La riscossione mediante ruolo ed emissione di cartella esattoriale

Nessuna norma impedisce all’ente previdenziale di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l’ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21239, depositata l’8 ottobre 2014. Il caso. La controversia riguarda una complessa vicenda, già arrivata in Cassazione, legata all’opposizione a una cartella esattoriale, in favore dell’INAIL a titolo di mancato pagamento di rate premio. Dinnanzi alla Corte di Cassazione, l’INAIL impugna adesso la sentenza della Corte d’Appello emessa a seguito di rinvio, che aveva ritenuto fondata l’eccezione di giudicato, atteso che la cartella esattoriale opposta parzialmente coincideva nel credito per il premio assicurativo con l’ordinanza di ingiunzione, più le sanzioni, gli interessi di mora ed altri accessori. Riscossione mediante iscrizione a ruolo. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’articolo 24, comma 1, del d.lgs. numero 46/1999 recante la riforma della riscossione , nel prevedere che sono iscritti a ruolo i contributi o premi dovuti agli agenti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive, individua specificamente quali sono i crediti degli enti previdenziali sottoposti al regime dell’iscrizione a ruolo e fissa una specifica disciplina della materia. Essa pertanto è complementare rispetto alla disposizione di carattere generale contenuta nell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo, rispetto alla quale pone una regolamentazione specifica relativa agli enti previdenziali Cass., numero 5680/11 . Ciò premesso, la Corte di Cassazione afferma che nessuna norma impedisce all’ente previdenziale di scegliere, di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l’ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale Cass., numero 10991/08 . Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’opposizione alla cartella esattoriale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 maggio – 8 ottobre 2014, numero 21239 Presidente Stile – Relatore Tricomi Svolgimento del fatto 1. La Corte d'Appello di Cagliari, con la sentenza numero 56 del 2007 accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto dall'INAIL, contro la società Petrotech srl, in ordine alla sentenza emessa il 5 giugno 1998 dal Pretore Sassari. Accoglieva per quanto di ragione l'opposizione proposta dalla Petrotech srl avverso la cartella esattoriale numero che per l'effetto annullava. Condannava la Petrotech spa a pagare all'INAIL la complessiva somma di Euro 11.269,32 con interessi legali. 2. Occorre premettere che la Petrotech spa aveva proposto opposizione avverso la cartella di pagamento emessa, per la complessiva somma di L. 52.049.010, in favore dell'INAIL a titolo di mancato pagamento di rate premio, oltre somme aggiuntive e spese. L'opponente assumeva di non dovere alcunché avendo già regolato la propria posizione contributiva usufruendo del condono di cui al di numero 103 del 1991. L'INAIL, nell'opporsi, deduceva che tra le parti pendeva altro giudizio -opposizione a ordinanza ingiunzione - per l'accertamento degli stessi fatti sui quali si fondava la cartella esattoriale, chiedendo la riunione delle cause. Il Pretore accoglieva l'opposizione con sentenza 5 giugno 1998, atteso che l'INAIL non aveva fornito la prova del proprio diritto a riscuotere le somme richieste. L'Appello proposto dall'INAIL veniva rigettato dal Tribunale di Sassari. 3. La Corte di cassazione, dinanzi a cui proponeva ricorso l'INAIL, con la sentenza numero 4331 del 2005 annullava la sentenza del Tribunale Sassari affermando “Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Il fatto posto a base della ordinanza ingiunzione decisa dal Pretore con la sentenza sulla quale è fondata l'eccezione di giudicato dell'INAIL è costituito dalla mancata regolazione del premio assicurativo per il periodo 1 gennaio 1987 - 30 aprile 1987, lo stesso per il quale nelle more del giudizio è stata emessa la cartella esattoriale poi opposta con il ricorso che ha dato luogo alla presente controversia. In tale situazione l'omesso esame dell'eccezione da parte del Tribunale vizia in modo decisivo la sentenza e ne determina la cassazione, con rinvio ad altro giudice d'appello per l'esame della eccezione e con assorbimento degli altri profili del motivo di ricorso”. Detta eccezione era l'eccezione di giudicato formulata con riferimento alla sentenza 5 giugno 1998 del Pretore di Sassari che aveva respinto l'opposizione della Petrotech contro l'ordinanza ingiunzione numero 10916/90 del 7 ottobre 1990 relativa al pagamento del premio per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 1987, ordinanza che costituiva il fondamento del credito dell'Istituto posto in riscossione con la cartella esattoriale. 4. La Corte di Appello di Cagliari con la sentenza emessa a seguito di rinvio, oggi impugnata per cassazione, ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato, atteso che la cartella esattoriale opposta parzialmente coincideva importo leggermente inferiore nel credito per il premio assicurativo con l'ordinanza ingiunzione, più le sanzioni, gli interessi di mora ed altri accessori compenso di riscossione, spese postali, recupero diritti e IVA . Quindi, ad avviso del giudice di appello, la sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione aveva accertato con efficacia di giudicato la esistenza del credito dell'istituto assicurativo, con la conseguenza che la società Petrotech spa non poteva più mettere in discussione l'esistenza dei fatti costitutivi di detto credito da cui derivavano le sanzioni e gli accessori di cui ora veniva chiesto il pagamento. Tuttavia, proseguiva la Corte d'Appello l'opposizione della società era parzialmente fondata poiché l'INAIL che aveva già un titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ingiunzione, non poteva, per carenza di interesse, azionare per una seconda volta lo stesso credito. L'INAIL, pertanto aveva diritto solo alle somme ulteriori, esposte in cartella, rispetto al capitale costituito dal premio assicurativo e l'appello dell'Istituto poteva essere accolto solo parzialmente. 5. La sentenza d'appello emessa in sede di rinvio è impugnata dall'INAIL con il presente ricorso per cassazione articolato in tre motivi. 6. La società è rimasta intimata. 7. L'INAIL ha depositato memoria in prossimità dell'udienza. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cpc, per mancata corrisponderne tra chiesto e pronunciato, in relazione agli articolo 360, numero 3 e numero 4 cpc. Assume il ricorrente nel ripercorrere la motivazione della sentenza che la società Petrotech spa si era limitata a prospettare di non essere debitrice, ma non aveva mai contestato il diritto dell'INAIL a richiedere il proprio credito per l'intero, comprensivo sia delle rate di premio che delle somme aggiuntive, mediante la notifica della cartella esattoriale. Pertanto la Corte d'Appello avrebbe pronunciato ultra petita, non essendovi stata alcuna contestazione sulla possibilità di iscrivere a ruolo somme già portate da precedente ordinanza ingiunzione. 2. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione d.lgs. numero 46 del 1999 articolo 17, 21 e 24 , in relazione all'articolo 360, numero 3, cpc. Espone il ricorrente che la Corte d'Appello non ha tenuto conto del fatto che dopo l'entrata in vigore del d.lgs. numero 46 del 1999, la riscossione mediante ruolo ed emissione di cartella esattoriale è divenuto l'unico mezzo di recupero dei crediti da parte degli enti previdenziali, i quali sono stati privati della possibilità di agire tramite decreto ingiuntivo ed ingiunzione fiscale come in precedenza consentito. 3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia prospetto dalla parte, in relazione all'articolo 360, numero 5, cpc. Il ricorrente censura la ritenuta carenza di interesse da parte propria ad agire per la riscossione del credito in questione, atteso che esso Istituto aveva diritto di utilizzare la procedura dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella esattoriale e che tale procedura doveva essere necessariamente seguita, pena il rischio di perdere il diritto alla riscossione del credito in caso di mancata iscrizione. 4. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati e devono essere accolti. 4.1. Erroneamente la Corte d'Appello nell'esaminare l'eccezione di giudicato, secondo la statuizione enunciata da questa Corte nella sentenza numero 4331 del 2005 emessa tra le parti, ha ritenuto che l'INAIL non poteva avvalersi della cartella esattoriale per riscuotere la somma capitale, avendo già, rispetto alla stessa, un titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ingiunzione. 4.2. Il d. lgs. 26 febbraio 1999, numero 46, recante la riforma della riscossione, in attuazione della delega conferita dalla legge 28 settembre 1998, numero 337, nel suo ambito di operatività, ha ricompreso anche i crediti degli enti previdenziali. In precedenza, per il recupero coattivo dei propri crediti, gli enti previdenziali potevano avvalersi, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del d.l. 9 ottobre 1989, numero 338, conv. in legge 7 dicembre 1989, numero 389, del potere di ordinanza ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, numero 689, ovvero della possibilità di emettere ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, numero 639, o di richiedere decreti ingiuntivi, come previsto dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il citato articolo 2 del d.l. numero 389 del 1989, introdusse, per la prima volta, la facoltà per gli enti previdenziali di avvalersi, per la riscossione di crediti assistiti da titoli esecutivi secondo la definizione contenuta nei primi due commi del medesimo articolo 2 , del servizio centrale della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, numero 43, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 67 del decreto stesso, ammettendo, nel successivo comma 6, l'opposizione da parte dell'intimato da proporsi, nel termine perentorio di trenta giorni, nelle forme previste dagli articolo 442 e ss. cod. proc. civ 4.3. L'articolo 17, comma 1, del d.lgs. numero 46 del 1999, stabilisce, tra l'altro, che “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”. L'articolo 24, comma 1, del medesimo d.lgs. specifica che “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore”. 4.4. La disposizione di cui al citato articolo 24 ha superato il vaglio di costituzionalità Ed infatti il Giudice delle Leggi con l'ordinanza numero Ili del 2007 ha affermato che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale e non già formale assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. 4.5. Questa Corte, nell'esaminare le citate disposizione del d.lgs. numero 46 del 1999 ha affermato Cass., numero 5680 del 2011 che l'articolo 24, nel prevedere che sono iscritti a ruolo i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici . unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive individua specificamente quali sono i crediti degli enti previdenziali sottoposti al regime dell'iscrizione a ruolo e fissa una specifica disciplina della materia. Essa pertanto è complementare rispetto alla disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 17, rispetto alla quale pone una regolamentazione specifica relativa agli enti previdenziali. 4.6. Tanto premesso, questa Corte, con orientamento giurisprudenziale che si condivide e al quale si intende dare continuità, ha affermato Cass., numero 10991 del 2008 che nessuna norma impedisce all'ente previdenziale di scegliere di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale. 5. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione alla cartella esattoriale. 6. La controversia, che ha visto esiti diversi nei diversi gradi di giudizio, investe su una complessa disciplina normativa, intervenuta anche nella pendenza del giudizio, per cui si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le pari le spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione alla cartella esattoriale. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.