Chiede la precisazione delle conclusioni senza l'ammissione delle prove: il cliente va risarcito

Il cliente deve essere guidato e indirizzato dall'avvocato per valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale. La mancata indicazione al giudice delle prove indispensabili è di per sé manifestazione di negligenza del difensore.

Oggettivamente colposo e irresponsabile . Così viene tacciato dalla Cassazione con la sentenza numero 8312 del 12 aprile il comportamento del difensore che, in una causa di risarcimento dei danni da incidente stradale, chieda al giudice di fissare la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza aver dato corso alle prove sulle modalità del fatto e sulla responsabilità, nonché sull'entità dei danni.Mancata prova, soccombenza certa. L'avvocato, nell'ambito delle competenze specifiche dell'attività professionale e dei doveri di diligenza, dovrebbe essere ben consapevole che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza.Inutile decorso termine d'impugnazione della sentenza. Ancor più grave negligenza è l'omessa comunicazione al cliente dell'avvenuta notificazione della sentenza di condanna, fino a far decorrere il termine per impugnare. Innegabile la responsabilità professionale conseguente.Il caso. In una causa di risarcimento danni da sinistro stradale, il danneggiato si rivolge a un legale per la richiesta di risarcimento, ma l'avvocato, respinta la proposta della compagnia assicuratrice di controparte, chiede la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza chiedere l'ammissione delle prove. Da qui il rigetto della domanda con la condanna del cliente al pagamento delle spese processuali. Come se non bastasse, l'avvocato omette anche di informare il cliente della sentenza notificata presso il suo studio, lasciando decorrere il termine per l'impugnazione.L'uomo agisce contro il difensore per il risarcimento dei danni da responsabilità professionale, ma la domanda viene respinta sia dal Giudice di Pace che dal Tribunale. La Corte Suprema ribalta il verdetto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 febbraio - 12 aprile 2011, numero 8312Presidente Petti - Relatore LanzilloSvolgimento del processoCon sentenza numero 4525/2008 il Tribunale di Torino - confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Torino - ha respinto la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale, proposta da S P. contro l'avv. C.C. , per l'importo di Euro 2.145,70.Il P. propone quattro motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.L'intimato non ha depositato difese.Motivi della decisione1.- Il ricorrente ha addebitato al suo ex difensore i seguenti comportamenti a in una causa di risarcimento dei danni per l'importo di Euro 700,00, promossa per suo conto contro la s.p.a. Amiat, a seguito del tamponamento della sua autovettura da parte di un furgone di proprietà della convenuta, l'avv. C. - dopo avere respinto un assegno di Euro 600,00, offerto in risarcimento dalla compagnia assicuratrice della convenuta - ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, senza chiedere l'ammissione delle prove ne è seguito il rigetto della domanda, con la condanna del P. al pagamento delle spese processuali b l'avv. C. ha omesso di informare il cliente che la sentenza di condanna era stata notificata presso il suo studio dalla controparte, lasciando decorrere il termine per l'impugnazione dopodiché ha notificato al cliente atto di precetto per il pagamento del compenso professionale.Il Tribunale - come già il GdP - ha respinto la domanda di risarcimento dei danni con la motivazione che il P. non ha dimostrato di avere fornito al difensore i nomi dei testimoni che il C. aveva comunicato al cliente il dispositivo della sentenza, dopo avere ricevuto la comunicazione di cancelleria, e che l'omessa notizia della notificazione della sentenza è irrilevante, poiché non vi erano motivi per impugnare.1.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli articolo 1218, 1453 e 2697 cod. civ. con riferimento all'addebito sub a , il ricorrente rileva che trattandosi di responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi inerenti al mandato professionale - l'onere di fornire la prova liberatoria da responsabilità era a carico dell'inadempiente non a carico del cliente danneggiato.Fa presente che nell'atto di citazione redatto per suo conto dal C. erano contenuti i capitoli di prova sulla dinamica dell'incidente e sull'entità dei danni ed era indicato un testimone, con richiesta di termine fino all'apertura dell'udienza di prove e/o escussione testi per indicarne altri, con autorizzazione al deposito di lista testimoniale che l'avv. C. , dopo avere disertato la prima udienza ed avere respinto l'offerta transattiva, all'udienza successiva avrebbe dovuto chiedere l'ammissione dei capitoli di prova con termine per l'indicazione dei testi, e non chiedere la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni avrebbe dovuto poi egli stesso dimostrare di non avere potuto agire in tal senso per fatto a lui non imputabile, fornendo la prova liberatoria da responsabilità.2.- Con il secondo motivo ripropone le medesime doglianze di violazione di legge e vizi di motivazione, sul rilievo che - anche a prescindere dalla comunicazione da parte del cliente dei nomi dei testimoni - l'avvocato avrebbe potuto e dovuto assumere altre iniziative per acquisire i dati mancanti, tramite domanda di esibizione ai sensi dell'articolo 210 cod. proc. civ. dei documenti contenenti l'indicazione del nome del conducente dell'automezzo investitore.1.1.- Il primo motivo è manifestamente fondato.Il comportamento del difensore che, in una causa di risarcimento dei danni da incidente stradale, chieda fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni senza avere dato corso alle prove sulle modalità del fatto e sulla responsabilità, nonché sull'entità dei danni, è oggettivamente colposo ed irresponsabile.Rientra infatti nell'ambito delle competenze specifiche dell'attività professionale e dei doveri di diligenza a cui tale attività deve essere improntata, a norma degli articolo 1176, 1 e 2 comma, e 2236 cod. civ., la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza. Il difensore deve essere altresì consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo natura dei documenti e delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa possibilità o meno di raggiungere l'obiettivo con gli elementi di cui dispone, ecc Sotto tutti questi aspetti egli deve essere guidato e indirizzato dall'avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale cfr. sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 30 luglio 2004 numero 14597 Cass. civ. Sez. 3, 20 novembre 2009 numero 24544, fra le tante .Tale essendo il quadro di riferimento, la mancata indicazione al giudice delle prove indispensabili per l'accoglimento della domanda è di per sé manifestazione di negligenza del difensore, salvo che egli dimostri di non avere potuto adempiere per fatto a lui non imputabile articolo 1218 cod. civ. , o di avere svolto tutte le attività che nella particolare contingenza gli potevano essere ragionevolmente richieste allo scopo articolo 1176 cod. civ. .Nella specie, pertanto, non era onere del P. dimostrare di avere fornito al difensore la lista dei testimoni, come ha erroneamente ritenuto la sentenza impugnata, ma era onere dell'avvocato dimostrare di avere sollecitato al cliente la suddetta comunicazione, in tempo utile per poterla utilizzare in giudizio. In mancanza, quanto meno dimostrare di avere chiesto al giudice la fissazione del termine per provvedere all'indicazione, secondo l'istanza già formulata nell'atto di citazione se non anche le ragioni per cui ha respinto un'offerta transattiva della controparte che copriva quasi l'intero ammontare chiesto in risarcimento dei danni, in una situazione in cui riteneva di non disporre di alcuna prova a fondamento della domanda .La motivazione della sentenza impugnata è del tutto inidonea a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria, non avendo il convenuto inadempiente offerto la prova liberatoria da responsabilità.1.2.- Le censure di cui al secondo motivo risultano assorbite.2.- Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente denuncia ancora violazione degli articolo 1218 e 1176 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, nel capo in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante il fatto che l'avv. C. non abbia comunicato al P. il fatto che la sentenza di rigetto delle sue domande gli era stata notificata, fino a lasciare inutilmente decorrere il termine per l'impugnazione. Fa presente fra l'altro che il Tribunale non ha preso in esame la circostanza, da lui prospettata, che la sentenza non impugnata era censurabile per non avere applicato la presunzione di uguale responsabilità dei due conducenti, di cui all'articolo 2054, 2 comma, cod. civ., a fronte dell'impossibilità di ricostruire le precise modalità dell'incidente.2.1.- I motivi sono fondati.È indubbio che l'omessa comunicazione al cliente dell'avvenuta notificazione della sentenza di condanna, fino a far decorrere il termine per impugnare, costituisce grave negligenza e fonte di innegabile responsabilità professionale cfr. fra le tante, anche nel caso di sostituzione del difensore, Cass. civ. Sez. 2, 12 ottobre 2009 numero 21589 .Il rigetto della domanda - che nella sostanza si fonda sull'asserita inesistenza del danno - avrebbe dovuto essere ampiamente motivato, prendendo in esame le censure prospettate dal ricorrente e specificando le ragioni per cui l'eventuale impugnazione non avrebbe potuto avere alcun successo.La sentenza impugnata si è limitata ad affermare che non vi erano motivi sufficienti a rendere accoglibile un'impugnazione, sia in fatto sia in diritto .Trattasi di affermazione apodittica, equivalente alla totale carenza di motivazione sul punto.4.- In accoglimento del primo, terzo e quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, affinché decida la controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati e con congrua e logica motivazione.5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.P.Q.M.La Corte di cassazione accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, il quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.