L’appaltatore si occupa della mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro: l’interposizione di manodopera è fittizia

L’illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della legge numero 1369 del 1960, sussiste nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, lasciandosi all’appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto retribuzione, assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro , ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza numero 18922, depositata il 5 novembre 2012. Il divieto di interposizione di manodopera continua ad applicarsi ai rapporti di lavoro anteriori al d.lgs. 276/2003. Alla fattispecie che ha dato origine alla pronuncia in commento, è stata ritenuta applicabile, ratione temporis , la legge numero 1369/1960, stante la mancanza di efficacia retroattiva della normativa abrogatrice di quest’ultima articolo 85, d.lgs. numero 276/2003, attuativo della legge numero 30/2003, c.d. Legge Biagi . Come è noto, la legge numero 1369/1960 stabiliva il divieto di tutte le forme interposizione nelle prestazioni di lavoro in base all’articolo 1 della suddetta legge, era «vietato all’imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono». Questa disciplina, dopo aver subito una prima significativa deroga ad opera della legge numero 197/1997, è stata definitivamente abrogata dal d.lgs. numero 276/2003, che ha contestualmente introdotto norme in tema di somministrazione di lavoro, appalto di servizi e distacco dei lavoratori. La normativa vigente, comunque, non legittima ogni forma di interposizione nelle prestazioni di lavoro, essendo vietate, tra l’altro, la somministrazione di lavoro fraudolenta cioè, la somministrazione posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo , lo pseudo-appalto il quale, pur deducendo formalmente in contratto l’esecuzione di un’opera o di un servizio, nasconde una mera fornitura di manodopera , nonché, in ogni caso, secondo la disposizione generale di cui all’articolo 1344 c.c., il contratto in frode alla legge cioè il contratto che costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di norme imperative . Non basta la sola gestione amministrativa del rapporto di lavoro per escludere l’interposizione fittizia. La pronuncia in commento si pone in continuità con l’orientamento ermeneutico, più volte espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui l’illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della legge numero 1369 del 1960, sussiste nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, permanendo, in capo alla società appaltatrice, meri compiti di gestione amministrativa del rapporto retribuzione, assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro , ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo cfr., ex plurimis, Cass. nnumero 12363/2003 14996/2005 18281/2007 11720/2009 15508/2009 15509/2009 17444/2009 17755/2009 7898/2011 19920/2011 . In questi casi, il rapporto intercorso formalmente tra il lavoratore e la società appaltatrice deve considerarsi, ex articolo 1, l. numero 1369/1960, come intercorrente tra il lavoratore e la società appaltante. La Cassazione conferma i tradizionali indici dell’interposizione fittizia di manodopera. La Suprema Corte ha ritenuto correttamente motivata la pronuncia del giudice di merito, che, in presenza di una serie di circostanze, ha dichiarato la sussistenza un’illecita interposizione di manodopera. In particolare, tale fattispecie ricorre quando le mansioni svolte dal lavoratore si sono sostanziate in un servizio indispensabile per il regolare funzionamento dell’attività dalla società appaltante la società appaltatrice, attesa l’inconsistenza di un’autonomia organizzativa diversa dal fattore lavoro, si limita, in buona sostanza, ad assicurare la gestione amministrativa del rapporto, ma, per il resto, il governo della complessiva attività produttiva, nella quale si inserisce la prestazione lavorativa, risulta di esclusiva e diretta competenza della società appaltante la società appaltante impartisce, tramite le proprie figure professionali, le disposizioni al lavoratore e fornisce a quest’ultimo l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa, i cui tempi e modi risultano conformati alle esigenze della società appaltante, senza nessuna seria e concreta possibilità per la società appaltatrice di ingerirsi la professionalizzazione dei dipendenti c.d. esternalizzati viene in concreto curata dalla società appaltante, non essendo in grado la società appaltatrice di approntare la necessaria manodopera specializzata o di organizzare i relativi corsi abilitanti. In presenza di tali circostanze, deve concludersi che la società appaltatrice non si assume il rischio d’impresa con riguardo alle prestazioni in concreto affidate al lavoratore rischio inteso in relazione alla gestione dei mezzi di produzione o del servizio e, cioè, attinente all’organizzazione concreta delle prestazioni, alla direzione effettiva del personale, alla scelta delle modalità di lavoro in modo da garantirne l’efficienza e l’economicità.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 ottobre - 5 novembre 2012, numero 18922 Presidente Miani Canevari – Relatore Bandini Svolgimento del processo Con sentenza del 15.3 - 9.6.2006, la Corte d'Appello di Cagliari, in riforma della pronuncia di prime cure, dichiarò che tra A.L. e la Trenitalia spa già Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi per azioni era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento nel 5 livello CCNL dei ferrovieri, a decorrere dal 1 maggio 1994, e condannò la Trenitalia spa al pagamento, dalla stessa data, delle differenze retributive tra quanto percepito dalle imprese appaltataci alle cui dipendenze l'A. aveva lavorato Manutencoop s. coop. a r.l. e Aristea s. coop. a r.l., già Coop Cam e quello che le sarebbe spettato quale dipendente della Ferrovie dello Stato spa. La Corte territoriale, premessa l'applicabilità alla fattispecie, ratione temporis , della legge numero 1369/60, stante la mancanza di efficacia retroattiva della normativa abrogatrice di quest'ultima articolo 85 dl.vo numero 276/03, attuativo della legge numero 30/03 , sulla scorta di quanto risultante dal contratto d'appalto e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite, ritenne a sostegno del decisum , per ciò che ancora qui specificamente rileva, quanto segue le mansioni a cui l'A. era stata adibita quale piazzalista o addetto al piazzale si erano sostanziate in un servizio indispensabile per il regolare funzionamento delle operazioni del trasporto merci ferroviario le società appaltataci, attesa l'inconsistenza di un'autonomia organizzativa diversa dal fattore lavoro, si erano limitate, in buona sostanza, ad assicurare la gestione amministrativa del rapporto, ma, per il resto, il governo della complessiva attività di trasporto merci, nella quale si inserisce l'assistenza al piazzale, era stata di competenza esclusiva e diretta della società Ferrovie dello Stato spa tramite le proprie figure professionali capo gestione e veicolista , la Ferrovie dello Stato spa non solo aveva impartito le disposizioni all'A. , ma le aveva fornito altresì l'attrezzatura per la propria attività lavorativa, i cui tempi e modi risultavano conformati alle esigenze della società ferroviaria, senza nessuna seria e concreta possibilità per la società appaltatrice di ingerirsi ciò portava a ritenere, nella specie, la sussistenza dell'ipotesi di interposizione di manodopera vietata, perché, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la dimostrazione del ruolo meramente fittizio delle società appaltatrici era data dal fatto che la professionalizzazione dei dipendenti c.d. esternalizzati veniva in concreto curata dalla Ferrovie dello Stato spa, in quanto le appaltatrici non erano in grado di approntare neppure la necessaria manodopera specializzata o di organizzare i relativi corsi abilitanti l'attività di piazzalista non configurava perciò un servizio a sé stante, suscettibile di una valutazione autonoma, in quanto si trattava di un'attività integralmente inserita nell'ambito del servizio di trasporto ferroviario, al quale era intrinsecamente collegata doveva allora concludersi che né la Aristea, né la Manutencoop, avevano mai assunto il rischio d'impresa con riguardo alle prestazioni lavorative in concreto affidate all'A. , rischio inteso in relazione alla gestione dei mezzi di produzione o del servizio e, cioè, attinente all'organizzazione concreta delle prestazioni, alla direzione effettiva del personale, alla scelta delle modalità di lavoro in modo da garantirne l'efficienza e l'economicità da tutto ciò conseguiva che il rapporto intercorso formalmente tra l'appellante e le società appaltatrici doveva considerarsi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, numero 1369, come intercorrente tra la lavoratrice e la Ferrovie dello Stato spa, oggi Rete Ferroviaria Italiana spa. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Rete Ferroviaria Italiana spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su ire motivi. L'intimata A.L. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articolo 1 e ss legge numero 1369/60 e del CCNL 12.3.1992 per gli addetti ai servizi in appalto delle Ferrovie dello Stato, nonché vizio di motivazione, deducendo che, poiché nel predetto CCNL sono indicati profili e mansionari che offrono un panorama esaustivo di tutti i servizi appaltabili, ivi compresi quelli della gestione del trasporto ferroviario, le OO.SS. ne avevano rilevato la “ perfetta legalità e correttezza , il che doveva orientare verso una soluzione di legalità presunta per conseguenza il controllo giudiziale poteva limitarsi soltanto alle ragioni che giustificano l'appaltabilità dei servizi e non poteva estendersi a sindacare nel merito le valutazioni e le scelte tecniche, organizzative e produttive spettanti all'utilizzatore. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articolo 1362 e 1363 cc e degli articolo 1 e ss legge numero 1369/60, nonché vizio di motivazione, deducendo che il contratto d'appalto e gli allegati dimostravano che, sebbene costituenti un unicum inscindibile, i servizi oggetto del contratto stesso erano molteplici e svariati, cosicché l'eventuale sindacato giudiziale avrebbe dovuto svilupparsi in relazione a tale unità e complessità , facendone discendere il riscontro dell'assunzione complessiva del rischio d'impresa ed il possesso di un'adeguata struttura organizzativa in capo alle appaltatrici. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2697 cc, nonché vizio di motivazione, deducendo che le prove acquisite non avevano dimostrato la sussistenza di un'interscambiabilità dell'A. con il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato spa, ed avevano al contrario evidenziato che quest'ultimo esplicava mansioni differenti rispetto a quelle dei lavoratori dipendenti dalle società appaltatrici, osserva inoltre la ricorrente che nessun potere dispositivo e disciplinare era stato mai esercitato dalla Ferrovie dello Stato spa nei confronti del personale delle società appaltatrici e che il controllo dell'appaltante era legittimato dalla distinzione tra risultato dell'attività prestata dall'appaltatrice e modalità del suo svolgimento lo stesso contratto d'appalto aveva inoltre previsto la possibilità che attrezzature e macchinari dell'appaltante venissero dati in uso alle imprese appaltatrici la partecipazione ai corsi organizzati dalle Ferrovie non smentiva poi la natura imprenditoriale delle società appaltatrici ed era giustificato nello scrupolo di queste ultime di esigere la prestazione nel rispetto delle misure di sicurezza. 2. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato riportato in ricorso il contenuto della normativa contrattuale collettiva dalla quale, in tesi, dovrebbe desumersi che anche le mansioni in concreto espletate dall'A. erano state oggetto di espressa considerazione. Per completezza di motivazione, stante il carattere assorbente del rilievo che precede, deve comunque osservarsi che l'eventuale contemplazione di siffatte mansioni nelle pattuizioni contrattuali non potrebbe in alcun caso limitare il riscontro giudiziale della effettiva legittimità dell'attività appaltata, posto che la contraria tesi - peraltro priva di sostegno normativo - porterebbe ad elidere il principio della nullità del contratto, o di sue clausole, per contrarietà a norme imperative articolo 1343 cc , quali indubbiamente sono quelle della legge numero 1369/60 in tema di divieto di intermediazione di manodopera. 3. Il secondo motivo è infondato, poiché oggetto della causa è proprio l'accertare se i requisiti di un appalto lecito siano o meno riscontrabili in relazione all'attività effettivamente espletata dall'A. , essendo per contro irrilevante, ai fini del decidere, che tali requisiti possano, almeno in astratto, sussistere con riferimento al contenuto delle altre attività oggetto dell'appalto. 4. Quanto al terzo motivo deve anzitutto rilevarsi come la Corte territoriale non abbia deciso sulla base dei principi di ripartizione dell'onere probatorio, ma, piuttosto, facendo applicazione del principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro cfr, ex plurimis , Cass., nnumero 5126/2000 2285/2006 25028/2008 739/2010 , onde si appalesa insussistente la denunciata violazione dell'articolo 2697 cc. 4.1 La doglianza all'esame si risolve quindi nella prospettazione di una diversa lettura delle emergenze istruttorie, dalla quale, secondo la ricorrente, dovrebbe desumersi la legittimità dell'appalto con riferimento alla asserita autonomia organizzativa delle società appaltatrici e all'attività espletata dall'A. . Un siffatto riesame non è tuttavia consentito in questa sede di legittimità, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti con la conseguenza che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione cfr, ex plurimis, Cass., SU, nnumero 5802/1998 13045/1997 Cass., nnumero 824/2011 13783/2006 11034/2006 4842/2006 8718/2005 15693/2004 2357/2004 12467/2003 16063/2003 3163/2002 13359/1999 1198/1997 3547/1994 534/1982 . Nel caso all'esame la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici, il che esclude la fondatezza, sotto il profilo del preteso vizio di motivazione, delle doglianze svolte. 4.2 La Corte territoriale, inoltre, ha tratto dalla compiuta disamina del materiale probatorio conclusioni conformi all'orientamento ermeneutico più volte espresso da questa Corte sovente proprio in controversie relative ad appalti della Ferrovie dello Stato spa , secondo cui l'illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della legge numero 1369 del 1960, sussiste nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, lasciandosi all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto retribuzione, assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro , ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo cfr, ex plurimis , Cass., nnumero 12363/2003 14996/2005 18281/2007 11720/2009 15508/2009 15509/2009 17444/2009 17755/2009 7898/2011 19920/2011 . 4.3 Anche il motivo all'esame, nei distinti profili in cui si articola, va quindi disatteso. 5. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 4.040,00 quattromilaquaranta , di cui Euro 4.000,00 quattromila per compenso, oltre accessori come per legge.