Inattendibile l’infrazione in caso di mancata prova degli elementi di accertamento

In tema di verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati e quindi di opposizione a sanzioni amministrative, il privato ha diritto di ricevere anche una elaborazione meccanizzata del verbale di contravvenzione in caso di mancata contestazione immediata e, quindi, la P.A., convenuta, deve depositare, anche se non costituitasi in giudizio, il relativo processo verbale in originale come ordinato nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione così, in mancanza, si può presumere provata la sussistenza del fatto su cui l’opponente abbia fondato l’eccezione in sede processuale.

Quindi, accertata la mancata costituzione processuale della P.A. nonché la mancata esibizione e produzione in copia conforme delle fotografie della violazione ovvero di quanto ordinato dal magistrato, è illegittimo, e va pertanto annullato, il verbale di accertamento con cui la P.A. abbia irrogato la sanzione pecuniaria e la decurtazione di punti dalla patente di guida. Il principio si argomenta dalla sentenza decisa il 13 aprile 2015 da Giudice di Pace di Salerno. Il caso. Un soggetto, proprietario di un’autovettura, dopo avere ricevuto una sanzione amministrativa pecuniaria e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida per avere superato i limiti massimi di velocità su un tratto autostradale e senza immediata contestazione, impugnava il relativo verbale di accertamento, redatto con sistemi meccanizzati, costituendosi in giudizio, a differenza della Prefettura che peraltro non depositava, contrariamente all’ordine disposto nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, gli atti di accertamento, contestazione e notificazione della violazione. La sanzione amministrativa pecuniaria tra potestà, oneri ed obblighi l’attività provvedimentale della P.A. e quella processuale del trasgressore. In primis , vanno richiamati gli articolo 2, 3, 24 e 97 Cost., 142 co. 8 e 201 Cds, 383 e 385 d.p.r. 16-12-1992 numero 495, 23 co. 2 l. numero 689/1981, 7 co. 10 d.lgs 01-09-2011 numero 150, 1173 c.c., 415 e 416 c.p.c e 74 disp. att. nonché i principi di buon andamento e di trasparenza della P.A. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di violazione, obbligazione, responsabilità, legittimità, procedimento, provvedimento, notificazione, onere della prova. Sul piano procedurale-formale, due le osservazioni da effettuare. La prima sull’analogia strutturale del processo di impugnazione delle sanzioni amministrative e dell’opposizione a decreto ingiuntivo. L’ordinamento interno speciale vigente disciplina le condotte in termini di legittimazione attiva e passiva almeno dieci giorni prima dell’udienza mediante memoria difensiva, a pena di preclusione su domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili, mezzi di prova, documenti del convenuto , modalità di notificazione della violazione, modalità e contenuti del procedimento ad hoc. A riguardo, è da notare che il rilievo fotografico, da effettuare in modo chiaro con sistema omologato e gestito direttamente dagli organi di polizia stradale e non dunque in via esclusiva da privati, costituisce il momento decisivo dell’accertamento Cass. numero 2952/1998 e 07-11-2003 numero 16713 tale procedimento-provvedimento produce, quindi, effetti giuridici legittimi esclusivamente se recante le relative circostanze di fatto, di tempo e di luogo. La seconda osservazione, derivata, sulle situazioni giuridiche, rispettivamente, configurabili in capo alla P.A. ed al privato. Segnatamente, la P.A. emittente il provvedimento sanzionatorio, a prescindere dalla propria costituzione processuale, ha il dovere-onere di allegare al processo gli atti ordinati nel decreto giudiziale di fissazione dell’udienza di comparizione il privato ingiunto ha, invece, soltanto l’onere di eccepire, nel proprio interesse, i vizi provvedimentali non rilevabili ex officio e non deve, quindi, depositare quegli atti e documenti emessi dalla P.A. a fondamento della sanzione stessa. De iure condito , spetta alla P.A. dimostrare le disposizioni legislative violate dal privato ovvero la presenza di cartelli stradali indicanti una diversa velocità o di sistemi di rilevamento automatico della velocità in altri termini, la prova della piena fondatezza della pretesa sanzionatoria coincide con il comportamento della P.A. sanzionante e se, come nella fattispecie, negativo il giudice deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato presumendolo ex se sussistente Cass. Sez. Unumero 23-01-2002 numero 761 . In tal senso, rileva in termini di inadempimento la mancata prova dell’esistenza dei fatti costitutivi dell’illecito contestato. Rebus sic stantibus , l’omissione, da parte della P.A., di un proprio onere-obbligo rileva, in termini sostanziali, favorevolmente per il privato ingiunto Cass. Sez. I Civ. 08-08-1996 numero 7296 . La P.A., anche se convenuta in giudizio, resta parte attrice onerata della dimostrazione dei fondamenti dell’azione pubblicistica esercitata. In ambito di obbligazioni derivanti da contravvenzioni stradali, grava sulla P.A. l’onere di provare le ragioni di fatto e di diritto della propria pretesa sanzionatoria così, va accolta la censura del privato ingiunto in caso di mancato deposito, da parte della P.A., della copia conforme degli atti a base della contravvenzione, determinando infatti tale omissione l’impossibilità di sindacato giurisdizionale sulla correttezza dell’operato della stessa P.A. Trib. Torino Sez. VIII 30-09-2004 numero 34845 . Ergo , il ricorso va accolto.

Giudice di Pace di Salerno, sentenza 13 aprile 2015 Giudice Vingiani Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 16/02/2015, I. R. proponeva opposizione avverso verbale di accertamento scv0004105293 con il quale veniva contestato alla parte ricorrente, quale proprietaria dell’autovettura tg la violazione dell’articolo 142, comma 8 CdS, ovvero di aver superato di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità sul tratto autostradale A3 NA-SA. In particolare parte ricorrente eccepiva tra l’altro l’inesistenza della violazione contestata e la nullità dell’accertamento riservandosi ogni controdeduzione in seguito al deposito dei rilievi fotografici. Il giudice fissava l’udienza di comparizione per il 13/04/2015 il ricorso e decreto venivano notificati alla resistente - nel rispetto dei termini di cui all’articolo 415 c.p.c. - in data 25.02.2015. Entro l’udienza fissata non compariva e non si costituiva la parte resistente la quale, peraltro, non ottemperava all’ordine disposto in decreto di effettuare nei termini il deposito degli atti relativi all’accertamento nonché alla contestazione e notificazione della violazione. All’udienza del 13/04/2015 in presenza di parte ricorrente ed in assenza di parte resistente si procedeva pertanto alla trattazione della causa ed all’esito, veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo. L’opposizione è fondata e va accolta con ogni conseguenza di legge. Preliminarmente si osserva che il soggetto che propone opposizione contro verbale e/o ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere in atto - al fine di fornire la prova del vizio fatto valere - un'attività' processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione e alla sua conte-stazione immediata o mediante notificazione, che l'autorità' che ha emesso il provvedimento ha il dovere - onere indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal Giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'articolo 23, comma 2, della legge numero 689 del 1981. D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità' opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione. cfr. Cassazione civile sez. I, 8 agosto 1996, numero 7296 Mancini c. Pref. Roma Giust. civ. Mass. 1996,1134 .- In proposito, questo Magistrato osserva che l’articolo 201 del C. d. S., - Notificazione delle violazioni -, tra l’altro, prescrive che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, come nella fattispecie, il verbale con gli estremi %& lt %& lt precisi dettagliati= e= & gt & gt della violazione venga notificato all’effettivo trasgressore. Sulle modalità e contenuti di tale procedimento, statuisce, poi l’articolo 383 – Contestazione, Verbale di accertamento -, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, D.P.R. 16/12/1992 numero 495, che al IV comma, prevede testualmente %& lt %& lt il -= accertamento= al= che= con= conforme= contenute= del= deve= di= elaborazione= essere= fa= genere= in= indicazioni= integrante= le= meccanizzati= modello= o= parte= presente= redatto= riportare= se= sistemi= stesse= sul= verbale= vi.1= & gt & gt . La normativa statuisce minuziosamente quale deve essere il contenuto dell’accertamento e degli atti, anche quelli meccanizzati, notificati al trasgressore, quando non è stata contestata immediatamente la violazione. Il Legislatore ha scelto tale particolareggiata previsione, in ossequio a principi costituzionalmente garantiti, come quelli del buon andamento della pubblica Amministrazione articolo 97 Cost. , ed il diritto alla difesa articolo 24 Cost. , ma anche e soprattutto, ossequiando quello che è un generale principio di trasparenza degli atti. Nella specie, siamo di fronte al caso classico dell’atto redatto con sistemi meccanizzati. L’elaborazione meccanografica del processo verbale di contravvenzione, recapitata al trasgressore, deve rispondere, come detto, alla previsione dell’articolo 385 del D.P.R. 16/12/1992 Nr. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo codice della strada – . La norma richiamata, al terzo comma, contempla l’ipotesi dell’invio al trasgressore anche di una elaborazione meccanizzata del verbale di contravvenzione, nel caso di mancata contestazione immediata. Tuttavia, tale elaborazione meccanica, deve presupporre il processo verbale in originale che deve essere depositato in giudizio dalla Pubblica Amministrazione, al fine di verificarne la rispondenza a quello meccanizzato ed inviato al trasgressore e permettere il sindacato giurisdizionale sul processo logico fondante l’accertamento. La struttura processuale del giudizio di impugnazione delle sanzioni amministrative deve ritenersi improntata in via analogica al modello dell’opposizione a decreto ingiuntivo. La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice pertanto, è gravata dell’onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della propria pretesa sanzionatoria. Nell’ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge numero 689/1981, è onere dell’Ente amministrativo che provvede all’erogazione della sanzione, dimostrare l’inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata. Pertanto, il mancato deposito di copia conforme da parte della Pubblica Amministrazione convenuta della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte, comporta l’impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell’operato dell’amministrazione stessa, con conseguente accoglimento delle pretese del ricorrente Tribunale di Torino, sez. VIII, sentenza numero 34845 del 30/09/2004 . Nel caso in esame deve rilevarsi che la p.a. resistente NON si è costituita in giudizio. Invero l’articolo 416 c.p.c. applicabile al presente giudizio, dispone che “il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione , circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare [disp. att. 74]. Secondo l'opinione prevalente in dottrina, il convenuto ha la possibilità di costituirsi fino alla prima udienza nonostante la perentorietà del termine di costituzione. La perentorietà comunque esplica i suoi effetti relativamente alle preclusioni in ordine alle do-mande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili, mezzi di prova, documenti del convenuto. Infatti, nel caso di una sua costituzione tardiva, il convenuto potrà esercitare la sua attività difensiva nell'ambito delle allegazioni e delle prove prodotte dall'attore. Per effetto della tardiva costituzione, in ossequio a quanto sancito dalle Sezioni Unite per i fatti costitutivi del diritto, affermati dall'attore e non contestati specificamente dal convenuto, scatta un effetto vincolante per il giudice che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente. Cass., Sez. Unumero , 23 gennaio 2002 numero 761 , La resistente non ha, dunque, adempiuto all’onere di dimostrare compiutamente l’esistenza dei fatti costitutivi dell’illecito contestato. Infatti, l’Amministrazione non ha esibito né prodotto IN COPIA CONFORME le fotografie relative all’infrazione, né ha dimostrato la presenza di cartelli stradali indicanti una diversa velocità o di segnalazione della presenza di sistemi di rilevamento automatici della velocità. Per cui, ritenendo questo Giudice che tali elementi costituiscano presupposti essenziali e fonti di prova indefettibile ai fini dell’ accertamento dell’infrazione, non può di certo riconoscersi l’attendibilità dello stesso accertamento con la ovvia conseguenza dell’annullamento del verbale. Con riguardo alle modalità di sviluppo della documentazione fotografica e alla sua documentazione, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire cfr. sentenza numero 2952/1998 e Sentenza 7 novembre 2003 numero 16713 che il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'articolo 12 del c.d.s. demanda l'espletamento dei servizi di Polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate. Non va sottaciuto infine che il decreto di omologa del sistema SIcav utilizzato per il rilevamento precisa che il tratto di strada monitorato per l’accertamento dell’infrazione deve essere assoggettato per tutta la lunghezza alla stessa limitazione di velocità e che tra le sezioni per i rilevamenti non vi devono essere immissioni od uscite e nemmeno aree di servizio o di parcheggio. Cfr. decreto omologazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. numero 3999.24.12.2004 ed il parere numero 71, reso nell’adunanza del 28 aprile 2004, dalla V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici . Infine, si osserva che l’articolo 345 comma 1 e 4 del Regolamento di Attuazione CDS dispone che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente e che “per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 ,devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del Codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi. La resistente non ha fornito prova nemmeno di tali circostanze. In definitiva, poiché parte resistente, su cui incombe l’onere della prova, con il suo negativo comportamento processuale non ha sufficientemente provato la piena fondatezza della pretesa sanzionatoria, si ritiene che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui all’articolo 7 comma 10 decreto legislativo 1.9.2011 numero 150 già articolo 23 legge numero 689/81 per annullare il verbale impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo ai sensi del D.M. numero 55/14 , ai minimi della tabella ,valutata l’attività professionale espletata, il valore e la natura della causa . Pertanto , oltre alle spese pari ad Euro 70,00 per il compenso professionale si liquidano complessivamente Euro 330,00 di cui euro 65,00 per la fase di studio euro 65,00 per la fase introduttiva, euro 65,00 per la fase istruttoria ed euro 135,00 per la fase decisoria comprensiva dell’attività professionale immediatamente successiva alla sentenza . Tuttavia, tenuto conto del complessivo comportamento processuale delle parti, dei motivi e della novità della decisione , sussistono equi motivi per disporre la compensazione della metà delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da I. R. nei confronti di Prefettura di Salerno con ricorso depositato il 16/02/2015 così provvede • Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato. • Condanna la Prefettura di Salerno in persona del Prefetto p.t., al pagamento della metà delle spese del giudizio che si liquidano per l’intero in complessivi Euro 400,00 di cui E. 70,00 per spese, E.330,00 per competenze oltre iva e cpa se dovuti e come per legge con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario. • Compensa la restante metà delle spese tra le parti.