La Cassazione conferma l’orientamento secondo il quale si configura un concorso di colpa per il sinistro stradale causato da un automobilista che impegna l’incrocio a velocità non prudenziale e uno che non rispetta il segnale di stop.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza 27989/17 depositata il 6 giugno. Il caso. Il giudice di prime cure assolveva l’imputato dal delitto di lesioni colpose, per aver impegnato un incrocio a velocità non prudenziale impattando, cosi, con la vettura di un altro automobilista che, a sua volta, non aveva rispettato lo stop. Il giudice di secondo grado - al quale aveva fatto appello la parte civile - riformava la decisione dichiarando la responsabilità dell’imputato agli effetti civili unitamente, però, con quella della compagnia assicurativa e della vittima nella percentuale del 50%. Avverso tale decisione la parte civile ricorre in Cassazione lamentando un erronea applicazione del diritto e vizio di motivazione. Precedenza di diritto e precedenza di fatto. Nel caso di specie la Cassazione rigetta il ricorso, confermando l’orientamento già consolidatosi in materia. La Corte afferma, infatti, che «in tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura a fermarsi». Nel caso in esame, quindi, la Cassazione rileva la violazione del ricorrente e ribadisce la soccombenza reciproca delle parti.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 gennaio – 6 giugno 2017, numero 27989 Presidente Blaiotta – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24/9/2013 il Giudice di pace di Novara assolveva F.N. dal delitto di lesioni colpose in danno di P.G. . All’imputato era stato addebitato di avere, alla guida di un veicolo SUV Kia, impegnato un incrocio a velocità non prudenziale impattando con l’auto VW Golf condotta dal P. che a sua volta impegnava l’incrocio senza rispettare il segnale di Stop acc. in omissis . Con sentenza del 15/6/2016 i Tribunale di Novara, decidendo sull’appello proposto dalla parte civile, dichiarava la responsabilità dell’imputato agli effetti civili, unitamente alla Compagnia assicurativa responsabile civile e, riconosciuto il concorso della vittima nella percentuale del 50%, lo condannava al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio, concedendo una provvisionale di Euro 3.500,00. Esponeva la Corte distrettuale che benché la persona offesa alla guida della sua auto avesse attraversato l’incrocio senza rispettare lo Stop, l’imputato aveva affrontato l’intersezione ad una velocità non prudenziale, tanto vero che accortosi dell’occupazione della carreggiata, non era riuscito a frenare ed aveva cercato di evitare l’impatto scartando sulla sinistra. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore della parte civile lamentando 2.1. L’erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione laddove il Tribunale aveva riconosciuto il concorso di colpa del P. nonostante fosse stato accertato che la sua auto, al momento dell’impatto aveva già percorso un tratto di via in allineamento con tale strada, per cui il sinistro era stato determinato da un azzardato tentativo di sorpasso del SUV del F. . 2.2. L’erronea applicazione della legge per non essere state liquidate con la condanna, anche le spese sostenute dalla parte civile in primo grado. 2.3. L’erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione sulla mancata liquidazione degli onorari relativi alla fase dibattimentale nonché alla immotivata compensazione delle spese al 50%. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La prima censura formulata dalla parte civile è priva di pregio. Ritiene il difensore del P. che, avendo l’auto Golf condotta da quest’ultimo già attraversato l’incrocio gravato dal segnale di stop ed essendosi già immesso nella corsia ove sopraggiungeva l’auto condotta dall’imputato F. , la causa dell’incidente doveva essere attribuita solo a quest’ultimo che non aveva moderato la velocità per imprudenza o distrazione. Ciò premesso, va ricordato che questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha più volte ribadito che In tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi ex plurimis, Sez. 4, numero 53304 del 29/09/2016, Sanavio, Rv. 268691 . Nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato come l’incrocio si presentasse a visuale libera, pertanto il P. era in grado di apprezzare il sopraggiungere dell’auto dell’imputato. Nonostante ciò aveva impegnato l’intersezione senza rispettare lo stop , costringendo l’imputato ad una manovra di emergenza che aveva solo parziale successo, non riuscendo completamente ad evitare l’impatto tra i veicoli. Ne consegue che correttamente il giudice di appello ha determinato il concorso di colpa della vittima, considerato peraltro che la presenza del segnale di stop avrebbe dovuto indurlo ad una cautela ancora maggiore nell’impegnare l’incrocio cfr. Sez. 4, numero 8374 del 24/05/1983, Rv. 160699 . 3. Per quanto attiene alle ulteriori censure, relative al regolamento delle spese di lite tra le parti, va premesso che, come si rileva dalla motivazione della sentenza, il giudice di appello ha ritenuto il paritario concorso di colpa tra le parti e, quindi una reciproca soccombenza. Sulla base di ciò ha ritenuto compensare le spese del primo grado laddove in dispositivo di sentenza si legge compensando tra le parti ogni quota residua . Quanto alle spese del grado di appello, compensate in parte per l’affermazione della parziale soccombenza del ricorrente ed in ordine alle quali il P. lamenta l’omessa liquidazione della fase dibattimentale , va osservato che nel computo delle spese liquidate il Tribunale ha computato le fasi di studio, introduttiva e decisoria. Vero è che non risulta indicata la fase dibattimentale, ma secondo la tariffa forense tale liquidazione spetta nel caso in cui siano svolte le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato , tutte attività che il difensore del ricorrente non ha allegato di avere svolto nell’udienza in appello pertanto ben può ritenersi che il Tribunale abbia inteso ritenute assorbite le predette spese in quelle liquidate per la fase decisionale, e dovute in ragione delle difese orali o scritte, le repliche, l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica . Nel consegue, pertanto, la infondatezza delle censure formulate. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.