Deve ritenersi esclusa per i procedimenti instaurati ex articolo 710 c.p.c., la competenza del Tribunale innanzi al quale sia stata definita la separazione giudiziale o consensuale allorquando nel medesimo circondario non sia stanziata la residenza di parte convenuta.
Con un importante decreto del 30 gennaio 2013, il Tribunale di Milano si discosta dall'indirizzo maggioritario della Corte di Cassazione. Ha affermato, infatti, che non è rinvenibile alcuna disposizione speciale in materia di giudizi promossi ex articolo 710 c.p.c. - nel caso di specie si trattava della modifica dell’assegno di mantenimento in favore della moglie in assenza di qualsivoglia obbligo contributivo per i figli maggiorenni e da tempo economicamente autosufficienti - analoga ed assimilabile all’articolo 12 quater della legge divorzile sia pure nella sua formulazione di portata limitativa rispetto al duplice riferimento di cui all’articolo 20 c.p.c. e ciò anche evidenziando che il legislatore del 2006 ha ritenuto di intervenire espressamente sul punto della normazione della competenza territoriale con il primo comma dell’articolo 709 ter c.p.c., ultima parte. Milano si discosta dall’indirizzo della Corte di Cassazione. Il Tribunale meneghino ha, tra l’altro, rilevato che la parte convenuta era ed è stabilmente residente nel circondario di altro Tribunale, nella specie quello di Varese. Insomma – si legge nel decreto - sebbene la Corte di legittimità sent. numero 4099/2001 e numero 22394/2008 abbia affermato che «ai giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione si applicano gli ordinari criteri di competenza e, quindi, oltre al foro generale delle persone fisiche, è competente anche il foro concorrente relativo alle obbligazioni pertanto, sussiste la competenza del tribunale che ha pronunziato o ha omologato la separazione, nel cui circondario sono sorte le obbligazioni di cui si tratta», successivi interventi normativi - secondo quanto affermato dal Tribunale di Milano - «consentono di delineare un quadro differente rispetto a quello al tempo considerato». La parte convenuta è residente nel circondario di un altro Tribunale. Nello specifico, viene precisato che per la proposizione della domanda di divorzio deve essere individuato come competente il foro della residenza o del domicilio del convenuto, ovvero il foro generale delle persone fisiche previsto dall’articolo 18 c.p.c Sarebbe infatti irragionevole – concludono i giudici - «una disposizione che imponga un foro rispetto al quale è possibile che nessuna delle parti abbia più alcun riferimento obiettivo e sia riconosciuto solo in virtù di una pregressa, e in ipotesi anche risalente nel tempo, residenza». Pertanto, non essendo rinvenibile alcuna disposizione speciale in materia di giudizi promossi ex articolo 710 c.p.c., viene dichiarata la competenza del Tribunale di Varese in quanto foro circondariale della parte convenuta.
Tribunale di Milano, sez. IX Civile, decreto 30 gennaio 2013 Presidente Servetti – Estensore Blandini Decreto -Visti ed esaminati gli atti difensivi delle parti ed i documenti allegati ai rispettivi fascicoli -Sentiti i procuratori delle parti e le parti personalmente comparse all’udienza in camera di consiglio tenutasi in data 30/01/2013 -Dato atto delle conclusioni delle parti costituite -Ritenuto che debba essere, nella specie, rilevata e dichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo parte convenuta residente nel circondario di altro Tribunale nella specie del Tribunale di Varese e non sussistendo, almeno allo stato degli atti, alcun criterio attuale per il radicamento della procedura presso codesto Tribunale -Rilevato che parte ricorrente X istante ex articolo 710 c.p.c. per la modifica dell’assegno di mantenimento in favore della moglie in assenza di qualsivoglia obbligo contributivo per i figli maggiorenni e da tempo economicamente autosufficienti ha infatti inteso radicare la competenza territoriale di questo Tribunale sulla base dell’articolo 20 c.p.c., per essere nell’ambito del suo circondario sorta l’obbligazione dedotta in giudizio essendo state, in questo circondario, omologate le condizioni della separazione personale ad oggi vigenti tra le parti cfr. verbale del 28/11/2001 e decreto del Tribunale di Milano di omologa del 18/01/2002 -Rilevato, peraltro, che è dato pacifico e incontestato in atti il fatto che parte convenuta sia stabilmente residente nel circondario di altro Tribunale nella specie di quello di Varese -Rilevato che sebbene la Corte di legittimità con le sentenze numero 4099 del 2001 e numero 22394 del 5 settembre 2008 abbia affermato che “ai giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione si applicano gli ordinari criteri di competenza e, quindi, oltre al foro generale delle persone fisiche, è competente anche il foro concorrente relativo alle obbligazioni pertanto, sussiste la competenza del tribunale che ha pronunziato o ha omologato la separazione, nel cui circondario sono sorte le obbligazioni di cui si tratta”, successivi interventi normativi, a parere del Collegio giudicante, consentono di delineare un quadro differente rispetto a quello al tempo considerato -Rilevato, infatti, che gli articolo 706 c.p.c. e 4 della Legge numero 898/1970 e successive modificazioni hanno, per effetto del D.L. 14 marzo 2005, numero 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, numero 80, visto stabilire la competenza, rispettivamente per la domanda di separazione personale e per quella di divorzio, a favore del Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, nel luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ciò privilegiando il foro rispetto al quale più stretto appariva essere il rapporto con i coniugi -Evidenziato che, come noto, con sentenza numero 169 del 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della riferita nuova previsione con riguardo alla domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili ovvero di scioglimento del matrimonio siccome “manifestamente irragionevole”, non sussistendo alcuna valida giustificazione per l’adozione del criterio di nuovo conio, ove si consideri che nella maggioranza delle ipotesi la residenza comune è cessata se non altro a far data dall’autorizzazione a vivere separati e non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi ed il tribunale individuato dalla norma rispetto alla quale il dubbio di costituzionalità era stato avanzato -Ritenuto che la riferita dichiarazione di incostituzionalità ha, dunque, comportato che per la proposizione della domanda di divorzio debba essere individuato come competente il foro della residenza o del domicilio del convenuto, ovvero il foro generale delle persone fisiche previsto dall’articolo 18 c.p.c., ma anche considerato che la pronuncia riveste significativo rilievo nella parte in cui sottolinea l’irragionevolezza di una disposizione che imponga un foro rispetto al quale è possibile che nessuna delle parti abbia più alcun riferimento obiettivo e sia riconosciuto solo in virtù di una pregressa, e in ipotesi anche risalente nel tempo, residenza -Rilevato, dunque, che viene così opportunamente valorizzato il criterio della “prossimità” geografica, quanto a dire quello della competenza del foro che sia più strettamente collegato alle parti nel momento dell’instaurazione del giudizio e, ove le stesse abbiano diverse residenze, quello inerente al convenuto per essere quest’ultimo di carattere generale e, dunque, prioritario -Rilevato che il medesimo criterio di prossimità ha, del resto, anche ispirato il legislatore del 2006 che, con la Novella numero 54, ha stabilito articolo 709 ter c.p.c. che “per i procedimenti di cui all’articolo 710 c.p.c. è competente il tribunale del luogo di residenza del minore”, competenza che deve, del resto, affermarsi anche con riguardo ai giudizi ex articolo 9 della Legge numero 898/1970 e successive modificazioni, dal momento che le disposizioni finali di cui all’articolo 4 legge numero 54 prevedono l’applicabilità della nuova disciplina anche ai giudizi di scioglimento, cessazione degli effetti civili e nullità del matrimonio -Ritenuto che se è stato in tal modo accordato privilegio al c.d. foro del minore, già riconosciuto nella normativa sovranazionale, è incontroverso che si sia con ciò ugualmente realizzata una tutela a favore del foro di prossimità a una delle due parti, escludendo ogni sopravvivenza del foro della separazione ovvero di quello dell’ultima residenza comune dei coniugi né può dirsi d’ostacolo a tale interpretazione il dettato di cui all’articolo 12 quater della legge divorzile “Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio” , il quale, da un lato, per la stessa sua esistenza esclude la possibilità di utilizzare il foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione ovvero l’altro foro alternativo previsto dall’articolo 20 c.p.c. e, dall’altro, comporta il riconoscimento del principio di prossimità al creditore, quanto a dire necessariamente una delle due parti del procedimento -Rilevato peraltro -ed il dato appare quantomeno significativo che non è rinvenibile alcuna disposizione speciale in materia di giudizi promossi ex articolo 710 c.p.c. analoga ed assimilabile all’articolo 12 quater della legge divorzile sia pure nella sua formulazione di portata limitativa rispetto al duplice riferimento di cui all’articolo 20 c.p.c. e ciò anche evidenziando che il legislatore del 2006 ha ritenuto di intervenire espressamente sul punto della normazione della competenza territoriale con il primo comma dell’articolo 709 ter c.p.c., ultima parte -Ritenuto in conclusione che poiché tutta la normativa -dal 2005 in poi ha sempre più inteso individuare una disciplina processuale tendenzialmente unitaria per la separazione e per il divorzio ed ha altresì, con plurimi interventi, coniato nuovi criteri di competenza speciale per una materia che non vi è dubbio si distingua da quella elettivamente contrattuale, stima il Collegio di dover valorizzare i principi di ragionevolezza espressi dal giudice costituzionale attraverso la sentenza numero 169 del 2008 e, per l’effetto, escludere[1], per i procedimenti instaurati ex articolo 710 c.p.c., la competenza del Tribunale innanzi al quale sia stata definita la separazione giudiziale o consensuale allorquando nel medesimo circondario non sia stanziata la residenza di parte convenuta -Rilevato che tale è la situazione nella fattispecie concretamente integratasi, per cui dovrà essere ravvisata la competenza del Tribunale di Varese in quanto foro circondariale della parte convenuta quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione il Tribunale provvede come in dispositivo. In ragione dell’esito del presente giudizio, della contenuta durata della procedura, e nella ritenuta sussistenza dei motivi di cui al comma II dell’articolo 92 c.p.c., si dispone che le spese di lite siano interamente compensate tra le parti costituite. Ogni altra ed ulteriore questione, di rito e di merito, definitivamente assorbita. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe al numero /2012 V.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede -Dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore della competenza territoriale del Tribunale di Varese Spese di procedura interamente compensate tra le parti costituite. Rimanendo il criterio speciale previsto espressamente dall’articolo 709 ter, I comma ultima parte c.p.c. Tribunale del luogo di residenza del minore