraddittorio del giudizio di secondo grado a seguito della morte dell'attore originario il loro padre . I ricorrenti deducono che quest'ultimo era deceduto il omissis dopo l'udienza di discussione e prima del deposito della sentenza di primo grado 25.7.2002 , precisando che, ciononostante, l'atto d'appello era stato a lui notificato nel giudizio d'appello si erano costituiti entro l'anno solo due degli eredi, dichiarando la morte dell'appellato e l'esistenza degli altri eredi. Con la dichiarazione di morte da essi effettuata nel giudizio di II grado, si era verificata - secondo gli esponenti - l'interruzione del processo, per cui il giudizio si era successivamente interrotto per non essere stato riassunto nel termine semestrale dall'interruzione, nei confronti di tutti gli eredi. Ciò premesso, osserva il Collegio che la doglianza così come è stata formulata non ha pregio. In effetti, la morte dell'attore tra l'udienza di discussione ed il deposito della sentenza non produce alcun effetto interruttivo articolo 300, u. co. c.p.c. , anche se impone la citazione in giudizio di tutti gli eredi del defunto Cass. numero 26279/2009 . La costituzione di due degli eredi entro l'anno del deposito della sentenza tempestiva in quanto la notifica della sentenza fatta dal procuratore del defunto non era idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione ha sanato ai sensi dell'articolo 164 c.p.c. gli effetti sostanziali e processuali dell'atto d'appello, nullo in quanto diretto all'attore e non ai suoi eredi articolo 163, numero 2 e 164, 1 co. c.p.c. . Questa S.C. ha statuito al riguardo che Qualora la notificazione dell'atto di appello sia stata effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado, nonostante che dell'evento fosse a conoscenza la controparte, e non già nei confronti degli eredi, soggetti legittimati ad assumere la qualità di parte nel giudizio di gravame, la nullità dell'impugnazione, affetta da vizio relativo alla vocatio in jus per omissione del requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 2, c.p.c., è sanata con efficacia ex tunc , ai sensi dell'articolo 164 c.p.c., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, numero 353, dalla costituzione degli eredi nel giudizio d'appello, con la conseguenza che gli effetti di tale costituzione risalgono sino al momento della notificazione dell'atto di appello, impedendo il passaggio in giudicato della decisione impugnata Cass. Sez. 2, numero 23522 del 19/11/2010 . Ciò premesso rileva il Collegio che la dichiarazione da parte dei due eredi costituiti dell'esistenza di altri eredi di cui ha indicato i nomi moglie L C. e figlio S P. e che ha identificato con la produzione di un atto notorio. ha posto comunque in rilevo una violazione di legge rilevabile ex officio in cui è incorso il giudice d'appello per non avere integrato il contraddittorio ex articolo 331 c.p.c., sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi di P.V. . Ciò comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi pretermessi. Gli altri motivi del ricorso rimangono assorbiti motivo numero 2 la violazione dell'articolo 1362, 1414 comma 2, 1453, 1552 e 1704 c.c. motivo numero 3 la violazione dell'articolo 1177, 1219 comma 2 e 1220 c.c. . Il giudice del rinvio si dovrà pronunciare anche sulle spese di questo grado di legittimità. P.Q.M. la Corte pronunciandosi sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.