È entrato in vigore il d.m. numero 138 del 23 giugno 2012 che prevede l'atto costitutivo standard della s.r.l. semplificata per cui gli under 35 possono costituire una società con un solo euro di capitale, ma l’atto costitutivo deve obbligatoriamente aderire al modello di statuto previsto dal d.m. stesso.
S.r.l. semplificata al via dal 29 agosto. Il 14 agosto 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale numero 138/2012 che emana il regolamento contenente l'atto costitutivo standard della s.r.l. semplificata, il quale è entrato in vigore dal 29 agosto 2012, data a partire dalla quale possono essere costituite s.r.l. semplificate. Tale tipologia societaria è diretta esclusivamente ai soggetti, persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni all’atto della costituzione della società. Un modello standard per l’atto costitutivo. L’atto costitutivo deve essere redatto secondo tale modello standard, con la conseguente impossibilità che l’atto costitutivo stesso possa essere integrato con le ordinarie clausole ammesse nello statuto di società a responsabilità limitata non semplificate. L’articolo 1 del regolamento offre infatti le indicazioni per la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto delle s.r.l. semplificata, permettendo che la costituzione avvenga sia in forma pluripersonale, che unipersonale, dunque, per mezzo di un atto unilaterale. Innanzitutto si precisa che l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al decreto in oggetto. Per tutto ciò che non è disciplinato dal modello standard si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, del codice civile, a meno che non siano derogate dalla volontà delle parti ad esempio, la scelta tra amministratore unico e consiglio di amministrazione . Solo persone fisiche entro i 35 anni di età. Come anticipato sopra, la S.r.l. semplificata può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età. È opportuno precisare che il limite dell'età costituisce requisito essenziale per la costituzione della S.r.l. semplificata, in mancanza del quale non è possibile la costituzione della stessa. Inoltre, dalla lettera della norma si deduce che tale tipologia di società può essere costituita esclusivamente da persone fisiche, per cui non possono partecipare persone giuridiche, non apparendo opportuna l’interpretazione estensiva. Infatti, l’articolo 2 del decreto impone al notaio di accertare, nel momento in cui riceve l’atto costitutivo, che l’età delle persone fisiche che intendono costituire tale società sia quella suddetta prevista dall’articolo 2463- bis c.c Capitale sociale 1 euro. Una delle principali caratteristiche, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe contribuire alla diffusione di questa tipologia societaria, è rappresentata dalla possibilità di costituire la s.r.l. con un capitale sociale anche di solo 1 euro. Infatti, si prevede che il versamento del capitale sociale, possa essere pari anche all’importo di 1 euro e inferiore a 10.000 euro. Dovrà essere interamente sottoscritto e versato alla data di costituzione e i conferimenti, da realizzarsi esclusivamente in forma liquida, dovranno essere corrisposti all’organo amministrativo. Si evince, quindi, l’obbligo di effettuare i conferimenti necessariamente in denaro con versamento all’organo amministrativo non essendo al contrario ammessi conferimenti in natura. È evidente come tale previsione sia diretta allo scopo di favorire l’avvio di nuove attività economiche, consentendo in concreto la possibilità di costituire una s.r.l. priva del capitale di rischio, eliminando di fatto gli ordinari costi di costituzione di una società di capitali e senza i rischi propri delle società di persone, considerato che la nuova forma societaria conserva l’autonomia patrimoniale dei singoli soci. Tali facilitazioni dovrebbero indurre a preferire il ricorso alla s.r.l. semplificata rispetto alla costituzione di società in nome collettivo o in accomandita semplice, dove la responsabilità dei soci è illimitata e solidale, benché la s.r.l. preveda in più i maggiori costi rappresentati dall’obbligo di redazione del bilancio e della sua pubblicazione nel registro imprese, nonché dalla tassa annuale forfettaria sulle vidimazioni libri sociali. Questi oneri si presentano però in una fase successiva al momento della costituzione della società che è invece notevolmente favorita. Tuttavia, al fine di evitare una cronica sottocapitalizzazione della società e la contestuale difficoltà a ricorrere a finanziamenti esterni sarebbe utile prevedere delle agevolazioni fiscali al pari delle agevolazioni societarie. Nel modello standard si rinviene, inoltre, il divieto di trasferimento delle quote per gli atti inter vivos a persone che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della cessione trasferimento, sanzionandolo con la nullità. Appare dunque chiaro come condizione essenziale per la permanenza del socio nella s.r.l. semplificata sia costituita dal mancato superamento del limite di età di 35 anni. Il legislatore non ha previsto tale eventualità. Società semplificata e società a capitale ridotto In mancanza di esplicite indicazioni normative si ritiene che nella S.r.l. semplificata a socio unico al compimento dei 35 anni dell'unico socio, se questi non ceda la partecipazione ad un soggetto di età inferiore, la società dovrebbe essere sciolta o trasformata in una s.r.l. “ordinaria” o in una s.r.l. “a capitale ridotto”. Quest’ultima tipologia societaria è stata introdotta dal Decreto Sviluppo legge numero 134/2012 riservata inizialmente a soci con età superiore ai 35 anni, che può a sua volta avere un capitale minimo di un solo euro. Tuttavia, della compagine sociale di quest'ultimo tipo di società - secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico nota numero 0182223 del 30 agosto 2012 - possono far parte anche gli under 35. oltre i 35 anni? Nel differente caso di s.r.l. semplificata pluripersonale, nel momento in cui un socio raggiunga i 35 anni di età, se non cede la propria partecipazione ad un soggetto avente comunque un età inferiore ai 35 anni, potrà essere estromesso di diritto dalla società. Il socio escluso avrà tuttavia diritto alla liquidazione della quota sulla base di quanto previsto dall’articolo 2473 c.c Per evitare l’esclusione del socio si deve comunque ritenere ammissibile che la società possa sciogliersi anticipatamente o trasformarsi in altro tipo societario. L’amministrazione è affidata a uno o più soci scelti con decisione degli stessi. Ogni amministratore deve dichiarare la non sussistenza a proprio carico di cause di decadenza o di ineleggibilità. All’organo amministrativo, sia esso costituito in forma monocratica o collegiale, spetta la rappresentanza generale della società. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione. Nessun onorario notarile e iscrizione nel registro imprese è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. Infine, si prevede che per la redazione dell’atto costitutivo per atto pubblico, conforme al modello standard di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2012, numero 138, non sono dovuti onorari notarili e l’iscrizione nel registro imprese è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. Non è quindi consentita alcuna variazione rispetto al modello standard solo in tal modo è possibile infatti beneficiare della riduzione dei costi di costituzione e delle ulteriori semplificazioni rispetto alla procedura di costituzione di una s.r.l. ordinaria. Una mano ai giovani imprenditori. In conclusione, dall’analisi complessiva del decreto emerge indubbiamente l’intenzione del legislatore di facilitare l’imprenditoria giovanile con l’eliminazione delle principali difficoltà di ordine economico che normalmente ostacolano la costituzione di una s.r.l. ordinaria. In tal senso si giustificano le previsioni agevolative relative al capitale sociale minimo, alle spese notarili necessarie per la costituzione per atto pubblico e alle spese per l’iscrizione nel registro imprese.
Ministero della Giustizia, decreto 23 giugno 2012, numero 138 G.U. 14 agosto 2012, numero 189 Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività». IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Viste le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, recante «Approvazione del testo del codice civile» ed in particolare l'articolo 2463- bis , aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2012 Prot. numero 5117 Adotta il seguente regolamento articolo 1 Modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata 1. L'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile é redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto. 2. Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti. articolo 2 Individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci della società a responsabilità limitata semplificata 1. Il notaio, nel ricevere l'atto di cui all'articolo 1, accerta, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, numero 89, che l'età delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata é quella prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. TABELLA A articolo 1, comma 1 omissis