Confermata l’impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo

Il preavviso di fermo è un atto autonomamente impugnabile, perché contiene una pretesa dell’Amministrazione e la giurisdizione spetta al giudice tributario nel caso il sia azionato per crediti tributari, al giudice ordinario negli altri casi.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 17844/2012. Il caso. La questione affrontata dalla Corte è purtroppo molto ricorrente un soggetto, per impossibilità o negligenza, una serie di cartelle di pagamento per contravvenzioni stradali e dopo qualche tempo riceve un preavviso di fermo amministrativo, che gli fa capire la gravità della situazione. Il fermo amministrativo. Il fermo amministrativo, infatti, è uno degli strumenti di cui è dotata Equitalia per garantire i crediti della cui riscossione è affidataria. Disciplinato in particolare dall’articolo 86, D.P.R. numero 600/1973, consiste in un’iscrizione effettuata nel Pubblico Registro Automobilistico PRA a carico di beni mobili ivi registrati auto, motocicli, motoveicoli ecc. di proprietà del debitore moroso e comporta l’impossibilità per tali beni di circolare e di essere radiati, demoliti o esportati. A tutela del rispetto dell’efficacia della sanzione sono previste pene piuttosto pesanti che comprendono la sanzione pecuniaria, la sospensione della patente di guida e la confisca del mezzo. Con il preavviso di fermo il destinatario viene informato della decisione di procedere all’iscrizione del fermo descritto per il caso di mancato pagamento del debito scaduto. Giudice tributario o giudice ordinario? La problematica affrontata nello specifico dalla Corte è quella della giurisdizione. Infatti, il processo di opposizione al preavviso era stato inizialmente instaurato avanti il Giudice di Pace di Milano, il quale si era ritenuto privo di giurisdizione a favore della Commissione Tributaria, la quale a Sua volta aveva denegato la giurisdizione e proposto regolamento di giurisdizione, investendo la Corte di Cassazione della questione. La Corte, dal canto suo, ha risposto con relativa facilità al quesito sottopostogli, richiamando l’ormai nutrita giurisprudenza in materia es. Cass. ord. 20931/2011, 5575/2012 e 10147/2012 . In particolare è stata ribadita la piena impugnabilità del preavviso di fermo in quanto atto immediatamente lesivo e la necessità di individuare il giudice competente in base alla natura del debito sottostante giudice tributario in caso di tributi, giudice ordinario in tutti gli altri. Concludendo. L’ordinanza in commento svolge un ruolo importante nel panorama giurisprudenziale sia perché chiarisce nuovamente la questione processuale di cui è stata investita, sia perché ribadisce un concetto che in molti casi appare ancora non perfettamente recepito e, cioè, quello della piena impugnabilità del preavviso di fermo e di iscrizione ipotecaria . Infatti, mentre dubbi non vi sono con riferimento al provvedimento di fermo vero e proprio, nei vari giudizi viene spesso contestata l’impugnabilità del mero preavviso sulla base del fatto che si tratterebbe di un atto non immediatamente lesivo esso non limita l’utilizzo del mezzo. Al contrario, come del resto già esplicitamente affermato con l’ordinanza numero 20931/2011 sopra menzionata, si tratta indubbiamente di un atto lesivo sia perché reca con sé una pretesa economica sia perché si tratta di atto che precede senza mediazioni un atto lesivo.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 9 - 18 ottobre 2012, numero 17844 Presidente Preden – Relatore Macioce Svolgimento del processo Il Giudice di Pace di Milano - pronunziando su domanda di Gi. Fu. volta alla disapplicazione del preavviso di fermo amministrativo notificatogli da Equitalia Esatri s.p.a. per l'inottemperanza al pagamento di sanzioni afferenti infrazione al Codice della Strada - con sentenza 30.0.2010 [numero d.r. così nel testo originale] ha declinato la propria giurisdizione indicando quella del Giudice Tributario. La Commissione Provinciale di Milano, innanzi alla quale il Fu. aveva riassunto il giudizio, con ordinanza del 28.2.2011 è andata di contrario avviso posto che, se pur era indiscutibile l'interesse ad opporsi avverso il preavviso di fermo, nondimeno l'opposizione andava proposta innanzi al giudice competente a conoscere del rapporto obbligatorio al quale accedeva la misura cautelare e cioè al giudice ordinario pertanto la Commissione Tributaria ha sollevato conflitto ai sensi dell'articolo 59 e 3 della legge 69 del 2009. Assegnata la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, dopo la rimessione con ordinanza interlocutoria 12.1.2012 della Sesta Sezione Civile, il Presidente ha designato relatore ex articolo 380 bis c.p.c. il quale ha depositato relazione in data 13.4.2012 in essa il relatore, sul rilievo della piena ammissibilità del sollevato conflitto, ha proposto la definizione con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, stante la natura di credito non tributario della pretesa cui la misura cautelare accedeva trattandosi di sanzioni irrogande per violazione di norme del Codice della Strada , e con remissione al Tribunale, competente per la natura esecutiva del provvedimento in discussione. Motivi della decisione Ritiene il Collegio che la proposta contenuta nella relazione debba essere pienamente condivisa. Queste Sezioni Unite hanno infatti precisato ripetutamente tra le ultime S.U. 20931 del 2011 e 5575 - 10147 del 2012 principi che appresso si riportano in sintesi a Il preavviso di fermo amministrativo rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex articolo 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa. b In materia di fermo, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato con la conseguenza per la quale, ove venga opposta una misura cautelare accedente ad una pretesa a sanzione per violazione del Codice della Strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extra tributaria del credito azionato. c L'impugnazione della comunicazione di fermo amministrativo va proposta dinanzi al tribunale, competente ratione materiae, versandosi nell'ambito dell'esecuzione forzata. Dalla applicazione alla specie di tali principi discende che, ammissibile il conflitto qui in disamina in relazione alla contestazione del mero preavviso di fermo accedente a contestata violazione del Codice della Strada, debbasi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della contestazione stessa con statuizione della competenza del Tribunale competente per territorio. Su tali basi, cassata la declinatoria del Giudice di Pace, si dichiara la giurisdizione del G.O. e si rimettono le parti innanzi al Tribunale competente. Non è luogo a provvedere su spese di lite. P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la pronunzia declinatoria del giudice di pace di Milano e rimette le parti innanzi al Tribunale competente per territorio.