Nessun dubbio sulle patologie evidenziate da un vigile urbano, che chiede anche il risarcimento dei danni dal comandante del Corpo e dal Comune. A suo avviso non sono state garantite adeguate e sane condizioni di lavoro. Ma i due piani non vanno confusi, soprattutto perché le patologie possono anche dipendere dall’attività lavorativa usurante e dal logoramento dell’organismo del dipendente.
Causa di servizio riconosciuta. Ma da qui all’attestazione della mancata tutela fisica e morale del dipendente, da parte del datore di lavoro, il passaggio non è scontato A rischio, quindi, non solo il riconoscimento del mobbing, ma anche, anzi soprattutto, il risarcimento dei danni Cassazione, sentenza numero 2038, sezione Lavoro, depositata oggi . Stress. Ad approdare in un’aula di giustizia sono i delicati equilibri del Corpo della Polizia municipale di un piccolo paese. A lamentarsi è un vigile, che contesta la sanzione disciplinare ricevuta e chiede la condanna del comandante e del Comune a risarcirgli i «danni cagionatigli con attività caratterizzata da mobbing», ma per i giudici – sia di primo che di secondo grado – si tratta di una richiesta assolutamente non fondata. Certo, «la situazione evidenziata concretizzava una sicura fonte potenziale di danni alle persone dei lavoratori ed una inezia del Comune» quale datore di lavoro «nel tollerare la situazione di disagio determinatasi» tra comandante e vigili, evidenziano i giudici, ma, alla luce della relazione del consulente, «era da escludere, con elevata probabilità, un rapporto causale tra stress» percepito dall’uomo a lavoro e «insorgenza» dei morbi acclarati anche a livello di «causa di servizio». Piani diversi. Proprio questo distinguo, tra risarcimento dei danni come malattia professionale addebitabile al datore di lavoro e causa di servizio, viene sottolineato in Cassazione dall’uomo. Che contesta la pronunzia di secondo grado, difatti, sottolineando, soprattutto, che «nel caso in cui resti accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della malattia dall’ambiente di lavoro e se tale accertamento sia ritenuto utilizzabile dal giudice del merito in sede di risarcimento dei danni per malattia», allora è onere del datore di lavoro «dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso». A corredo di questa tesi, peraltro, l’uomo porta «la documentazione relativa all’equo indennizzo», osservando che «le circostanze di fatto accertate ai fini di uno dei benefici non possono essere ignorate ai fini dell’altro malattia professionale ». Queste obiezioni, però, vengono respinte dai giudici della Cassazione, i quali ribattono che «la riconosciuta dipendenza delle malattie da una causa di servizio» non «implica necessariamente che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, potendo esse dipendere, piuttosto, dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo». Eppoi, aggiungono ancora i giudici, «la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento», perciò tocca al lavoratore, «che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute», provare «l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente» e il relativo «nesso». Per essere ancora più chiari, i giudici sottolineano, in conclusione, confermando la pronunzia emessa in Appello – che ‘salva’ comandante e Comune –, che «la infermità contratta durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e rilevante ai fini del riconoscimento della causa di servizio» costituisce elemento diverso rispetto alla «fattispecie» della mancata «tutela delle condizioni di lavoro» da parte datoriale.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 novembre 2012 – 29 gennaio 2013, numero 2038 Presidente Roselli – Relatore Arienzo Svolgimento del processo Con sentenza del 1.6.2010, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame proposto da P.R. avverso la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva respinto la domanda proposta dal predetto intesa ad ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare irrogatagli il 17.2.2003 e la condanna del datore di lavoro e del superiore gerarchico - Comandante dei VV.UU. del Comune di S. Croce - al risarcimento dei danni cagionatigli con attività caratterizzata da “mobbing”. Per quel che rileva nella presente sede, la Corte di Firenze osservava che, sebbene gli elementi di fatto raccolti non fossero sufficienti per ritenere integrata un’attività “mobbizzante”, la situazione evidenziata concretizzava una sicura fonte potenziale di danni alle persone dei lavoratori ed una inerzia del Comune - datore di lavoro nel tollerare la situazione di disagio determinatasi tra comandante e sottoposti, ascrivibile a colpa e concretante in astratto una violazione dell’articolo 2087 c.c In base a relazione del C.T.U. designato, era da escludere, con riferimento ad un criterio di ragionevole elevata probabilità, un rapporto causale tra stress percepito dell’appellante sul lavoro ed insorgenza del morbo di Crohn e del diabete. Nella valutazione del nesso causale per l’equo indennizzo, espressa precedentemente da Commissione medica competente e richiamata dall’appellante, si era tenuto conto del concetto della possibilità quale criterio di causalità in funzione della natura prevalentemente sociale della protezione garantita con l’equo indennizzo e non del criterio probabilistico utile ai fini della responsabilità civile, in presenza di patologia multifattoriale e di assenza dei presupposti valutativi, rappresentati dalla documentazione relativa ai verbali sulla cui base era stata espletata l’attività medico legale ai fini dell’equo indennizzo. Per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione a tre motivi. Resistono il Comune e l’A., che propone ricorso incidentale condizionato, cui resiste il P. con controricorso. Il Comune ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. Motivi della decisione I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., essendo relativi alla medesima decisione. Con il primo motivo, il P. denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli articolo 2087, 2043 e 2049 c.c., richiamando le sentenze della Corte di Cassazione nnumero 17017/2007 e 16881/2006 per affermare che, nel caso in cui resti accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della malattia dall’ambiente di lavoro e se tale accertamento sia ritenuto utilizzabile dal giudice del merito in sede di domanda di risarcimento dei danni per malattia, opera, a favore del lavoratore, l’inversione dell’onere della prova prevista dall’articolo 2087 c.c., con onere per il datore di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso. Assume che nella specie il giudice del gravame abbia fatto illogica applicazione di un criterio di accertamento definito come “restrittivo”, impropriamente contestando le opposte valutazioni contenute nel verbale di riconoscimento della causa di servizio. Con il secondo motivo, lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, evidenziando che la documentazione relativa all’equo indennizzo è stata regolarmente prodotta in primo grado ed in appello verbale di accertamento della Commissione Medica del 13.10.2004 e del 13.10.2005 e rilevando che le circostanze di fatto accertate ai fini di uno dei benefici non possono essere ignorati ai fini dell’altra malattia professionale . Osserva che per le resezione ileocecale e l’esofagite era stata infatti riconosciuta, in sede di indennizzo, la dipendenza da causa di servizio. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare degli articolo 91, 92 e 112 c.p.c., nonché dell’errata e contraddittoria motivazione, rilevando che il giudice d’appello in fase cautelare ha riconosciuto le sussistenza di gravi motivi per disporre la sospensione della condanna esecutiva alle spese ed ha disposto la compensazione delle stesse, senza considerare che le medesime ragioni sussistevano anche per compensare quelle di primo grado. Il ricorso incidentale condizionato, proposto da A.S., con unico motivo, censura, invece, la decisione nella parte in cui ha ritenuto ammissibili le produzioni documentali attinenti al procedimento di equo indennizzo, mai tempestivamente introdotte nel giudizio di primo grado, disponendo sulla base delle stesse consulenza tecnica d’ufficio. Il ricorso principale è infondato. L’articolo 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalla conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure fa nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro e, solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una “causa di servizio” implica necessariamente che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall’ambito dell’articolo 2087 cod. civ. cfr. Cass. 25.8.2003 Cass. 21.10.1997 numero 10361 . Peraltro, deve considerarsi che l’affermazione della Corte del merito secondo cui la differenza fondamentale fra gli istituti dell’equo indennizzo e del risarcimento danni da malattia professionale risiede nel “diverso grado di intensità del rapporto causale” è conforme ad orientamento giurisprudenziale Cass. 14.2.1997 numero 1356 Cass. 27.7.1999 numero 8139, relative entrambe alla negazione dell’identità dei presupposti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della rendita da malattia professionale, con precisazione che il primo di essi non consente alcun apprezzamento in ordine all’eventuale incidenza, sulla riduzione dell’attitudine al lavoro dell’assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale . Vero è che in successivo passaggio motivazionale la Corte territoriale ha richiamato ulteriori sentenze dei giudici di legittimità Cass. nnumero 17017/07 e 4405/05 per sostenere che l’autonomia dei due istituti ha subito una certa attenuazione e che tra gli stessi si è venuta a formare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l’attività lavorativa sia ai fini dell’equo indennizzo che dalla malattia professionale, sicché le circostanze di fatto accertate ai fini di uno dei benefici non possono essere ignorate dal giudice del merito ai fini dell’altro, ma la stessa Corte del merito osserva pure che il richiamato orientamento giurisprudenziale ha, tuttavia, evidenziato che “l’accertamento ai fini dell’equo indennizzo deve risultare concretamente utilizzabile dal giudice del merito, cosa nella fattispecie non attuabile, essendo risultato mancante ogni presupposto valutativo”. Tale ultima affermazione, posta in modo autonomo a sostegno del decisum, non risulta adeguatamente fatto oggetto di censura, in quanto, pur avendosi riguardo al verbale di accertamento della commissione medica di verifica delle infermità da causa di servizio del 13.10.2004 ed a quello successivo del 3.10.2005, menzionati dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso ed asseritamente richiamati dal C.T.U., deve rilevarsi che la condizione ostativa riscontrata dal giudice del merito, e prima ancora dal consulente, era da individuarsi nella mancata produzione di documentazione sanitaria e clinica e non dei verbale di accertamento contenente il giudizio diagnostico riferito alla resezione ileocecale ed all’esofagite, patologie, peraltro, diverse dal morbo di Crohn e dal diabete indicate a fondamento della richiesta di risarcimento. La infermità contratta durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e rilevante ai fini del riconoscimento della causa di servizio configura, quindi, altro rispetto alla fattispecie del 2087 c.c. invocata nella presente controversia, anche in relazione al differente terreno probatorio sul quale deve svilupparsi l’indagine tesa ad evidenziare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del chiesto risarcimento, connesso a responsabilità contrattuale ed ancorato a criteri probabilistici e non possibilistici. Sul punto la relazione del C.T.U. richiamata nella sentenza impugnata, con riferimento a patologia a genesi multifattoriale ha, invero, rilevato che “è problematico distinguere il valore di condizioni psichiche quali espressive di tratti costituzionali o invece quali risposte a eventi straordinari ed il rapporto tra attività biologica della malattia nella sua componente organica e i sintomi e i segni più facilmente influenzabili dalle condizioni psichiche” e, rispetto a tale valutazione, integralmente recepita in sentenza, alcuna censura risulta proposta dal P. Il terzo motivo va disatteso, perché nello stesso non si precisa in quale parte del ricorso di appello ed in quali termini era stato formulato il rilievo attinente all’erronea regolamentazione delle spese di primo grado. Né si ravvisano la dedotta violazione di norme e la rilevata contraddittorietà di motivazione laddove le indicate spese sono state fatte gravare sulla parte soccombente. La statuizione è, invero, del tutto conforme alle norme richiamate dal ricorrente, ed in particolare all’articolo 91 c.p.c., e peraltro la valutazione espressa dal giudice di secondo grado con riguardo alla regolamentazione delle spese del giudizio di gravame si rivela anche ininfluente rispetto alle doglianze prospettate dall’appellante, con la conseguenza che la censura, per come nella presente sede formulata, per il suo carattere di novità, non può ritenersi ammissibile. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall’A. Le spese di lite del presente giudizio seguono le soccombenza del ricorrente principale e sono liquidate, in favore di ciascuno dei controricorrenti, nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 40,00 per esborsi ed euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.