L’emergenza sanitaria sembra comprimere l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti e non risparmia i diritti dei minori, specialmente per le famiglie separate. Una delle questioni più dibattute è la legittimità degli spostamenti dei genitori separati con figli minori e la possibilità di garantire, anche nella stagione del Coronavirus, una frequentazione adeguata con entrambe le figure genitoriali.
L’emergenza sanitaria elacompressione delprincipio di bigenitorialità L’emergenza sanitaria sembra comprimere l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti e non risparmia i diritti dei minori, specialmente per le famiglie separate. Una delle questioni più dibattuteè la legittimità degli spostamenti dei genitori separati con figli minorie la possibilità di garantire, anche nella stagione del Coronavirus, una frequentazioneadeguatacon entrambe le figure genitoriali. La situazione di incertezza, dovuta alle difficoltà interpretative dei diversi interventi normativi,ha determinato, in alcuni casi, un acuirsi di situazioni già conflittuali, con un frequente ricorso ai Tribunali, costretti a pronunciarsi d’urgenza con provvedimentiinaudita altera parte. Va considerato,oltre al rischio di strumentalizzazione dell’epidemia, l’impatto sull’equilibrio psicofisico dei figli minori, già esposti al sacrificio e allo stress contingente, privati delsostegno di entrambi i genitori in un momento così drammatico. Se, infatti, l’emergenza sanitaria può essere invocata in alcuni casi per giustificare il mancato esercizio di visita da parte del genitore non collocatario, è altrettanto vero che non può costituire un pretesto per impedire a quest’ultimo di vedere i figli e ciòsoprattutto in assenzadiun provvedimento eventualmente modificativo di quello già in essere. Vi è, inoltre, l’esigenza di tutelare i genitoristessida possibili sanzioni, in un quadro normativo apparso da subito poco chiaro. I diversi interventi normativi e giurisprudenziali Partendo dalD.P.C.M. del 9 marzo 2020,cheha estesole limitazioni prima riguardanti le c.d. zone rosse a tutto il territorio nazionale,gli spostamenti consentitisono statilimitati a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità,nonché motivi di salute. Il dubbio sulla legittimità degli spostamenti dei genitori separati per esercitare il diritto-dovere di visita, o meglio per garantire un’adeguata frequentazione dei figli con entrambi i genitori,èstatoimmediatamente fugato dalprimochiarimento espresso dal Governo nelle FAQ del 10 marzo, punto 13 «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio». Il chiarimento del Governo è stato richiamato dalla pronuncia delTribunale di Milano, 11 marzo 2020, Est. Gasparini, secondo la quale «alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti». Restava, in ogni caso, la difficoltà di regolamentare e giustificare gli spostamenti in assenza di un provvedimento del giudice, ad esempio per i genitori in attesa di udienza presidenziale o nel caso in cuil’accordo di separazione consensualefossein fase di definizione, o ancoraper i figli nati daconviventimore uxorio. Ilsusseguirsi degli interventi di restrizione ha nuovamente sollevato problemi interpretativi il D.P.C.M. del 22 marzo 2020ha vietato gli spostamenti da Comune a Comune, limitandoli ai soli motivi di lavoro, salute e assoluta urgenza, di fatto sopprimendo le “situazioni di necessità”. Con un’interpretazione restrittiva i trasferimenti fuori dal Comune per prelevare o riportare i figli o anche per far loro visita presso il genitore collocatariodovevano considerarsivietati. In tal caso, però, si sarebbe generato unevidenteparadosso giuridicodeterminato da unadiscriminazione tra i figli di genitori separati residenti nello stesso Comune e quelli di genitori residenti in Comuni diversi, magari distanti anche solo una manciata di chilometri. Si è tentato di risolvere e superare tale interpretazione, considerando,alla luce del prevedibile prolungamento della situazione di emergenza, che la frequentazione dei figli rientrassenel più ampio alveo di tutela dell’equilibrio psicofisico del minore, quindi,riconducibile allecause legate a “motivi di salute”, auspicando però un nuovo intervento chiarificatore da parte del Governo v. ilfamiliarista.it articolo del 23.3.2020 . Nel frattempo, i diversi provvedimenti che hanno interessatotutto il territorio nazionale sono stati tutt’altro che conformi. Al Sud Italia registriamo le pronunce più restrittive ilTribunale di Napoli,con decreto del26 marzo 2020,Est.Imperiali,ha ritenuto che,nell'attuale contesto di divieti alla circolazione imposti dalla normativa nazionale e regionale, la disciplina delle visite nonpotessepiù prevedere gli spostamenti dei minori, né, di fatto, le frequentazioni presso il domicilio del genitore collocatario. Accogliendo l’istanza di sospensione avanzata dalla madre collocataria, il Tribunale partenopeo ha disposto che la frequentazione genitori-figlifosseassicurata con colloqui da remoto mediante videochiamata. In senso conforme, laCorte d’Appello di Bari, Sez. Minori e Famiglia, 26 marzo 2020, Est. Labellarte, pronunciandosi tra l’altro in un caso di genitori residenti in Comuni diversi, ha ritenuto il diritto-dovere dei genitori e dei figli di incontrarsi,recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone per le attuali ragioni sanitarie su tali premesse, ha accolto la richiesta di sospensione avanzata dalla madre collocataria, disponendofino al termine del 3.4.2020, la sospensione delle visite paterne, lasciando come unico strumento la videochiamata. Di segno diverso la pronuncia delTribunale di Verona, 27 marzo 2020, Est. Marzocca, che, respingendo la richiesta di sospensione delle visite della madre non collocataria, residente in Comune diverso, ha disposto un collocamento alternato che limitala frequenza degli spostamenti della minore quest’ultimarimarrà alternativamente per 15 giorni presso ciascun genitore, onerando il padre di prelevare e riportare la figlia presso la madre, sprovvista di patente. Nei tempi di permanenza presso un genitore, l’altro potrà contattare la figlia in videochiamata.La pronuncia in questione hamesso in lucecome un’alternanza troppo frammentata nonsiacompatibile con l’attuale situazione di emergenza, proponendo unasoluzionepensata per minimizzare il rischio, che di fatto trasforma un affidamento con genitore collocatario in questo caso il padre in un affidamento paritetico. Gli ultimi chiarimenti del Governo Le proroghedelle attuali restrizionial 13 aprile 2020, poisuccessivamenteal 3 maggio, hanno visto, contestualmente, un intervento, da molti auspicato, da parte del Governo. NelleFAQpubblicate sul sito istituzionalelo scorso 2 aprile si legge «Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario persone in quarantena, positive, immunodepresse etc. , nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori». Si chiarisce, quindi, la legittimità degli spostamenti tra Comuni diversi, considerando anche equipollente al provvedimento del Giudice, lo scambio di accordi tra genitori o tra i rispettivi legali. In realtàun primo segnale in tal senso era intuibilegià con l’inserimentonell’ultimo modello di autodichiarazione, tra i vari motivi legittimanti gli spostamenti,degli“obblighi di affidamento di minori”. Le pronunce successive Di rilievo la pronuncia delTribunale di Busto Arsizio, che con decreto del 3 aprile 2020ha ribadito che il diritto di visita dei figli di genitori separati e divorziati non ha subìto limitazioni a seguito della normativa emergenziale per fronteggiare il Coronavirus. Nel caso di specie il Tribunaleha invitato il Servizio Tutela Minori a riferiresulla sospensione delle frequentazioni padre/figli in tale provvedimento si evidenzia come tale sospensione non può essere giustificatatout courtdalle problematiche legate all’emergenza sanitaria. Si inserisce invece nel solco già tracciato dalle Corti del Sud Italia, la pronuncia delTribunale diVasto, Est. Pasquale del 2 aprile 2020 in questo caso il diritto del padre è stato circoscritto all’uso di strumenti informatici, considerato recessivo rispetto alle esigenze di sicurezza e all’esigenza di limitare la libera circolazione. È però da considerare e ciò viene evidenziato nel cennato provvedimento, che nel caso di specie il padre proveniva da Milano, zona ad alto rischio epidemiologico, per cui, la difficoltà di verificare in concreto il rischio per la salute della minore ha fatto propendere per una sospensione delle frequentazioni. Una considerazione simile, anche se con esito opposto, si rinviene anche nel decreto delTribunale di Roma Est. Di Giulio del 7 aprile 2020, secondo cui la frequentazione con il padre non espone la minore a rischio ulteriore, per cui, adottando tutte le cautele previste dalla normativa nonché le misure igieniche richiesta dall’emergenza sanitaria. In tal caso, va detto che il Tribunale ha evidenziato espressamente come Roma, città di residenza del padre, fosse da considerate zona meno a rischio del Trentino Alto Adige, dove la minore si trovava con la madre. Se ne deduce che, al di là della generale legittimità di cui al chiarimento governativo, che non può chiaramente prevedere tutte le specificità del caso, la giurisprudenza è di recente orientata a dare rilievoalle diverse zone di residenza dei genitori e al connesso rischio epidemiologico. In conclusione Il diritto alla salutepuò considerarsi dipari rango rispetto ad altri diritti fondamentali,come quello alle relazioni familiari, tanto più in un momento che mette a dura prova anche l’equilibrio psicofisico dei figli minori. Ciò richiede probabilmente uno sforzo per superare precedenti automatismi nella regolazione del regime di frequentazionedei genitori, come dimostrano anche alcune recenti pronunce giurisprudenziali. Nel necessario bilanciamento dei dirittirestain ogni casocentrale il principio del superiore interesse del minore occorre trovaresoluzioni fondate sul buon senso e la ragionevolezza, considerando le specificità del casoconcreto, evitando di esporre i minori a situazioni potenzialmente di maggior rischio, così come contatti dei minori stessi con i nonni o con soggetti particolarmente vulnerabili. Guida all’approfondimento Il Covid-19 sospende gli incontri padre/figli, in ilfamiliarista.it, 17 aprile 2020 Covid-19 la frequentazione del minore con il padre garantita tramite videochiamate quotidiane, in ilfamiliarista.it, 6 aprile 2020 Emergenza coronavirus legittimo sospendere gli incontri tra padre e figlio minore, in ilfamiliarista.it, 6 aprile 2020 Spostamenti dei genitori separati per raggiungere i figli minori alla luce delle nuove disposizioni sul COVID-19, in ilfamiliarista.it, 12 marzo 2020 Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo, in ilfamiliarista.it, 11 marzo 2020. Fonte ilfamiliarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus