La nuova geografia giudiziaria: quali le regole per l’attribuzione della competenza territoriale durante la fase transitoria?

Il legislatore ha individuato la “pendenza” del procedimento penale con il momento in cui la notizia di reato è acquisita o pervenuta all’Ufficio del p.m., ed ha stabilito che le variazioni territoriali relative ai Tribunali rimasti esistenti non determinano effetti sulla competenza in altri termini, rimane ferma la competenza territoriale in capo all’Ufficio che dal 13/9/2013 perde quel territorio solo se ed in quanto la notizia di reato era almeno pervenuta alla Procura della Repubblica.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 22578/15 depositata il 28 maggio. Il caso. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 11/11/2014, sollevava conflitto negativo di competenza per territorio con il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo. In particolare, nell’ambito del procedimento penale a carico di M.R., iscritto presso la Procura della Repubblica di Palermo – essendo il fatto di reato stato perpetrato in Bagheria – il Pubblico Ministero aveva formulato richiesta di archiviazione in data 4/2/2014. Il GIP di Palermo, nel decidere sulla richiesta de qua, declinava la propria competenza, evidenziando che a far data dal 13/9/2013 – in virtù del D.Lgs. numero 155/2012 – il territorio di Bagheria locus commissi delicti non rientrava più nella competenza del Tribunale di Palermo, ma in quella del Tribunale di Termini Imerese. Successivamente, il GIP di Termini Imerese, sollevava conflitto negativo di competenza, motivando come la notizia di reato a carico di essa indagata M.R. era pervenuta presso la Procura della Repubblica di Palermo in data 29/1/2013, pertanto in un momento cronologicamente antecedente al 13/9/2013. Donde, argomentava ulteriormente il GIP remittente, la competenza a provvedere sulla richiesta di archiviazione era da attribuirsi al GIP di Palermo, proprio in applicazione della disciplina transitoria adottata con il d.lgs. numero 14 del 19/2/2014. In altri termini, la pendenza dei procedimenti penali è rapportata al momento in cui la notizia di reato è pervenuta agli uffici del p.m. e tale criterio consente di attribuire la competenza all’ufficio giudiziario che risultava essere tale sino al 13/9/2013, anche nei casi di nuova definizione dell’assetto territoriale dei circondari di Tribunali non oggetto di soppressione. La nuova geografia giudiziaria. La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ritento di condividere le argomentazioni del GIP remittente, così dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo. In particolare, osservano i Supremi Giudici, il d.lgs. 155/2012 che, in tema di riordino della geografia giudiziaria, ha determinato la soppressione di 30 Tribunali, 220 Sezioni Distaccate di Tribunale e 667 Uffici del Giudice di Pace, ha individuato il 13/9/2013 come data di efficacia delle disposizioni normative in esso contenute. Quanto, invece, alla disciplina transitoria, l’articolo 9 del suddetto decreto si limitava a stabilire che le udienze da tenersi nel corso del periodo intercorrente tra l’entrata in vigore formale 13/9/2012 e la data di efficacia 13/9/2013 andavano tenute presso l’Ufficio accorpante. Donde, i processi in corso di consideravano “pendenti” sino alla data del 13/9/2013 presso l’Ufficio destinato alla soppressione cui subentrava, poi, l’Ufficio accorpante. La competenza alla luce della redistribuzione dei territori. Il legislatore, con la riforma de qua, non si è limitato a realizzare un fenomeno successorio tra Ufficio accorpante e Ufficio accorpato, ma ha provveduto anche a redistribuire i territori tra i Tribunali rimasti esistenti, così modificando la competenza territoriale degli stessi, e ciò ha determinato la necessità di prevedere una ulteriore disciplina transitoria. Infatti, con il d.lgs. numero 14 del 19/2/2014, il legislatore ha individuato la “pendenza” del procedimento penale con il momento in cui la notizia di reato è acquisita o pervenuta all’Ufficio del p.m., ed ha stabilito che le variazioni territoriali relative ai Tribunali rimasti esistenti non determinano effetti sulla competenza. In altri termini, rimane ferma la competenza territoriale in capo all’Ufficio che dal 13/9/2013 perde quel territorio come nel caso di Bagheria, transitata da Palermo a Termini Imerese solo se ed in quanto la notizia di reato era almeno pervenuta alla Procura della Repubblica. In conclusione, nel caso de quo, poiché la pendenza – nel senso poc’anzi esplicitato – del procedimento era da attribuirsi alla Procura della Repubblica di Palermo, che aveva illo tempore iscritto per prima la notizia di reato, donde la competenza territoriale ai fini delle decisione sulla richiesta di archiviazione del p.m. va attribuita al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 marzo – 28 maggio 2015, numero 22578 Presidente Siotto – Relatore Magi In fatto in diritto 1. Con ordinanza emessa in data 11 novembre 2014 il GIP del Tribunale di Termini Imerese ha sollevato conflitto negativo di competenza per territorio con il GIP dei Tribunale di Palermo, in sede di delibazione di richiesta dì archiviazione. In particolare, nel procedimento iscritto a carico di M.R. presso la Procura della Repubblica di Palermo - per fatto avvenuto in Bagheria - il Pubblico Ministero aveva formulato richiesta di archiviazione in data 4 febbraio 2014. II GIP di Palermo, in sede di valutazione di detta richiesta, ha evidenziato - declinando la propria competenza - che a far data dal 13 settembre 2013 in virtù dei D.Lgs. numero 155/2012 il territorio di Bagheria non rientra più nella competenza del Tribunale di Palermo ma in quella di Termini Imerese. Sollevando conflitto negativo, il GIP dei Tribunale di Termini Imerese rappresenta che la notizia di reato relativa - tra gli altri - a M.R. è pervenuta presso la Procura della Repubblica di Palermo in data 29 gennaio 2013, dunque ìn un momento cronologicamente antecedente al 13 settembre dello stesso anno. Da ciò deriva, secondo il GIP remittente, che la competenza a provvedere sulla richiesta di archiviazione resta attribuita al GIP dei Tribunale di Palermo in virtù dei contenuti della disciplina transitoria adottata con decreto legislativo numero 14 del 19.2.2014. In particolare la 'pendenza' dei procedimenti penali è rapportata dal legislatore al momento in cui la notizia di reato è pervenuta agli uffici dei pubblico ministero e tale criterio - ai sensi dell'articolo 8 dei D.Lgs. numero 14 dei 2014 con cui risultano inseriti i commi 2bis e 2ter all'articolo 9 D.Lgs. numero 155 dei 2012 - consente di attribuire la competenza all'ufficio giudiziario che risultava essere tale sino al 13 settembre 2013, anche nei casi di nuova definizione dell'assetto territoriale dei circondari di Tribunali non oggetto di soppressione . 2. Va attribuita, nel conflitto negativo insorto, la competenza a provvedere sulla richiesta di archiviazione al GIP del Tribunale di Palermo. Il Decreto Legislativo numero 155 del 7 settembre 2012, in tema di riordino della geografia giudiziaria, ha determinato la soppressione di 30 Tribunali, 220 Sezioni Distaccate di Tribunale e 667 uffici dei giudice di pace. Come è noto, la data di efficacia - salvo talune eccezioni - delle disposizioni normative è stata individuata in quella del 13 settembre 2013 un anno dalla formale entrata in vigore ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Decreto Legislativo numero 155, essendo stato il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre dei 2012, ed entrato in vigore il 13 settembre 2012. Quanto alla disciplina transitoria, l'articolo 9 del suddetto decreto si limitava a stabilire - nella sua formulazione iniziale - che le udienze da tenersi nel corso del periodo intercorrente tra entrata in vigore formale 13 settembre 2012 e data di efficacia 13 settembre 2013 andavano celebrate presso l'Ufficio destinato alla soppressione, mentre quelle fissate per una data successiva al 13 settembre 2013 vanno tenute presso l'Ufficio accorpante comma 1 . Dunque i processi in corso si consideravano «pendenti» sino alla data del 13 settembre 2013 presso l'Ufficio destinato alla soppressione comma 2 cui subentrava, in una logica tipica del fenomeno «successorio» I' Ufficio accorpante. Si trata di una norma chiaramente finalizzata a regolamentare il rapporto processuale di tipo «orizzontale» tra ufficio accorpato e ufficio accorpante, nel senso della continuità, opzione correlata al fatto che l'intera attività dell'ufficio soppresso è stata, dal 13 settembre 2013, inglobata in quella dell'ufficio di destinazione. Tuttavia, il legislatore non ha realizzato - con tale riforma - esclusivamente un fenomeno 'successorio' tra Ufficio accorpante e Ufficio accorpato, ma anche una redistribuzione di territori tra Tribunali rimasti esistenti, oltre che alla istituzione di un nuovo Tribunale, quello di Napoli Nord. Ciò ha determinato la necessità di prevedere una più articolata disciplina transitoria, nel senso indicato dal GIP remittente. L'intervento operato dal legislatore, in epoca successiva alla 'data spartiacque' dei 13 settembre 2013 d. Igs. numero 14 del 19.2.2014 arricchisce infatti la disciplina transitoria de qua commi da 2 bis a 2 sexies del predetto articolo 9 con disposizioni di dettaglio che, per quanto qui rileva effettivamente individuano la 'pendenza' del procedimento penale con il momento in cui la notizia di reato è 'acquisita o pervenuta' ali' ufficio del pubblico ministero e stabiliscono che le variazioni territoriali relative ai tribunali rimasti esistenti non determinano «effetti sulla competenza». La logica espressa in tali disposizioni è quella, pertanto, di mantenere ferma la competenza territoriale, in detti casi, in capo ali' Ufficio Giudiziario che dal 13 settembre 2013 'perde' quel territorio come nel caso di Bagheria, transitato da Palermo a Termini Imerese se ed in quanto la notizia di reato era almeno 'pervenuta' alla Procura della Repubblica. In ciò il legislatore non ha modellato la disciplina transitoria sulla base del tempo della «domanda» - come sostanzialmente ipotizzato dal GIP del Tribunale di Palermo che evidenzia nel suo provvedimento la data della richiesta di archiviazione - ma sul rilievo della mera «pendenza» del procedimento anche in semplice fase investigaqtiva, il che comporta l'attribuzione della competenza territoriale, nel caso in esame, al GIP del Tribunale di Palermo P.Q.M. Dichiara la competenza dei GIP dei Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.