Il diritto del produttore, in base alla l. numero 633/1941, comprende non solo la proiezione dell’opera nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi forma di comunicazione al pubblico dell’opera nella sua essenza originaria, a prescindere da quale sia il supporto tecnico cd, videocassette, dvd . Bocciate le pretese di risarcimento del danno avanzate dallo sceneggiatore.
Il principio è esplicitato nella sentenza numero 16771/12 pubblicata il 2 ottobre della Prima sezione Civile della Cassazione. Il segno del comando. L’autore del libro così intitolato, nel lontano 1970, stipulava un contratto con la Rai avente a oggetto la diffusione televisiva e radiofonica del film di cui aveva curato la sceneggiatura. Anni dopo, senza il consenso dell’uomo, la Rai procedeva alla riproduzione di cassette e dvd da qui la richiesta di un’ingente somma di denaro. Il Tribunale e la Corte di Appello di Roma bocciavano la pretesa l’attore non era considerato titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, i quali spettavano solo al produttore ex articolo 45 l. numero 633/1941. L’autore scontento rivolgeva le sue speranze di rivalsa alla Suprema Corte. La legge sul diritto d’autore. Attribuisce al produttore non il semplice esercizio di un diritto altrui, ma la titolarità di un diritto proprio, avente a oggetto l’utilizzazione economica dell’opera ai coautori – quindi sceneggiatore, soggettista, direttore artistico o regista – spettano quei soli diritti patrimoniali a essi espressamente riservati dall’articolo 46 della l. numero 633/1941 Cass. numero 3004/1973 . Il diritto del produttore. Comprende non solo la proiezione dell’opera nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi forma di comunicazione al pubblico dell’opera nella sua essenza originaria, a prescindere da quale sia il supporto tecnico cd, videocassette, dvd . È pertanto infondata la tesi, adombrata dal ricorrente, secondo cui una simile forma di utilizzazione sarebbe possibile solo a condizione di espressa autorizzazione da parte dall’autore. E le parti nemmeno avrebbero potuto inserire nel contratto clausole relative alla diffusione su supporti all’epoca lungi dall’esistere. Inammissibile l’ultima doglianza. Attiene all’obbligo per cui la Rai si sarebbe impegnata a non utilizzare la sceneggiatura con modalità diverse dalla diffusione televisiva e radiofonica. Se è indubbio Cass. numero 13398/1999 che l’autore sia titolare del diritto di negoziare la cessione di specifiche forme di utilizzazione dell’opera, la questione non è stata prospettata in sede di merito. Il giudice di legittimità non può perciò valutare il profilo, introducendo elementi nuovi.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 settembre – 2 ottobre 2012, numero 16771 Presidente Carnevale – Relatore Lamorgese Svolgimento del processo G D. stipulò con la Rai Radiotelevisione italiana un contratto, in data 5 giugno 1970, avente ad oggetto la diffusione televisiva e radiofonica del film Il segno del comando tratto dal libro di cui era autore di cui aveva curato la sceneggiatura. Con citazione notificata il 27 ottobre 2005 convenne in giudizio la Rai e la Rolling Thunder International in liquidazione, per sentir accertare che l'avvenuta riproduzione in dvd e videocassette dello sceneggiato e la loro diffusione, senza il suo consenso, costituiva violazione del diritto di utilizzazione economica dell'opera a lui spettante e chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni stimati in Euro 100 mila. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda e l'appello era rigettato dalla Corte di appello di Roma, con sentenza 9 novembre 2009. Ad avviso della corte di merito, l'attore non era titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, i quali spettavano, a titolo originario, solo al produttore Rai , ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 aprile 1941 numero 633 l.a. , e non ai coautori, qual era l'autore della sceneggiatura del film, ai sensi dell'articolo 44 1.a. pertanto infondata era la proposta azione extracontrattuale, in quanto tesa ad ottenere un risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto in realtà insussistente in capo all'attore. Il sig. D. ricorre per cassazione. La Rai resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione Nell'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 44, 45 e 46 l.a., per avere i giudici di merito trascurato che gli autori dell'opera cinematografica ben possono limitare espressamente i diritti di utilizzazione economica attribuiti al produttore dalla norma, avente natura dispositiva, di cui all'articolo 45 l.a. ciò sarebbe quanto avvenuto nella specie per contratto, nel quale il sig. D. aveva riconosciuto alla Rai il solo diritto di diffusione televisiva e radiofonica dello sceneggiato e la Rai si era obbligata a non utilizzare o far utilizzare la sceneggiatura mediante altre forme di sfruttamento, tra cui era indicata la cinematografia. Inoltre l’interpretazione fatta propria dalla sentenza impugnata sarebbe superata per effetto dell'introduzione dell'articolo 46 bis l.a. ex articolo 3 d.lgs. 23 ottobre 1996 numero 581, poi sostituito dall'articolo 6 d.lgs. 26 maggio 1997 numero 154 che aveva riconosciuto agli autori un equo compenso in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore . Pertanto l'articolo 45 l.a. andrebbe interpretato nel senso che, se gli autori di un'opera cinematografica non ritengono di cedere uno o più diritti al produttore, possono liberamente farlo e il produttore può esercitare solo i diritti che gli sono stati ceduti. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. L'articolo 45, comma 1, l.a. dispone che l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli e l'articolo 46, comma 1, l.a. che l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta . L'interpretazione che ne ha dato questa Corte v. Cass. numero 3004 del 1973 è nel senso che la legge attribuisce al produttore non il semplice esercizio di un diritto altrui, ma la titolarità di un diritto proprio, avente ad oggetto l'utilizzazione economica dell'opera, mentre ai coautori sceneggiatore, f soggettista, autore della colonna musicale, direttore artistico o regista spettano, oltre ai diritti cosiddetti morali, quei soli diritti patrimoniali che sono ad essi espressamente riservati dalla stessa legge in particolare, l'articolo 46, comma 4, l.a. attribuisce all'autore della sceneggiatura e al direttore artistico il diritto di ricevere un ulteriore compenso, a talune condizioni, sempre che essi non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica ulteriori diritti economici sono attribuiti dall'articolo 46 bis l.a., non applicabile nella fattispecie ratione temporis, agli autori delle opere cinematografiche e assimilate . La domanda proposta dal sig. D. nel giudizio di merito, come interpretata dalla corte di merito, non introduce un'azione di adempimento volta al pagamento dei suddetti compensi, ma un'azione di natura extracontrattuale volta ad ottenere dalla Rai, ritenuta responsabile della riproduzione dello sceneggiato in dvd e videocassette e della loro diffusione senza il suo consenso, il risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto di utilizzazione economica dell'opera che invece spetterebbe a lui, in esclusiva, quale coautore. È quindi necessario stabilire se nel diritto di utilizzazione economica spettante al produttore cinematografico possa o meno ricomprendersi anche la particolare modalità di sfruttamento dell'opera realizzata dalla Rai. A tal fine si deve tenere conto della espressione adoperata nell'articolo 46 della l.a. che, individuando l'oggetto del diritto spettante al produttore nello sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta , senza dubbio vi ricomprende ogni possibile utilizzazione economica dell'opera filmica in quanto tale sia cinematografica che televisiva , cioè del film adoperato quale prodotto di spettacolo che adotta la tecnica della immagine in movimento capace di realizzare una realtà virtuale, appunto, in movimento, con esclusione della sola utilizzazione economica che prescinda del tutto da tale ontologica essenza dell'opera filmica in tal senso Cass. numero 13398 del 1999 . Ed è da tempo acquisito nella giurisprudenza di merito, in accordo con la dottrina, che il diritto spettante ex lege al produttore comprende non solo la proiezione dell'opera nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi forma di comunicazione al pubblico dell'opera nella sua forma originaria, qualunque ne sia il supporto tecnico, quindi anche a mezzo videocassette, ed e dvd. È pertanto infondata la tesi, adombrata dal ricorrente, secondo cui una simile forma di utilizzazione sarebbe possibile solo a condizione di una espressa autorizzazione da parte dell'autore ovvero di uno specifico accordo tra le parti, tanto più che le parti nel contratto stipulato nel 1970 non avrebbero potuto pattuire alcunché in ordine alla diffusione dell'opera mediante supporti come i dvd e le videocassette a quel tempo sconosciuti, ed è anche in ragione di ciò che il diritto di utilizzazione economica spettante ex lege al produttore comprende, come rilevato in dottrina, anche le eventuali nuove forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione del film introdotte dal progresso tecnico. Venendo al secondo profilo in cui il motivo è articolato, il ricorrente sostiene che, nel contratto, la Rai si era obbligata a non utilizzare o far utilizzare la sceneggiatura con modalità diverse dalla diffusione televisiva e radiofonica, con conseguente espressa limitazione del diritto di utilizzazione economica spettante al produttore, consentita in virtù della natura dispositiva dell'articolo 45 l.a. natura confermata, oggi, dall'articolo 46 bis l.a., a proposito del diritto al compenso spettante agli autori in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore . Questa Corte numero 13398 del 1999 cit. ha ammesso la possibilità da parte dell'autore, titolare del diritto, di negoziare la cessione di particolari e specifiche forme di utilizzazione dell'opera e, quindi, si può ritenere, anche di escluderne alcune, nell'ambito del rapporto pattizio sia esso fondato su un contratto d'opera o di lavoro subordinato o su un contratto atipico che è a fondamento dell'attribuzione ex lege al produttore del diritto di sfruttamento cinematografico dell'opera. Il profilo è però inammissibile, trattandosi di una questione mai prospettata nel giudizio di merito e implicante l'esame delle pattuizioni contrattuali che è precluso alla Corte di cassazione inoltre, il ricorso è privo di autosufficienza, non avendo il ricorrente specificato in quale momento e atto processuale l'avrebbe sottoposta ai giudici di merito né ha riprodotto il testo letterale del contratto. Il rigetto del ricorso comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato nel quale la Rai ha sollevato la questione processuale giudicata irrilevante dalla corte di appello, stante l'infondatezza della domanda nel merito concernente l'eccezione di mutatio libelli, per avere l'attore tardivamente giustificato la propria richiesta risarcitoria,. nel giudizio di primo grado, come coautore dello sceneggiato. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e, assorbito il ricorso incidentale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.