La violazione dell’obbligo, posto dall’articolo 330, comma 1, c.p.c., di eseguire la notificazione dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’articolo 160 c.p.c., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d’appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’articolo 291 c.p.c. – e non sanato dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 16801, depositata il 24 luglio 2014. Il caso. La vicenda nasce dall’impugnazione di una delibera condominiale con cui era stato nominato l’amministratore dello stabile. In primo grado, il Tribunale di Padova dichiarava la cessazione della materia del contendere, mentre in appello, la Corte di Venezia, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il condominio – rimasto contumace in secondo grado – a rifondere le spese di lite al condomino che aveva instaurato il giudizio. Il condominio ricorreva però in Cassazione sostenendo la nullità della notifica dell’atto di appello in quanto avvenuta non al domicilio eletto presso il procuratore in primo grado, bensì direttamente a mani dell’amministratore dello stabile. La decisione della Corte. L’unico motivo del ricorso in Cassazione e unica questione giuridica affrontata dalla Corte è proprio relativo alla nullità del giudizio di appello dovuta al fatto che la notifica dell’atto è stata effettuata alla parte personalmente nel caso di specie un condominio a mani del suo amministratore rimasta contumace per tutto il procedimento di secondo grado. Ai sensi dell’articolo 330, comma 1, c.p.c. l’impugnazione deve infatti essere notificata al domicilio eletto presso il procuratore della parte costituito nel giudizio di primo grado. Secondo costante giurisprudenza, l’inosservanza di tale disposizione determina una mera nullità sanabile ex tunc per effetto – solo – della costituzione in giudizio della parte alla quale la notifica era diretta in tal senso Cass. nnumero 20334/2004 e 8893/2004 . In mancanza di sanatoria, la nullità deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, il quale deve ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c Nel caso di specie, il ricorrente non poteva invocare nessuna sanatoria sulla base del principio del «raggiungimento dello scopo» per essere l’atto giunto comunque nelle mani dell’amministratore dello stabile. L’unica sanatoria possibile per le violazioni dell’articolo 330, comma 1, c.p.c. è infatti data dalla costituzione in giudizio della parte. Solo in questo modo essa rinuncia implicitamente all’eccezione e gli effetti della notifica sono “salvaguardati” ab origine . Nella fattispecie in esame il condominio era rimasto contumace nel giudizio di secondo grado e la nullità avrebbe dovuto essere rilevata anche d’ufficio dalla Corte d’Appello ex articolo 160 c.p.c Poiché è stata rilevata solo in sede di legittimità, la Cassazione ha correttamente dichiarato la nullità della notifica e, conseguentemente, dell’intero processo di secondo grado con rinvio “restitutorio” alla Corte d’appello in diversa composizione, dinanzi alla quale sarà possibile la riassunzione della causa nelle forme dell’articolo 392 c.p.c Dalla nullità della notifica dell’atto introduttivo del secondo grado è infatti conseguita la nullità dell’intero procedimento di appello, secondo la regola della propagazione delle nullità ai sensi dell’articolo 159 c.p.c. e gli Ermellini, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., hanno cassato la sentenza impugnata “restituendo” la controversia alla Corte territoriale in diversa composizione affinché celebri nuovamente il giudizio.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 25 giugno – 24 luglio 2014, numero 16801 Presidente Petitti – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che, pronunciando nel contraddittorio tra Z.G. ed il Condominio , il Tribunale di Padova, con sentenza in data 22 giugno 2010, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all'impugnazione della delibera di nomina dell'ing. M.S. amministratore del Condominio , ha annullato tutte le restanti delibere approvate dall'assemblea nella riunione del 22 dicembre 2007 e ha dichiarato compensate tra le parti le spese di lite che la Corte d'appello di Venezia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 maggio 2012, ha accolto l'appello della Z. , e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha condannato l'appellato Condominio - rimasto contumace nel giudizio di impugnazione - alla rifusione delle spese processuali del primo grado, ponendo a suo carico anche quelle di appello che per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il Condominio ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica a mezzo del servizio postale il 7 dicembre 2012 che, essendo la Z. rimasta in un primo tempo intimata, con ordinanza interlocutoria 27 novembre 2013, numero 26547, questa Corte - premesso che il ricorso per cassazione, avviato alla notifica a mezzo del servizio postale in data 7 dicembre 2012, è stato notificato a Z.G. nel domicilio eletto presso lo studio del procuratore e domiciliatario nel giudizio di appello, Avv. Giovanni Fabris, via Rampa Cavalcavia, numero 26/A, a Mastre e che la notifica non è andata a buon fine essendo il piego raccomandato ritornato al mittente con la dicitura trasferito , ma ciò non è dipeso da negligenza della parte notificante, che anzi ha dimostrato, attraverso la pertinente certificazione rilasciata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia, che l'Avv. Giovanni Fabris ha tuttora il proprio studio in Mestre alla Via Rampa Cavalcavia, numero 26/A - ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso alla parte personalmente, secondo il principio già espresso da questa Corte con la sentenza Sez. V 19 giugno 2009, numero 14309 che a tale incombente il Condominio ha provveduto notificando il ricorso in rinnovazione il 20 gennaio 2014 che l'intimata ha resistito con controricorso che il ricorso è stato nuovamente fissato per la trattazione in adunanza camerale sulla base della relazione del consigliere relatore ex articolo 380-bis cod. proc. civ Considerato che l'unico motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza derivata dalla nullità del procedimento di appello che il motivo è fondato che, infatti, dagli atti emerge che la notifica dell'atto di appello è stata effettuata alla parte personalmente - al Condominio in persona del suo amministratore pro tempore Mo.De. in omissis - anziché, come prescritto dall'articolo 330, primo comma, cod. proc. civ., presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado Avv. Paolo Alvigini, con studio in Padova, via Cavour, numero 13 che, poiché in appello il Condominio è rimasto contumace, la Corte di Venezia - come rilevato nella proposta di definizione ex articolo 380-bis cod. proc. civ. - avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notificazione e disporne la rinnovazione e ciò in continuità al principio secondo cui la violazione dell'obbligo, posto dall'articolo 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'articolo 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'articolo 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito Cass., Sez. Ili, 19 dicembre 2006, numero 27139 che non è pertinente il rilievo della controricorrente, secondo cui la notificazione dell'atto di appello avrebbe raggiunto il suo scopo per essere avvenuta a mani dell'amministratore del condominio, Mo.De. che, infatti, per costante giurisprudenza Sez. I, 28 maggio 2003, numero 8533 Sez. V, 21 gennaio 2008, numero 1156 Sez. VI-5, 6 febbraio 2014, numero 2707 , la violazione dell'obbligo, posto dall'articolo 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, determina una nullità che è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo solo ove la parte si sia costituita in giudizio, laddove nella specie il Condominio in appello è rimasto contumace che, pertanto, il ricorso deve essere accolto che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.