Giusto il sequestro preventivo dell’immobile occupato abusivamente

La sussistenza di eventuali cause di giustificazione non esclude l’applicabilità della misura cautelare reale del sequestro preventivo. D’altronde la libera disponibilità dell’immobile comporterebbe un aggravamento o una protrazione delle conseguenze del reato, che il sequestro preventivo mira invece a congelare.

Il caso. Due indagati del reato di invasione e occupazione di un edificio di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari ricorrevano per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce, che confermava il sequestro preventivo dell’immobile disposto dal GIP. L’invocato stato di necessità A sostegno della loro tesi difensiva, gli indagati introducevano un elemento afferente il merito della responsabilità penale, sostenendo come fosse documentato lo stato di assoluta indigenza in cui versavano, tale da averli costretti ad occupare l’immobile per la necessità di evitare un danno maggiore alla loro esistenza e salute. In sostanza, invocavano lo stato di necessità che, secondo la tesi difensiva, avrebbe non solo giustificato l’occupazione, ma che avrebbe potuto determinare una revoca del provvedimento cautelare disposto. non opera per le misure cautelari reali. La Suprema Corte esamina la censura, ma la rigetta perché, nel silenzio della legge, non può applicarsi la regola - prevista dall’articolo 273 comma 2 c.p.p. per le sole misure cautelari personali - che stabilisce che nessuna misura personale può essere disposta quando il fatto è compiuto in presenza di una causa di giustificazione, quale appunto l’invocato stato di necessità. Verifica delle sole condizioni di legittimità della misura. Alla Cassazione è permesso solo controllare che sussistano le condizioni di legittimità della misura cautelare reale, ma non le è consentito entrare nel merito della questione sostanziale, concernente la responsabilità degli indagati. Ne segue che la sua indagine deve fermarsi a valutare se la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, arrestandosi di fronte ai tentativi di costringerla ad addentrarsi in analisi anticipate e non consentite riguardo la colpevolezza degli indagati. Quello che conta è solo che la misura sia stata disposta secondo la legge. L’ordinanza impugnata e l’esame del periculum in mora. Quanto al requisito del periculum in mora , l’ordinanza censurata - evidenzia la Cassazione - non manca di argomentare come la libera disponibilità dell’immobile in questione da parte degli indagati, laddove non fosse disposto e mantenuto il sequestro preventivo, comporterebbe un aggravamento od una protrazione delle conseguenze del reato commesso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 novembre 2011 – 28 febbraio 2012, numero 7722 Presidente Pagano – Relatore Fiandanese Svolgimento del procedimento Il Tribunale di Lecce, con ordinanza in data 17 maggio 2011, confermava, in sede di riesame di misura cautelare reale, il decreto del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 19 aprile 2011 di sequestro preventivo di immobile di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari nel procedimento a carico di B.C. e Br.Gi. , sottoposti ad indagini in relazione al reato di cui agli articolo 633 e 639 bis c.p Propone ricorso per cassazione il difensore degli indagati, deducendo i seguenti motivi 1 inosservanza o erronea applicazione degli articolo 43, 633 e 639 bis c.p., in quanto non sussisterebbe nel caso di specie il requisito richiesta dalla norma incriminatrice contestata dell'arbitrarietà dell'invasione dell'immobile, poiché gli indagati erano assegnatari di un alloggio IACP del quale erano stati spogliati con l'inganno e la forza nell'assoluta indifferenza dell'IACP. 2 inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 54 c.p. in relazione agli articolo 213, 321 e 324 c.p.p., in quanto la documentazione esibita dimostrerebbe lo stato di assoluta indigenza degli indagati che li avrebbe costretti alla condotta contestata per la necessità di evitare un danno maggiore allo loro esistenza e salute errato, inoltre, sarebbe l'assunto del provvedimento impugnato che la verifica della sussistenza della causa di giustificazione sarebbe incompatibile con la cognizione sommaria del riesame. 3 inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 321 c.p.p., in quanto non sussisterebbero le condizioni di applicabilità del sequestro preventivo e, in particolare, il Tribunale non avrebbe giustificato la sussistenza del periculum in mora. Motivi della decisione I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Con riferimento al primo motivo di ricorso, di cui all'elencazione in premessa, l'ordinanza impugnata ha chiarito che i due indagati hanno abusivamente occupato un alloggio già assegnato ad altra persona, poi deceduta, e ha correttamente rilevato che è del tutto irrilevante la circostanza che nel lontano 1983 il B. sia stato assegnatario di un altro alloggio del cui possesso sarebbe stato spogliato. Se queste sono le circostanze di fatto non è ravvisabile alcuna violazione di legge, ma solo una diversa valutazione dei fatti stessi non consentita in questa sede di legittimità, per di più con riferimento a misure cautelari reali articolo 325, comma 1, c.p.p. . Per quanto concerne la sussistenza della dedotta causa di giustificazione, se è vero che, in tema di misure cautelari personali, ai sensi dall'articolo 273, comma 2, cod. proc. penumero , nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, l'applicabilità di una analoga normativa con riferimento alle misure cautelari reali, in assenza di espressa previsione di legge, deve tenere conto dei limiti imposti al Tribunale in sede di riesame, nel senso che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare reale da parte del tribunale del riesame non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale per tutte Sez. U, numero 7 del 23/02/2000, Bocedi, Rv. 215840 . Inoltre, anche questa Corte deve pronunciarsi nei limiti della violazione di legge articolo 325, comma 1, c.p.p. - È evidente, pertanto, che una causa di giustificazione può rilevare nell'ambito del procedimento relativo a misure cautelari reali solo se la sua sussistenza possa affermarsi con un ragionevole grado di certezza. Anche sulla sussistenza del periculum in mora 1^ordinanza impugnata, espressamente pronunciandosi sul punto, afferma che la libera disponibilità da parte degli indagati dell'immobile in questione comporterebbe un aggravamento o una protrazione delle conseguenze del reato commesso. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.