Gravi difetti e vizi dell’opera: è ammissibile la “concorrenza delle garanzie” a tutela del committente

In tema di appalto non sussiste incompatibilità tra gli articolo 1667 e 1669 c.c., potendo il committente di un immobile che presenti gravi difetti invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno contemplato soltanto dall'articolo 1669 c.c. , anche quelli previsti dall'articolo 1668 c.c., con riguardo ai vizi di cui all'articolo 1667 c.c., dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l'una l'articolo 1669 c.c. come sottospecie dell'altra articolo 1667 c.c. .

I gravi difetti dell'opera, invero, si traducono inevitabilmente in vizi della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso articolo 1669 c.c Con la pronuncia del 25 luglio 2019, numero 20184, il S.C. affronta la questione dei rimedi esperibili in presenza di vizi dell’opera in caso di appalto privato, precisando che sussiste la possibilità di esperire sia l’azione ex articolo 1667 c.c. sia l’azione ex articolo 1669 c.c., non ricorrendo incompatibilità tra i rimedi testé menzionati. Il caso. La vicenda decisa dal S.C. con l’ordinanza in esame ha origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a somme di denaro richieste per dei lavori nei confronti dei quali, da parte del committente, sarebbero state avanzate delle riserve e denunciati dei vizi. All’esito del giudizio di opposizione che vede accolta la domanda dell’opponente, in appello la sentenza viene riformata con accoglimento delle istanze dell’appaltatore. Il committente promuove quindi ricorso per cassazione, sostenendo l’erroneità dell’inquadramento della fattispecie da parte della Corte territoriale - fattispecie da ricondursi nell’ambito dell’articolo 1669 c.c. e non nell’articolo 1667 c.c. - e, quindi, della corretta tempistica adottata per quanto ritiene i vizi dell’opera, il cui termine di decadenza è di un anno articolo 1669 c.c. e non sessanta giorni articolo 1667 c.c. . Qualificazione giuridica della domanda spetta al Giudice. La prima questione affrontata dal S.C. attiene alla possibilità che il Giudice offra una qualificazione della domanda diversa, parzialmente o totalmente, rispetto a quella fornita della parte. In tale senso la giurisprudenza è granitica nell’affermare che il Giudice, esaminati i fatti, può diversamente qualificare la fattispecie giuridica indicata dalla parte senza essere condizionata dalla ricostruzione o dalla richiesta della stessa, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni nel corso del giudizio nonché del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Qualificazione della domanda e contratto di appalto. Applicando al caso di specie al principiò testé formulato, si può quindi affermare che la domanda con la quale venga chiesta la condanna dell'appaltatore ad eliminare in vizi dell'opera, può essere qualificata dal Giudice di merito quale domanda di risarcimento in forma specifica del danno da responsabilità extracontrattuale ex articolo 1669 c.c. anziché quale richiesta di adempimento contrattuale ex articolo 1667 c.c., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione. In particolare, in tema di appalto, il giudice può qualificare la domanda proposta ricollegandola all'articolo 1669 c.c. invece che considerarla quale richiesta di adempimento contrattuale ex articolo 1667 c.c., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa. Contratto di appalto la concorrenza delle garanzie. Un aspetto particolare del contratto di appalto, secondo la giurisprudenza, è la possibile coesistenza – e quindi esperibilità – delle garanzie previste dall’articolo 1667 c.c. in tema di responsabilità contrattuale e dall’articolo 1669 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale . Come anche ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza in esame, in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra le norme di cui agli articolo 1667 e 1669 c.c., nel senso che il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” ben può invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno contemplato soltanto dall'articolo 1669 , anche quelli previsti dall'articolo 1668 c.c. eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto con riguardo ai vizi di cui all'articolo 1667, purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma dello stesso articolo 1667. Infatti, quanto a struttura - diversamente da ciò che riguarda la diversa natura giuridica della responsabilità rispettivamente disciplinata dalle anzidette norme l'articolo 1669, quella extracontrattuale l'articolo 1667, quella contrattuale - le relative fattispecie si configurano l'una l'articolo 1669 come sottospecie dell'altra articolo 1667 , perché i “gravi difetti” dell'opera si traducono inevitabilmente in “vizi” della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la presenza di quelli della seconda, con la conseguenza che la norma generale continua ad applicarsi anche in presenza dei presupposti di operatività della norma speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla “ratio” di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso articolo 1669 c.c. La garanzia ex articolo 1669 c.c. esperibile in caso di danni strutturali. L'articolo 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. In tema di appalto, ad esempio, quand'anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e, quindi, impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria, esse - in quanto incidenti sull'elemento pur accessorio del rivestimento ad esempio, l'intonaco - debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex articolo 1669 c.c La garanzia ex articolo 1667 c.c. e l’inadempimento contrattuale quale disciplina è applicabile? Da ultimo, si osserva che, contrariamente alla previsione di cui all’articolo 1669 c.c., la speciale garanzia prevista dagli articolo 1667 e 1668 c.c. non trova applicazione ove l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata in tal caso l'eventuale inadempimento dell'appaltatore è soggetto alla disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale. Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, infatti, la disciplina applicabile nei suoi confronti è senz'altro quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli articolo 1453 e 1455 c.c., laddove la speciale garanzia prevista dagli articolo 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 3 ottobre 2018 – 25 luglio 2019, numero 20184 Presidente Manna – Relatore Sabato Rilevato in fatto che 1. Con citazione innanzi al tribunale di Saluzzo G.S. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di Gi.Al. per l’importo di Euro 4.924,00 a titolo di residuo corrispettivo dovuto per alcuni lavori di ristrutturazione edilizia del fabbricato di proprietà di parte opponente in . 2. A sostegno dell’opposizione ha contestato l’integrale esistenza e debenza dei crediti per i lavori indicati in una delle due fatture poste a fondamento della pretesa monitoria, evidenziando inoltre come anche l’altra fattura esponesse crediti derivanti da presunti pregiudizi subiti dal signor Gi. nel corso dei lavori che in realtà non erano concretamente riscontrabili. Ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della parte opposta al risarcimento dei danni subiti a causa della non perfetta esecuzione dei lavori, da cui erano scaturite ulteriori spese. 3. Gi.Al. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle istanze dell’opponente e affermando in particolare che le somme oggetto della seconda fattura fossero relative all’aggravio per i lavori derivante dalla mancata consegna di materiali e dall’indisponibilità di acqua nel cantiere. 4. Con sentenza depositata in data 22.05.2008 il tribunale di Saluzzo ha revocato il decreto ingiuntivo condannando il signor Gi. , in accoglimento della riconvenzionale, a risarcire a parte opponente i danni quantificati nella somma di Euro 54.560,00. 5. Avverso la predetta decisione Gi.Al. ha proposto appello. G.S. si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. 6. Con sentenza depositata in data 06.06.2013 la corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta in primo grado, ritenendo che a che l’avvenuta comunicazione effettuata dalla parte opponente al difensore della controparte della relazione tecnica con la quale erano stati accertati gli asseriti difetti strutturali dell’immobile non potesse assumere valore di denuncia dei vizi b che, dunque, vi fosse decadenza della denunzia dei vizi e ciò sia che la fattispecie contrattuale sia inquadrabile nel contratto d’opera sia in quello di appalto p. 12 della sentenza impugnata c che, tra le varie ipotesi contratto d’opera o di appalto e, all’interno di quest’ultimo, vizi denunciabili ex articolo 1669 c.c., o ex articolo 1667 c.c. - quella dei vizi ex articolo 1667 c.c., entro un contratto di appalto fosse comunque l’ipotesi che più propriamente apparirebbe comprendere i fatti di causa p. 12 della sentenza impugnata . 7. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.S. sulla base di un motivo illustrato da memoria. Gi.Al. ha resistito con controricorso. Considerato in diritto che 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articolo 1667 e 1669 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5 , per aver la corte ritenuto decorso il termine di decadenza per la denuncia dei vizi, non prendendo in considerazione - che, anche a non voler ritenere idonea quale denuncia la consegna della perizia al difensore in data 8 maggio 2007 su cui la corte d’appello si è soffermata , era sicuramente qualificabile come denuncia la contestazione contenuta nell’atto di citazione in opposizione, notificato in data 14 gennaio 2008, come sostenuto alle pp. 20 e 21 della comparsa di risposta in appello cfr. p. 26 del ricorso per cassazione, nonché p. 22 ove è riportata la sentenza del tribunale nel diverso senso di cui si è detto , su cui invece la corte d’appello aveva omesso ogni esame - che, posto che i vizi erano stati scoperti in data 4 maggio 2007, la denuncia era nel rispetto del termine di cui all’articolo 1669 c.c., annuale e non di sessanta giorni, a differenza di quello ex articolo 1667 c.c. cui la fattispecie è riconducibile, al di là della valutazione perplessa della corte d’appello che, comunque, aveva inquadrato nell’articolo 1667 c.c. i vizi in questione cfr. pp. 26 e 22 cit. . 2. Il motivo è fondato in entrambe le sue formulazioni. 2.1. Va anzitutto affermato che, dalla lettura della sentenza impugnata, si evince che - pur se con una espressione incongrua che a prima vista potrebbe far dedurre che la corte d’appello, con motivazione perplessa, non abbia qualificato la fattispecie contrattuale tra contratto d’opera e di appalto - la qualificazione sia stata comunque effettuata, posto che, anche alla luce della sentenza di primo grado, la corte - condividendo l’approccio del primo giudice ha ritenuto che l’ ipotesi che più propriamente apparirebbe comprendere i fatti di causa è quella dell’appalto cfr. p. 12 della sentenza . 2.2. Fermo tale accertamento non investito da censura in sede di legittimità, sussiste invece anzitutto, in via conseguenziale rispetto all’accertamento in fatto, la dedotta violazione dell’articolo 1669 c.c., avendo la corte d’appello - con la sintetica espressione anzidetta - sussunto la fattispecie concreta tra i vizi di cui all’articolo 1667 c.c. allo stesso tempo, come si dirà, implicitamente parificando i termini di denuncia ivi previsti e omettendo di esaminare quale denuncia il fatto storico della notifica dell’atto di opposizione , trattandosi invece di difetti costruttivi incidenti come ritenuto nella sentenza del tribunale sulla funzionalità dell’immobile scorretta sopraelevazione dei pilastri, instabilità delle teste di camino sul tetto, non perfetta aderenza delle travi di colmo e non corretto appoggio della copertura sulle travi e, quindi, tali da imporre alla corte di merito di valutare la loro sussunzione nella fattispecie dell’articolo 1669 c.c., in una corretta visione della concorrenza delle garanzie in tema di appalto. 2.3. In tal senso, va data continuità al principio giurisprudenziale per cui, nell’esercizio del potere d’interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte nel caso di specie, peraltro, avendo la parte dedotto anche esplicitamente l’applicabilità dell’articolo 1669 c.c. , dovendo tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta. In tal senso, di fronte alla domanda con la quale venga chiesta la condanna dell’appaltatore a risarcire o eliminare i vizi dell’opera, allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto ove le circostanze lo richiedano come ad es. di fronte a denuncia tardiva ex articolo 1667 c.c., ma tempestiva ex articolo 1669 c.c., o anche per garantire la durata ragionevole del processo prescindendo dall’istruttoria in tema di rispetto del termine ex articolo 1667 c.c., ove sia incontestato il rispetto del termine ex articolo 1669 c.c. - a qualificare la domanda, in via alternativa o concorrente, di risarcimento in forma generica o specifica da responsabilità extracontrattuale ex articolo 1669 c.c., rispetto alle corrispondenti richieste di adempimento contrattuale o riduzione del prezzo e risoluzione ex articolo 1667 c.c Il principio per cui, in tema di appalto, il giudice può qualificare la domanda proposta ricollegandola all’articolo 1669 c.c., invece che considerarla quale richiesta di adempimento contrattuale ex articolo 1667 c.c., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa, asseverato dalla giurisprudenza di questa corte cfr. Cass. numero 7537 del 20/04/2004 e numero 7080 del 22/06/1995 , è coerente con la ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa alla stessa introduzione nell’ordinamento dell’articolo 1669 c.c., in aggiunta all’articolo 1667 c.c. c.d. concorrenza delle garanzie . Tale concorrenza è anch’essa sottolineata dalla giurisprudenza di questa corte che ha osservato come, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme l’articolo 1669 c.c., quella extracontrattuale, l’articolo 1667 c.c., quella contrattuale , le relative fattispecie si configurino l’una l’articolo 1669 c.c. come sottospecie dell’altra articolo 1667 c.c. , perché i gravi difetti dell’opera si traducono inevitabilmente in vizi della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale cfr. ad es. Cass. numero 815 del 19/01/2016 e numero 3702 del 15/02/2011 . L’approdo è dunque nel senso che non sussiste incompatibilità tra gli articolo 1667 e 1669 c.c., con concorso dei relativi rimedi secondo precisazioni che la giurisprudenza ha avuto modo di effettuare. 2.4. Se, dunque, laddove sussistano i presupposti per la concorrenza delle garanzie anzidetta in tema d’appalto, il giudice - nell’ottica di garantire un rimedio effettivo - deve porsi il problema della qualificazione che meglio si adatti alla tutela stessa, risulta evidente che, nel caso di specie, denegando il sussistere di denuncia nei 60 gg. di cui all’articolo 1667 c.c., la corte d’appello non poteva esimersi, a pena di violazione dell’articolo 1669 c.c. in cui la fattispecie concreta appare allo stesso tempo riconducibile, dal tenere conto, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda non condizionato dalla formula eventualmente adottata dalla parte o dal primo giudice ex articolo 1667 c.c. ciò che nel caso di specie, come detto, non rileva, avendo sia la parte ricorrente sia il tribunale ravvisato la responsabilità ex articolo 1669 c.c. , del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa, esaminando la sua riconducibilità anche nell’ambito della garanzia per responsabilità ex articolo 1669 c.c., medesimo v. Cass. nnumero 7080/1995 e 7537/2004 cit. , per la quale il termine di denuncia è quello annuale. 2.5. Tanto appare ancor più necessario in quanto, all’esito di un ripensamento rispetto a precedenti orientamenti, questa corte anche a sezioni unite - ha recentemente chiarito la portata applicativa dell’articolo 1669 c.c., affermando che sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini della norma citata, anche quelli che riguardino elementi secondari e accessori come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc. , purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo Cass. sez. U 27 marzo 2017 numero 7756 e Cass. 24 aprile 2018, numero 10048 . 2.6. Sussiste anche il denunciato omesso esame. Posto infatti che, alla luce del vizio precedentemente rilevato per cui non emerge come effettuata dalla corte d’appello una corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta ex articolo 1669 c.c., in concorrenza con quella ex articolo 1667 c.c. , la corte di merito avrebbe dovuto porsi il problema della decorrenza del termine di decadenza annuale, non emerge parimenti la considerazione da parte di detti giudici del fatto storico - oggetto di discussione tra le parti e decisivo, tanto da essere evidenziato negli atti di causa e già valutato dal giudice di primo grado - della notifica dell’atto di opposizione, pacificamente idoneo secondo la giurisprudenza a valere quale denuncia di vizi. Invero, nello stabilire, ai fini della tempestività della denuncia, se l’odierna parte ricorrente avesse rispettato il termine decadenziale, la corte di merito - forse per svista equiparando in maniera inespressa i termini ex articolo 1667 c.c., e articolo 1669 c.c., si è arrestata a considerare, tra i fatti storici rilevanti, la consegna della relazione peritale, senza tenere minimamente conto della notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, avvenuta in data 14 gennaio 2018 e pertanto entro il termine di un anno dalla scoperta dei vizi. 3. Vanno dunque accolte entrambe le censure contenute nel motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata in relazione allo stesso e rinvio alla corte d’appello di Torino in diversa sezione, che procederà a rinnovato esame e applicherà i principi di diritto indicati, altresì provvedendo a governare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Torino, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.