Le auto parcheggiate prendono fuoco: l'assicurazione paga i danni

La sosta dell'auto in un'area pubblica rientra nel concetto di circolazione stradale e la RC obbligatoria copre anche i danni derivati da un incendio dei veicoli parcheggiati.

Anche la sosta di un veicolo a motore in area pubblica integra gli estremi della fattispecie circolazione stradale e, pertanto, l'assicurazione obbligatoria copre i danni derivanti da un incendio di auto parcheggiate. È il principio che viene ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 15392 del 13 luglio.La fattispecie. Il proprietario di un'autovettura chiedeva alla compagnia assicuratrice il risarcimento dei danni derivati da un incendio di veicoli parcheggiati. Mentre in primo grado la richiesta veniva accolta, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice d'appello, riformava la sentenza ed escludeva l'applicabilità della disciplina sulla circolazione stradale e, quindi, sull'assicurazione obbligatoria, in quanto le vetture coinvolte nell'incendio erano ferme, parcheggiate. L'automobilista contestava tale assunto, ricorrendo in cassazione.La sosta del veicolo è equiparata al concetto di circolazione. Il Collegio accoglie il ricorso, enunciando quello che deve considerarsi un principio ormai pacifico in tema di RC Auto, la sosta di veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata, integra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504 c.c. e della l. numero 990/69 come modificata dal d. lgs. numero 209/05 , il concetto di circolazione. L'assicuratore risponde anche dei danni derivanti dall'incendio di auto parcheggiate. Pertanto, i danni derivati a terzi da un incendio di veicoli in sosta nelle aree pubbliche citate devono essere risarciti dall'assicuratore, salvo che l'evento dannoso sia stato determinato da una causa autonoma, quale ad esempio il caso fortuito.La sentenza impugnata, che ha risolto la controversia in maniera contraria rispetto a questa consolidata giurisprudenza di legittimità, viene cassata, con rinvio a un diverso giudice del Tribunale, per una nuova decisione conforme al principio di diritto richiamato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 giugno - 13 luglio 2011, numero 15392Presidente Morelli - Relatore CarluccioSvolgimento del processo1. Il Tribunale di Lecce, in persona del GOT, riformava la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, che aveva condannato, in favore di P. R., la Nuova Tirrena spa, quale società assicuratrice di M. R. R. per la responsabilità da circolazione stradale, al risarcimento del danno conseguente ad un incendio di autoveicoli parcheggiati.In particolare il giudice di secondo grado, in accoglimento dell'appello proposto dalla Assicurazione, riteneva non applicabile la disciplina della legge 24 dicembre 1969, numero 990 relativa alla circolazione stradale, stante la situazione di quiete delle autovetture, ed essendo stati coinvolti i mezzi solo accidentalmente, ed inoltre, riteneva totalmente estranea all'evento la R. Ordinava la restituzione degli importi liquidati dal primo giudice.2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Pasquale Ruggiero, con un unico motivo.La Nuova Tirrena spa e M. R. R., ritualmente intimati, non hanno svolto difese.Motivi della decisione1. Il collegio ha disposto l'adozione di una motivazione semplificata.2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge numero 990 del 1969 e insufficiente motivazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui esclude l'incendio di un veicolo, in situazione di arresto e di sosta, dal concetto di circolazione stradale ai fini della assicurazione obbligatoria, contrariamente alla giurisprudenza di legittimità.3, Il ricorso è manifestamente fondato.La Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui %& lt %& lt La sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2054 cod. civ. e dell'articolo 1 della legge numero 990 del 1969 ed ora dell'articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 , anch'essa gli estremi della fattispecie circolazione , con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso.& gt & gt da ultimo Cass. 11 febbraio 2010, numero 3108 .La sentenza impugnata ha risolto la questione di diritto In modo totalmente difforme dalla giurisprudenza consolidata di legittimità.Deve, pertanto, essere cassata, con rinvio a Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, che deciderà la controversia applicando il suddetto principio di diritto e liquiderà le spese anche del giudizio di cassazione.P.Q.M.La Corte di Cassazioneaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.