La Cassazione conferma che l'appropriazione indebita aggravata è perseguibile d'ufficio
L'appropriazione indebita aggravata con abuso di prestazione d'opera è perseguibile d'ufficio articolo 646, comma 2, c.p. . Tale principio è stato nuovamente ribadito dalla Cassazione con la sentenza numero 989 del 17 gennaio 2011.Il caso. Un uomo imputato di appropriazione indebita di oggetti che deteneva in conto vendita viene assolto dal Tribunale di Ancona dove il giudice ha dichiarato il non doversi a procedere per remissione di querela. Contro tale decisione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ha presentato ricorso presso la Suprema Corte contestando la sentenza per violazione di legge.La Cassazione ha accolto il ricorso della Procura annullando così la sentenza del tribunale marchigiano.Perseguibile d'ufficio. I giudici della seconda sezione spiegano che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61 numero 11 c.p., l' abuso di relazioni di prestazione d'opera include, non solo il contratto di lavoro, ma in generale tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere che instauri tra le parti un rapporto di fiducia dal quale può essere agevolata la commissione del fatto
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 novembre - 17 gennaio 2011, numero 989Motivi della decisioneCon sentenza del 17.12.2009 il Tribunale di Ancona in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di S.J. imputato di appropriazione indebita di oggetti consegnatigli in conto vendita.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, contestando che l'impugnata sentenza è incorsa in violazione di legge per aver dichiarato estinto per intervenuta rimessione di querela un reato perseguibile di ufficio. Sostiene il ricorrente che in fatto era contestata l'aggravante 61 numero 11 c.p. abuso di prestazioni d'opera che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 646 c.p.p., determina la perseguibilità d'ufficio del reato.Il ricorso è fondato.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61 numero 11 c.p., l'espressione abuso di relazioni di prestazione d'opera abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere e che instaurino, comunque, tra le partì un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto.È evidente come nei caso in esame sia contestato in fatto l'aggravante in argomento, considerato che i beni indicati nel capo di imputazione erano stati dati all'imputato in conto vendita.Il reato era pertanto perseguibile d'ufficio. Sussiste la violazione di legge denunciata. Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d'Appello di Ancona per il giudizio.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d'Appello di Ancona per il giudizio.