Ai fini ICI nel caso in cui la procedura fallimentare sia sta chiusa ed il bene sia tornato nel possesso del fallito l’obbligazione tributaria maturata durante la pendenza della procedura è posta a carico del soggetto già fallito e tornato in bonis, il quale e’ tenuto sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo.
Tale principio è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 16836 del 3 ottobre 2012. Il caso. Il giudice del gravame ha respinto l’appello dell’ente locale ritenendo illegittimo ai fini ICI l’accertamento in quanto operato nei confronti di soggetto fallito che non aveva il potere di determinarsi liberamente in relazione agli adempimenti fiscali. Secondo il giudice di merito tributario, il contribuente dichiarato fallito aveva perso la disponibilità degli immobili di conseguenza, gli atti impositivi dovevano essere emessi dal comune nei confronti della curatela fallimentare e non nei confronti del contribuente fallito. Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso del comune una volta appurata la circostanza che l’ici era relativa allo stesso anno d’imposta in cui era stata chiusa la procedura fallimentare e che con il concordato il contribuente aveva avuto la restituzione e la piena disponibilità del bene. L'accertamento fiscale avente ad oggetto obbligazioni tributarie i cui presupposti siano maturati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente ovvero nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, ove sia stato notificato soltanto al fallito, e non anche al curatore del fallimento, conserva la sua validità, ma è inefficace nell'ambito della procedura fallimentare, né può la mancanza di legittimazione del fallito essere rilevata di ufficio. Tale accertamento, tuttavia, conserva la sua validità ed infatti, qualora il fallito, tornato in bonis, abbia ricevuto la notifica di un avviso di liquidazione dell'imposta, può contestare l'accertamento impugnandolo assieme all'avviso di liquidazione, in ragione del fatto che il primo avviso, non essendo stato notificato al curatore, ossia a colui che era dotato della legittimazione ad impugnarlo in pendenza della procedura concorsuale, consente l'azione giudiziale a colui che ha riacquistato la capacità d'impugnarlo. Sanzioni pecuniarie. Inoltre, in tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, qualora il contribuente sia stato dichiarato fallito, l'avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d'imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione attinente all'elemento soggettivo della violazione ed all'impossibilità per il curatore di effettuare il pagamento a favore di singoli creditori in lesione della par condicio creditorum, trovando la sanzione il suo presupposto in una violazione commessa quando l'imprenditore era ancora in bonis, e fermo restando che la soddisfazione del relativo credito deve aver luogo secondo le regole del concorso. Fallimento chiuso. Ove il fallimento venga chiuso senza farsi luogo alla vendita e con il ritorno in bonis dell'ex fallito, la predetta obbligazione tributaria, quale progressivamente maturata, è posta a carico di questo soggetto, tenuto da quel momento sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativa al periodo fallimentare Cass. civ. Sez. V, 30 giugno 2010, numero 15478 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 9 maggio - 3 ottobre 2012, numero 16836 Presidente Cicala – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo e motivi della decisione Nel ricorso iscritto a R.G. numero 2935/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1 - È chiesta la cassazione della sentenza numero 342/06/2009, pronunziata dalla CTR di Ancona Sezione numero 06 il 15.05.2009 e depositata il 04 dicembre 2009. Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l'appello del Comune, ritenendo illegittimo l'accertamento, in quanto operato nei confronti di soggetto fallito, che non aveva quindi il potere di determinarsi liberamente in relazione agli adempimenti fiscali in questione. 2 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell'avviso di accertamento ICI dell'anno 2001, censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli articolo 1, 3 e 10 comma 6 del D.Lgs. numero 504/1992 e del giudicato esterno, nonché degli articolo 3 e 10 commi 4 e 6 del D.Lgs numero 504/1992 e 5 comma 2 del medesimo decreto. 3 - L'intimato non ha svolto difese. 4 - La CTR ha confermato l'annullamento dell'atto impositivo, nella considerazione che, avuto riguardo al fatto che il C. nel 1992 era stato dichiarato fallito ed aveva perso la disponibilità degli immobili, il Comune avrebbe dovuto emettere gli atti impositivi nei confronti della curatela fallimentare e non già del C. . 5 - Le doglianze del Comune, stante la circostanza che l'ICI di che trattasi è relativa all'anno d'imposta 2001 e che la procedura fallimentare è stata chiusa, nello stesso anno 2001, con il concordato, che ha consentito la restituzione del bene nella piena disponibilità del C. , sembrano fondate. In base al quadro normativo di riferimento ed ai principi alla relativa stregua affermati, può ritenersi, in vero, che nel caso in cui la procedura fallimentare sia stata chiusa e, per l'effetto, il dato bene sia tornato nel possesso del fallito, l’obbligazione tributaria maturata durante la pendenza della procedura, è posta a carico del soggetto già fallito e tornato in bonis il quale è tenuto sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo Cass. N.15478/2010 . 6 - Il ricorso può, quindi, essere definito in camera di consiglio, proponendosene l'accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli articolo 375 e 380 bis cpc. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi . La Corte Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, il ricorso va accolto e, per l'effetto, cassata l'impugnata decisione Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche, la quale procederà al riesame e, adeguandosi al richiamato principio, deciderà nel merito, ed anche sulle spese, offrendo congrua motivazione Visti gli articolo 375 e 380 bis cpc. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR delle Marche.