Il Ministero del Lavoro, con Interpello numero 3/2016, fornisce la corretta interpretazione in merito alla possibilità, da un lato, per i lavoratori in somministrazione di accedere al trattamento di solidarietà difensivo e, dall’altro, di svolgere attività lavorativa presso terzi, in orario interessato dalla solidarietà.
Il Ministero del Lavoro, con Interpello numero 3/2016, chiarisce il contenuto delle disposizioni della l. numero 236/1993, recante norme in materia di interventi urgenti a sostegno dell’occupazione. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, infatti, aveva avanzato due questioni - laddove l’impresa utilizzatrice abbia attivato per i propri dipendenti contratti di solidarietà difensivi ex articolo 5, L. numero 236/1993, possono essere ammessi ad analogo trattamento di solidarietà anche i lavoratori somministrati presso la medesima impresa? - i lavoratori in regime di solidarietà, somministrati e non, possono svolgere attività lavorativa presso terzi con contratto di lavoro part-time in orario coincidente con quello interessato dalla solidarietà? Se sì, la solidarietà deve essere oggetto di rimodulazione in considerazione del lavoro svolto presso altro datore? Con riferimento alla prima problematica, il Dicastero chiarisce «che in ipotesi di crisi aziendale della impresa utilizzatrice che abbia comportato l’accesso a trattamenti di integrazione salariale, ivi compresa la solidarietà difensiva, i lavoratori in somministrazione potranno accedere esclusivamente al trattamento di integrazione salariale in deroga o ai fondi di solidarietà bilaterale già previsti dall’articolo 3 della L. numero 92/2012 oggi D.Lgs. numero 148/2015 ». Rispondendo, invece, al secondo quesito, il Ministero afferma che «non sembrano sussistere specifiche preclusioni in ordine all’eventuale svolgimento, da parte del lavoratore in regime di solidarietà, di prestazioni di natura autonoma o subordinata presso terzi anche durante i giorni interessati dalla riduzione di orario per la solidarietà». Ai fini dell’eventuale rimodulazione o decadenza del relativo contributo, viene fatto rinvio alla Circolare INPS numero 130/2010. Fonte www.lavoropiu.info
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