La notifica con deposito presso la casa del Comune deve essere adeguatamente motivata

La Corte di legittimità torna a ribadire i propri dictat in tema di notificazione e, in particolare, di notifica in caso di irreperibilità del destinatario o rifiuto di ricevere la copia.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 283/18, depositata il 12 gennaio. Il caso. Il Giudice di Pace di Genova accoglieva l’opposizione all’ingiunzione di pagamento per una sanzione amministrativa comminata a seguito di emissione di un assegno bancario scoperto. Il Tribunale riformava parzialmente la sentenza, evidenziando che come dalla verifica della ritualità della notifica della violazione effettuata ex articolo 140 c.p.c. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia risultasse che la relata redatta dal messo notificatore era estremamente equivoca in quanto non consentiva di attestare l’esistenza dei presupposti per la notifica ex articolo 140 c.p.c La Prefettura ricorre in Cassazione con un unico motivo nel quale deduce che l’impossibilità di eseguire la consegna dell’atto non riguardava il destinatario ma «le persone legittimate ai sensi dell’articolo 139 c.p.c.» Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio e dunque «una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace». Procedimento notificatorio. La notificazione prevista dall’articolo 140 c.p.c., ribadisce il Collegio, è consentita solo ove sia impossibile la notificazione a mani proprie o nella residenza, dimora o domicilio del destinatario. Tali presupposti devono risultare in modo in equivoco dalla relazione di notificazione a pena di nullità. Il notificatore deve dunque indicare in modo specifico le ragioni per cui non ha potuto procedere alla notifica alle persone indicate dall’articolo 139 c.p.c., indicando anche se tutte le persone sono irreperibili oppure se taluna di loro fosse incapace o, ancora, avesse rifiutato di ricevere l’atto. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 settembre 2017 – 12 gennaio 2018, numero 683 Presidente Manna – Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto Con ricorso al giudice di Pace di Genova A.V. proponeva opposizione avverso l’ordinanza numero 13017/2010 con cui gli era stato ingiunto il pagamento di sanzione amministrativa a seguito dell’emissione di assegno bancario privo di provvista. Deduceva, tra l’altro, che antecedentemente all’emissione dell’ordinanza non gli era stata contestato l’illecito mediante notificazione degli estremi della violazione. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza - ingiunzione. Si costituiva la Prefettura di Genova. Allegava la notificazione del verbale eseguita ai sensi dell’articolo 140 cod. proc. civ Instava per il rigetto dell’opposizione. L’adito giudice di pace accoglieva l’opposizione in dipendenza della buona fede dell’opponente. Interponeva appello la Prefettura di Genova. Resisteva A.V. . Con sentenza numero 3084 dei 16/21.10.2013 il tribunale di Genova, in parziale riforma della gravata sentenza, accoglieva per altri motivi l’opposizione e condannava la Prefettura alle spese del doppio grado. Evidenziava il tribunale, in sede di verifica della ritualità della notifica prescritta dall’articolo 14 della legge numero 689/1981 ed eseguita ai sensi dell’articolo 140 cod. proc. civ. degli estremi della violazione, che la relata redatta dal messo notificatore - stante l’impossibilità di eseguire la consegna del presente atto per irreperibilità/incapacità/rifiuto delle persone di cui all’articolo 139 c.p.c. - era estremamente equivoca, giacché la formulazione adoperata era assolutamente inidonea ad attestare l’esistenza di uno di presupposti legittimanti così sentenza impugnata, pag. 3 la notificazione ex articolo 140 cod. proc. civ Evidenziava altresì che il documento numero 10 allegato dall’appellante riguardava una diversa sanzione, irrogata per un assegno diverso. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ U.T.G. - Prefettura di Genova ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. A.V. ha depositato controricorso ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità. Con l’unico motivo la Prefettura ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360, 1 co., numero 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli articolo 138, 139 e 140 cod. proc. civ Deduce che nel caso di specie l’impossibilità di eseguire la consegna ha riguardato non già il destinatario dell’atto - ché se rifiuta di ricevere l’atto, la notificazione si considera fatta in mani proprie ai sensi dell’articolo 138, 2 co., cod. proc. civ. - ma le persone legittimate ai sensi dell’articolo 139 cod. proc. civ. che conseguentemente le attestazioni di cui alla relata di notificazione sono senz’altro idonee a dar ragione del legittimo ricorso all’iter notificatorio ex articolo 140 cod. proc. civ Deduce inoltre non ha alcun rilievo la mancata indicazione delle generalità delle persone che si sarebbero rifiutate di ricevere l’atto. Il ricorso è destituito di fondamento. Evidentemente questa Corte non può che ribadire i propri dicta. Ovvero che la speciale forma di notificazione prevista dell’articolo 140 cod. proc. civ. è consentita soltanto quando non sia possibile la notificazione a mani proprie o nella residenza, dimora o domicilio ai sensi degli articolo 138 e 139 cod. proc. civ., e la sussistenza di tali presupposti deve risultare in modo inequivoco dalla relazione di notificazione, a pena di nullità cfr. Cass. 31.7.2007, numero 16899 . Ovvero che il ricorso alla procedura di notifica di cui all’articolo 140 cod. proc. civ., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell’indirizzo del destinatario, richiede che l’organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall’articolo 139 cod. proc. civ. cfr. Cass. 18.9.2009, numero 20098 . In questi termini, ed a fronte del rilievo del giudice a quo, a tenor del quale non è chiarito se le persone di cui all’articolo 139 non fossero reperibili oppure se alcuna di loro senza specificare quale fosse incapace oppure si fosse rifiutata di ricevere l’atto così sentenza d’appello,pag. 3 , si reputa quanto segue. Per un verso, che non può essere condiviso l’argomento di parte ricorrente secondo cui, ai fini del perfezionamento dell’iter notificatorio di cui all’articolo 140 cod. proc. civ., è assolutamente indifferente che le persone legittimate siano irreperibili, ovvero incapaci, ovvero ancora si rifiutino di ricevere l’atto così ricorso, pag. 7 . Per altro verso, che va recepita la prospettazione del controricorrente secondo cui la circostanza che la relazione di notificazione indichi tutte le ragioni previste dalla legge indistintamente senza precisare quale di queste fosse effettivamente riscontrabile in concreto, equivale a non indicarne nessuna così controricorso, pagg. 4 - 5 . Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Nonostante il rigetto del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. numero 115/2002 comma 1 quater introdotto dall’articolo 1, comma 17, della legge 24.12.2012, numero 228 , la ricorrente, U.T.G. - Prefettura di Genova , sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’articolo 13 del medesimo d.p.r In tal senso rileva l’insegnamento a sezioni unite di questa Corte numero 9938 dell’8.5.2014, ove in motivazione si precisa che è principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo conseguenza che l’obbligazione non sorge . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente, U.T.G. - Prefettura di Genova , a rimborsare al controricorrente, A.V. , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.