A seguito dell'entrata in vigore della l. numero 69/2009, la questione relativa alla persistenza del vincolo di solidarietà della condanna alle spese rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza numero 21357/17 depositata il 4 maggio. Una sentenza, nove imputati, una condanna solidale alle spese e l’entrata in vigore della l. numero 69/2009. Con la sentenza di condanna -impugnata in Cassazione emessa dalla Corte d’appello competente nei confronti del ricorrente, il Tribunale territoriale aveva definito un processo nel quale erano imputate ben nove persone. Con tale sentenza i detti soggetti-appellanti venivano anche condannati al pagamento, con vincolo della solidarietà passiva, delle spese processuali anticipate dallo Stato nel giudizio. Il 4 luglio 2009 entrava in vigore la l. numero 69/2009 con la quale, da un lato, veniva espunto dall'art 535 c.p.p. la regola del vincolo della solidarietà di tutti gli imputati condannati con la stessa sentenza nella obbligazione di pagamento delle spese anticipate dallo Stato nel processo con la stessa sentenza definito e, dall'altro, veniva mantenuta la regola secondo cui l'obbligazione in questione è posta a carico del condannato. Infatti, secondo la Corte d’appello la normativa non era applicabile al caso di specie atteso che la sentenza di condanna era stata emessa il 16 gennaio 2009, dunque, prima dell'entrata in vigore della l. numero 69/2009 che aveva espunto dall'ordinamento la regola della solidarietà passiva dei coimputati nel pagamento delle spese processuali. Le disposizioni di leggi in materia di spese processuali, secondo la Corte d’appello, hanno natura processuale con la conseguenza che rispetto ad esse si applica la norma di legge vigente al momento della emanazione della sentenza di condanna. A non diversa conclusione si giunge ritenendo che la condanna alle spese processuali costituisce una sanzione economica accessoria alla pena, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito, anche Sezioni Unite, che la esclusione del vincolo della solidarietà passiva conseguente all'abrogazione dell'articolo 535, comma 2, c.p.p. recata dalla normativa su richiamata, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente e ormai passati in giudicato. Secondo la Corte territoriale, inoltre, inconferente rispetto alla questione della successione nel tempo delle norme di legge in materia di spese processuali, era il riferimento operato dal ricorrente all'articolo 205, comma 1, d.P.R. numero 115/2002, come modificato sempre dalla l. numero 69/2009, dal momento che tale disposizione costituisce mero corollario del contesto normativo caratterizzato dalla contestuale abrogazione del carattere solidale della condanna alle spese, come tale riferibile solo ai titoli esecutivi assoggettabili ratione temporis alla regola dell'accollo pro-quota delle spese stesse. Pertanto, la domanda del condannato di accertamento della inesistenza della obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali doveva essere proposta davanti al giudice civile nelle forme della opposizione all'esecuzione, anche se le doglianze medesime avessero riguardato, come nel caso di specie, l'attinenza delle spese a reati diversi da quelli per la cui commissione la persona era stata condannata. Il decisum della Suprema Corte e le due regulae iuris in materia. La Corte di Cassazione nella propria pronuncia, in funzione della decisione relativa al ricorso proposto dal condannato, si attiene ai principi di diritto affermati, in materia di esecuzione di sentenze penali di condanna al pagamento delle spese processuale anticipate dallo Stato, definitive di procedimenti nei confronti di più imputati, dalla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite numero 491 del 29 settembre 2011. La detta sentenza, soprattutto alla luce dei contenuti della giurisprudenza costituzionale, aveva affermato che il debito da rimborso delle spese processuali dallo Stato anticipate nel processo penale costituisce una sanzione economica accessoria la pena, in qualche modo partecipe del relativo regime giuridico. Tanto determina, quanto alla nuova disciplina delle spese processuali recata dalla l. numero 69/2009, l’entrata in gioco dell'articolo 2, comma 4, c.p. che esclude dall'applicazione della legge più favorevole al reo l'ipotesi in cui, prima della sua entrata in vigore, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Da tale affermazione di principio deriva la abrogata regola del vincolo della solidarietà passiva nel pagamento delle spese processuali relative a processo nei confronti di più persone trova applicazione solo quanto alle sentenze di condanna che, pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge, siano divenute irrevocabili prima di tale data. Il ricorrente aveva affermato che nei propri confronti la sentenza di condanna del 16 gennaio 2009 era divenuta irrevocabile soltanto a novembre del 2009, e con la prima domanda contenuta nel ricorso per incidente di esecuzione, depositato a maggio del 2016, aveva chiesto che, previo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva nell'obbligazione di pagamento delle spese processuali, la sussistenza della obbligazione di pagamento di tali spese venisse delimitata in ragione della effettiva individuazione dei reati per la cui commissione egli aveva riportato condanna con la citata sentenza. La Suprema Corte premette che la questione relativa alla persistenza in materia, a seguito delle modifiche apportate dalla normativa del 2009, del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le questioni che attengono alla esistenza e validità del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero delle spese processuali. Osserva, infine, la Corte che l'ordinanza impugnata non aveva fatto corretta applicazione della regola sopra riassunta avendo avuto riferimento, nell'affermare la perdurante vigenza del vincolo della solidarietà passiva, solo al giorno della relativa pronuncia, senza anche accertare se nei confronti del ricorrente le statuizioni di condanna contenute nella citata fossero divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della novella del 2009. Solo se ciò fosse accaduto si sarebbe dovuta affermare la insensibilità della pronuncia relativa alle spese processuali all'avvenuta abrogazione dell'articolo 535, comma 2, c.p.p Ove si fosse accertato che tale sentenza era divenuta irrevocabile dopo tale data, lo stesso giudice avrebbe specificato rispetto a quali capi della sentenza di condanna il ricorrente fosse obbligato a rimborsare allo stato le spese processuali anticipate nel processo con la stessa sentenza definito. In conclusione. Per tutti questi motivi l'ordinanza impugnata veniva annullata con rinvio alla stessa Corte d’appello in funzione di giudice dell'esecuzione con l'ordine di attenersi ai due seguenti principio di diritto 1 la questione relativa alla persistenza del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, a seguito dell'entrata in vigore della legge numero 69/2009, rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale 2 nel caso in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore della novella del 2009, il giudice dell'esecuzione in sede penale deve evidenziare il riferimento a quali reati sia sussistente l'obbligo del condannato di pagare le spese processuali anticipate dallo Stato.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 aprile – 4 maggio 2017, numero 21357 Presidente Carcano – Relatore Vannucci Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 18 luglio 2016 la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione a rigettò la domanda con la quale T.A. , condannato, unitamente ad altre otto persone, con sentenza passata in giudicato sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 16 gennaio 2009 in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce il 2 maggio 2007 aveva chiesto, in considerazione dell’avvenuta abrogazione dell’articolo 535, comma 2, cod.proc.penumero , avvenuta ex articolo 67, comma 2, della legge numero 69 del 2009, l’eliminazione dalla stessa del vincolo della solidarietà passiva nel pagamento delle spese processuali, disponendo che le stesse venissero imputate ad esso ricorrente in misura pari alla nona parte delle spese complessivamente dovute b dichiarò non luogo a provvedere quanto alla domanda con la quale lo stesso T. aveva chiesto la determinazione delle spese di giustizia dallo stesso dovute limitatamente a quelle relative alle due intercettazioni dei colloqui avvenuti all’interno dell’autovettura targata . 1.1 A fondamento di tali decisioni la motivazione dell’ordinanza evidenzia che la sentenza di condanna era stata emessa il 16 gennaio 2009, prima dell’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, numero 69 che ha espunto dall’ordinamento la regola della solidarietà passiva dei coimputati nel pagamento delle spese processuali, prima di allora recata dal comma 2 dell’articolo 535 cod.proc.penumero le disposizioni di legge in materia di spese processuali hanno natura processuale con la conseguenza che rispetto ad esse si applica la norma di legge vigente al momento dell’emanazione della sentenza di condanna a non diversa conclusione si giunge ritenendo che la condanna alle spese processuali costituisca una sanzione economica accessoria alla pena, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito, a sezioni unite, che l’esclusione del vincolo della solidarietà passiva conseguente all’abrogazione del citato articolo 535, comma 2, cod. proc. penumero , recata dalla legge numero 69 del 2009 non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato inconferente rispetto alla questione della successione nel tempo delle norme di legge in materia di spese processuali era il riferimento del ricorrente all’articolo 205, comma 1, del d.P.R. numero 115 del 2002, come modificato dall’articolo 67, comma 3, della legge numero 69 del 2009, dal momento che tale disposizione costituisce mero corollario del contesto normativo caratterizzato dalla contestuale abrogazione del carattere solidale della condanna alle spese, come tale riferibile ai soli titoli esecutivi assoggettabili, ratione temporis , alla regola dell’accollo pro quota delle spese medesime la domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve essere proposta avanti il giudice civile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione, anche se le doglianze medesime riguardano, come nel caso del ricorrente, l’attinenza delle spese medesime a reati diversi da quelli per la cui commissione la persona era stata condannata. 2. Per la cassazione di tale ordinanza T. ha proposto ricorso atto sottoscritto dal difensore con procura, avvocato Felice Antonio Botrugno deducendo che il relativo contenuto costituirebbe violazione di legge dal momento che proprio alla luce del principio di diritto affermato dalla sentenza di legittimità resa a sezioni unite, menzionata nell’ordinanza, l’esclusione del vincolo della solidarietà passiva nel pagamento delle spese processuali avrebbe dovuto essere affermato nel caso di specie, dal momento che al momento del passaggio in giudicato asseritamente avvenuto il 6 novembre 2009 della sentenza di condanna nei suoi confronti emessa dalla Corte di appello di Lecce il 16 gennaio 2009 era già in vigore la legge numero 69 del 2009 l’incidente di esecuzione da esso proposto non sarebbe stato, poi, diretto alla determinazione di quanto dovuto, bensì a definire la portata del titolo esecutivo nei suoi confronti emesso in riferimento al reato per la cui commissione egli era stato condannato, con la conseguenza che era da ritenersi ingiustificata la condanna al pagamento di tutte le spese di giustizia, ivi comprese quelle anticipate dallo Stato per intercettazioni ambientali e telefoniche relative alla posizione degli altri otto imputati nel processo con tale sentenza definito, avvenute anteriormente a quelle relative al reato della cui commissione esso ricorrente era stato ritenuto responsabile. 3. Il Procuratore generale ha evidenziato la parziale fondatezza del ricorso sostenendo che la sentenza di condanna anche al pagamento delle spese processuali era divenuta irrevocabile il 6 novembre 2009, dopo l’entrata in vigore della legge numero 69 del 2009, dispositiva dell’abrogazione del vincolo della solidarietà passiva dei condannati con la stessa sentenza al pagamento delle spese anticipate dallo Stato nel processo con la stessa sentenza definito, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione penale ben poteva procedere allo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva infondata era invece, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la censura relativa alla decisione con la quale il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto di non essere tenuto a provvedere quanto alla sussistenza dell’obbligazione di pagamento delle spese per intercettazioni telefoniche ed ambientali, dovendo la stessa formare oggetto di opposizione all’esecuzione da proporre al giudice civile. Considerato in diritto 1. In funzione della decisione relativa al ricorso proposto da T.A. questa Corte si atterrà ai principi di diritto affermati, in materia di esecuzione di sentenze penali di condanna al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato definitive di processi nei confronti di più imputati, da Cass. S.U., numero 491 del 29 settembre 2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251266. 2. Nel caso concreto la sentenza di condanna emessa nei confronti dell’odierno ricorrente dalla Corte di appello di Lecce il 16 gennaio 2009 in parziale riforma di quella emessa il 2 maggio 2007 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce ebbe a definire processo nel quale erano imputate nove persone T. fra queste con tale sentenza gli imputati appellanti vennero anche condannati al pagamento, col vincolo della solidarietà passiva, delle spese processuali anticipate dallo Stato in tale processo il 4 luglio 2009 entrò in vigore la legge 18 giugno 2009, numero 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009 articolo 73, terzo comma, Cost. . L’articolo 67, comma 2, della citata legge numero 69 del 2009 ha, da un lato, espunto dall’articolo 535 cod.proc.penumero la regola contenuta nel relativo comma 2 del vincolo della solidarietà di tutti gli imputati condannati con la stessa sentenza nell’obbligazione di pagamento delle spese anticipate dallo Stato nel processo con la stessa sentenza definito e, dall’altro, mantenuto con la parziale modificazione del relativo comma 1 quella secondo cui l’obbligazione in questione è posta a carico del condannato. La menzionata sentenza resa a sezioni unite, soprattutto alla luce dei contenuti della giurisprudenza costituzionale cfr. Corte cost., sent, numero 98 del 1998 Corte cost., ord. numero 57 del 2001 , ha affermato che il debito da rimborso delle spese processuali dallo Stato anticipate nel processo penale costituisce sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del relativo regime giuridico con la conseguenza che quanto alla nuova disciplina delle spese processuali recata dalla legge numero 69 del 2009 trova applicazione l’articolo 2, quarto comma, cod.penumero che esclude dall’applicazione della legge più favorevole al reo nella specie, quella che ha eliminato il vincolo della solidarietà passiva sopra indicato, limitando l’obbligazione in discorso alle spese relative ai reati per la cui commissione ciascun imputato sia stato condannato l’ipotesi in cui prima della sua entrata in vigore sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Da tale affermazione di principio espressiva di contrario avviso rispetto alle pronunce di legittimità secondo cui l’articolo 67, comma 2, della legge numero 69 del 2009 conteneva norme di natura processuale deriva che la abrogata regola del vincolo della solidarietà passiva nel pagamento delle spese processuali relative a processo nei confronti di più persone trova applicazione solo quanto alle sentenze di condanna che, pronunciate anteriormente al 4 luglio 2009, siano divenute irrevocabili prima di tale data. Il ricorrente T. afferma che nei suoi confronti la sentenza di condanna emessa il 16 gennaio 2009 sarebbe divenuta irrevocabile il 6 novembre 2009 e, con la prima domanda contenuta nel ricorso per incidente di esecuzione depositato il 20 maggio 2016, aveva chiesto che, previo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva nell’obbligazione di pagamento delle spese processuali, la sussistenza dell’obbligazione di pagamento di tali spese venisse delimitata in ragione della effettiva individuazione dei reati per la cui commissione egli ha riportato condanna con la citata sentenza del 16 gennaio 2009. È da premettere che la questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 535, comma 2, cod. proc. penumero , del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice della esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le questioni che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo per l’esercizio dell’azione di recupero delle spese processuali in questo senso, cfr., dopo la citata sentenza resa a sezioni unite, Cass. Sez. 3, numero 36359 del 19 maggio 2015, Testa, Rv. 264732 . L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione della regola sopra riassunta, avendo avuto riferimento, nell’affermare la perdurante vigenza del vincolo della solidarietà passiva nel pagamento delle spese processuali delle persone condannate con la stessa sentenza, solo al giorno della relativa pronuncia senza anche accertare se nei confronti di T. le statuizioni di condanna alla pena e al pagamento delle spese processuali contenute nella citata siano divenute irrevocabili prima del 4 luglio 2009, giorno di entrata in vigore della legge numero 69 del 2009. Solo ove ciò sia accaduto potrà affermarsi l’insensibilità della pronuncia relativa alle spese processuali all’avvenuta abrogazione dell’articolo 535, comma 2, cod.proc.penumero . Ove invece il giudice dell’esecuzione in sede penale accerti che tale sentenza sia divenuta irrevocabile dopo il 4 luglio 2009 come dall’odierno ricorrente dedotto , lo stesso giudice dovrà specificare rispetto a quali capi della sentenza di condanna l’odierno ricorrente sia obbligato a rimborsare allo Stato le spese processuali anticipate nel processo con la stessa sentenza definito. L’ordinanza impugnata è dunque da annullare, con rinvio alla stessa Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, che, nell’esaminare la prima domanda contenuta nel ricorso per incidente di esecuzione depositato il 20 maggio 2016 da T.A. , dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto la questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 535, comma 2, cod. proc. penumero , recata dalla legge 18 giugno 2009, numero 69, del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale il vincolo di solidarietà della condanna alle spese nel procedimento penale definito con la sentenza emessa il 16 gennaio 2009 dalla Corte di appello di Lecce potrà dal giudice dell’esecuzione penale affermarsi nei confronti di T. solo se tale sentenza sia divenuta quanto a lui irrevocabile prima del 4 luglio 2009 nel caso in cui la citata sentenza del 16 gennaio 2009 sia per T. divenuta irrevocabile dopo il 4 luglio 2009, il giudice dell’esecuzione in sede penale dovrà evidenziare in riferimento a quali reati sia sussistente l’obbligo di tale persona di pagare le spese processuali anticipate dallo Stato nel processo con tale sentenza nei confronti dello stesso T. definito . 3. Con la seconda domanda contenuta nel ricorso per incidente di esecuzione da T. depositato il 20 maggio 2016, T. aveva chiesto specificamente che le spese relative alle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nel processo contro più persone definito con la citata sentenza del 16 gennaio 2009, pari a complessivi Euro 7.669,46, dovessero essere da lui sostenute solo per la parte relativa alle due intercettazioni ambientali svolte all’interno dell’autovettura targata XXXXXX il 27 settembre 2003. La citata sentenza resa ha sezioni unite ha chiarito che la domanda con la quale il condannato contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall’ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, deve essere proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 cod.proc.civ. con l’ulteriore precisazione secondo cui il giudice penale erroneamente investito nelle forme dell’incidente di esecuzione della domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve dichiarare non il proprio difetto di giurisdizione ma solo il non luogo a provvedere sull’istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione alla risottoposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all’esecuzione forzata . Nello stesso senso è il principio di diritto affermato dalle successive Cass. Sez. 1, numero 11604 del 15 dicembre 2015, dep. 2016, Lucifora, Rv. 266610, nonché in motivazione Cass. Sez. 3, numero 36359 del 19 maggio 2015, Testa, cit Nel dichiarare non luogo a provvedere in ordine alla seconda domanda, come sopra riassunta, a lei rivolta quale giudice dell’esecuzione dall’odierno ricorrente, la Corte di appello di Lecce si è attenuta ai principi da ultimo riassunti il ricorso contro tale statuizione contenuta nell’ordinanza è dunque infondato. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al vincolo della solidarietà, e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Lecce rigetta nel resto il ricorso.