È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 94 del 23 aprile 2015 ed entrerà in vigore l’8 maggio 2015, la legge 16 aprile 2015, numero 47, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari e modifiche alla l. numero 354/1975, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità. La custodia cautelare in carcere potrà essere disposta in casi eccezionali e soltanto quando, dopo un’attenta e rigorosa valutazione, il giudice riterrà le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, inadeguate.
Entrerà in vigore dal prossimo 8 maggio la l. numero 47/2015 recante modifiche in materia di misure cautelari, pubblicata sulla G.U. numero 94 del 23 aprile 2015. Ma vediamo quali sono le novità più significative introdotte dalla legge in questione. Il carcere è extrema ratio. Sicuramente, la novità più importante risiede nel fatto che la custodia in carcere deve essere extrema ratio, viene quindi escluso che la custodia cautelare venga applicata in maniera automatica. A fronte di ciò, il carcere diventerà l’ultima misura possibile, da applicare soltanto se altre misure coercitive, come gli arresti domiciliari, o interdittive anche applicate cumulativamente vengano ritenute impraticabili. La presunzione di idoneità della custodia cautelare è ora limitata ai soli delitti di associazione sovversiva articolo 270 c.p. , associazione terroristica, anche internazionale articolo 270-bis c.p. e associazione mafiosa articolo 416-bis c.p. . L’obbligo per il giudice di esplicitare le sue scelte in maniera rigorosa. Per giustificarne l’applicazione, il giudice non potrà basare la sua valutazione esclusivamente sulla gravità del reato per cui si procede e sulle modalità della sua esecuzione, ma dovrà valutare altresì i precedenti, la personalità e la condotta. Il pericolo di fuga o di reiterazione del reato, poi, oltre ad essere concreto, dovrà essere anche attuale. La decisione del giudice dovrà contenere anche le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea l’applicazione di altre misure, soprattutto quella degli arresti domiciliari con l’utilizzo del c.d. braccialetto elettronico verrà così esclusa la possibilità per il giudice stesso di richiamare semplicemente le deduzioni del pm. Al contrario, nell’autonoma valutazione dovranno anche essere indicati i motivi per cui non si ritengano corrette le indicazioni della difesa. Dall’obbligo per il giudice di esplicitare le sue scelte in maniera rigorosa, valutando autonomamente i presupposti delle misure cautelari, consegue che la mancanza di motivazione o di autonoma valutazione costituirà causa di annullamento della misura da parte del Tribunale del riesame. Viene precisato, poi, che la conversione in carcere non scatterà automaticamente in caso di qualsiasi violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, ma solo nel caso in cui tale trasgressione non sia di lieve entità. Tempi e aspetti processuali. La legge interviene anche sulle misure diverse dal carcere, allungandone il periodo di applicazione. In particolare, la loro durata massima viene aumentata da 2 a 12 mesi e la loro possibile rinnovazione, per esigenze probatorie, non oltre il limite di durata massima. Per quanto riguarda poi l’aspetto processuale, la legge riconosce il diritto dell’imputato a comparire personalmente all’udienza davanti al Tribunale della libertà per il procedimento di riesame. Al fine di consentire alla difesa di prepararsi al meglio, è stata introdotta la possibilità per il Tribunale di differire l’udienza camerale per un periodo di tempo compreso tra i 5 e i 10 giorni. Infine, le procure dovranno trasmettere gli atti al Tribunale entro 5 giorni, al fine di evitare che la misura coercitiva perda efficacia senza possibilità di essere rinnovata.
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