Qualora la notificazione dell’atto – da effettuarsi entro termine perentorio – non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quali l’intervenuto mutamento del domicilio risultante da atti ufficiali, quest'ultimo ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio.
Così si è espressa la Cassazione Civile, Sesta sezione, nella recente ordinanza numero 16420/12 del 26 settembre. Eccesso di velocità. Una donna veniva pizzicata mentre guidava con l’acceleratore oltremodo pigiato. L’amministrazione irrogava una multa salata poiché la signora non aveva ottemperato – nel termine di trenta giorni – all’invito di comunicare le generalità e i dati della patente del conducente del veicolo. Il Giudice di Pace sosteneva che avendo l’interessata pagato la prima sanzione e avendo affermato di non aver ricevuto la richiesta di fornire le generalità la comunicazione era stata notificata alle Poste, non presso la sede del comando do Polizia come da intestazione del verbale , non avesse avuto consapevolezza di aver violato le norme non per sua colpa in assenza di invito a ottemperare. La vicenda continua. Proponeva allora appello l’Amministrazione Provinciale, ma la Corte di Roma rigettava il gravame indicando che la sentenza di primo grado era passata in giudicato. Quindi il giudizio finiva davanti alla Cassazione, laddove la parte ricorrente lamentava che la notifica non fosse andata a buon fine perché effettuata nel domicilio indicato nel ricorso in cui la donna si difendeva personalmente. Domicilio mutato. In tema di notificazioni di atti processuali, spiega la Suprema Corte, qualora la notificazione dell’atto – da effettuarsi entro termine perentorio – non si concluda tempestivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quali l’intervenuto mutamento del domicilio risultante da atti ufficiali come nel caso di specie , il richiedente ha la facoltà e l’onere di «richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio». Ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento. L’Amministrazione provinciale, insomma, si è adoperata nei tempi e nei modi congrui notifica correttamente effettuata e ricorso accolto.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 19 luglio – 26 settembre 2012, numero 16420 Presidente Goldoni – Relatore Scalisi Fatto e diritto Rilevato che il Consigliere designato ha depositato in data 12 giugno 2012, la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ. Preso atto che D.S.A. , con ricorso depositato il 10 gennaio 2006 proponeva opposizione avverso il verbale della polizia provinciale di Roma numero 3000546 del 2005 con il quale l'amministrazione irrogava ai sensi dell'articolo 180 del codice della Strada la sanzione amministrativa di Euro 357,00 oltre spese per un totale di Euro. 370,58 poiché la D.S. non aveva ottemperato nel termine di gironi trenta all'invito di comunicare le generalità e i dati della patente del conducente del veicolo Hyundai targato contenuto nel verbale omissis del 2005 in cui era stato contestato il superamento del limite della velocità. Il ricorso veniva notificato a mezzo del servizio postale alla Polizia Provinciale di Roma presso il centro Servizi S.I.N. Poste Italiane omissis e non presso al sede del comando della Polizia Provinciale di Roma il cui indirizzo via di omissis indicato nell'intestazione del verbale ed ove i ricorsi e le relative notifiche dovevano. La ricorrente deduceva a sostegno dell'annullamento del verbale di cui si dice che avendo pagato il verbale pensavo che avessi sanato non avendo trovato all'interno del verbale altra comunicazione . Il Giudice di Pace di Roma con sentenza numero 28999 del 2006 ritenendo validamente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza accoglieva il ricorso. Il Giudice di Pace sosteneva che avendo al sig.ra D.S. pagato la prima sanzione e avendo affermato di non aver ricevuto la richiesta di comunicare le generalità non avesse avuto consapevolezza di aver violato la norma non per sua colpa in assenza di invito ad ottemperare. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Amministrazione Provinciale di Roma non appena venuta a conoscenza della sentenza passando per la notifica l'atto nel domicilio risultante dagli atti di causa ove la notifica non andava a buon fine e quindi consegnava per la notificazione l'atto all'Ufficio Unico Notificazioni della Corte di appello di Roma nel nuovo indirizzo in data 10 luglio 2007 quindi prima della decorrenza del termine annuale. L'atto veniva consegnato e quindi notificato per l'appellata in data 21 settembre 2007 oltre l'anno della pubblicazione. Si costituiva la D.S. che chiedeva il rigetto dell'appello. Il Tribunale di Roma con sentenza numero 20251 del 2011 respingeva l'appello ritenendo che la sentenza di primo grado era passata in giudicato. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall'Amministrazione Provinciale di Roma con ricorso affidato ad un motivo D.S.A. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. - Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione Provinciale di Roma lamenta la violazione falsa applicazione dell'articolo 327 cpc. in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc. In via subordinata, la violazione e falsa applicazione degli articolo 327 e 137 cpc. in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc. Omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ex articolo 360 numero 5 cpc. Secondo la ricorrente il Tribunale nel dichiarare che la sentenza di primo grado era passata in giudicato ha omesso alcune considerazioni essenziali. Se è vero che il passaggio in giudicato di una sentenza di primo grado è pur sempre dovuto alla tardività dell'appello, nel caso specifico - ritiene la ricorrente - l'appello non era tardivo sotto un duplici punto di vista A sia perché all'ipotesi in esame andrebbe riferita la norma di cui al secondo comma dell'articolo 327 cpc. laddove è detto che il termine per l'impugnazione non si applica “quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa. E, a bene vedere, con il primo motivo di appello era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica del decreto di citazione e del ricorso considerato che la notifica del ricorso e del decreto erano stati notificati alla Polizia Provinciale di Roma presso il centro Servizi S.I.N. Poste Italiane omissis e non invece - come avrebbe dovuto essere - al Comando Polizia Provinciale di Roma in omissis . B sia perché il Tribunale non ha tenuto conto della tempestività della notifica dell'atto di appello. Tenuto conto della sospensione feriale dei termini il diritto di impugnare la sentenza del Giudice di Pace sarebbe scaduto il 16 luglio 2007, e la ricorrente ha consegnato l'atto di impugnazione all'Ufficio Notifiche della Corte di Appello di Roma il 10 luglio 2007. La notifica non andava a buon fine perché effettuata nel domicilio indicato nel ricorso in cui la sig.ra D.S. si difendeva personalmente indicando il domicilio in via dei omissis e l'11 luglio l'atto veniva restituito e riconsegnato all'Ufficiale giudiziario il 20 settembre e notificato il 21 settembre 2007, nel domicilio di piazza omissis . Sicché ritiene il ricorrente dovendosi considerare perfezionata la notifica alla data di consegna all'Ufficiale Giudiziario la notifica di cui si dice sarebbe avvenuto il 10 luglio 2007. 1.1. - Il secondo profilo della censura merita di essere esaminato per primo e va accolto perché fondato. 1.1.a . - In tema di notificazione di atti processuali nella specie, l'impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'articolo 330 cod. proc. civ. , qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quali l'intervenuto mutamento del domicilio risultante da atti ufficiali come nel caso risultante dal ricorso in opposizione , il richiedente ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. 1.1.b . - Ora nel caso in esame l'Amministrazione Provinciale di Roma avuto conoscenza che la notifica di cui si dice non era andata a buon fine perché la D.S. aveva mutato il domicilio rispetto a quello indicato nell'atto di ricorso, ha tempestivamente, tenuto conto dei termini feriali, ripreso il procedimento notificatorio indicando il nuovo domicilio e riuscendo ad effettuare correttamente la notifica. Pertanto, nel caso specifico, la data della notifica, utile al fine di interrompere i termini di decadenza, era quella della prima consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziale rispondente alla data del 10 luglio 2007 ancora utile per l'impugnazione della sentenza di primo grado. 1.2. - Il primo profilo, considerato che attiene ad una questione di merito, rimane assorbito dall'accoglimento di questo secondo profilo. P.Q.M. Si propone di accogliere il ricorso ai sensi dell'articolo 375 cpc, di cassare la sentenza impugnata e di rinviare il procedimento al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione . Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite. Il Collegio condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex articolo 380 bis cpc. alla quale non sono stati mossi rilievi critici. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento ad altra sezione del Tribunale di Roma anche per il regolamento delle spese giudiziali del presente ricorso.