Fase incidentale davanti al giudice dell’esecuzione, no ad un contributo unificato autonomo

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha pubblicato la circolare numero 38550 del Ministero della Giustizia, che ha risolto i dubbi di numerosi uffici giudiziari in materia di versamento del contributo unificato nelle procedure esecutive. Non è assoggettabile ad un autonomo contributo unificato la fase incidentale, di competenza del giudice dell’esecuzione, relativa alla proposizione del giudizio di opposizione.

Nella circolare numero 38550 del 3 marzo 2015, segnalata dal Tribunale di Milano e pubblicata dall’Ordine degli Avvocati di Milano, il Ministero della Giustizia ha affrontato delle problematiche in materia di processo esecutivo. In particolar modo, due sono gli argomenti a cui il Ministero dà risposta il primo riguarda l’individuazione del contributo unificato da versare nella fase incidentale celebrata davanti al giudice dell’esecuzione nelle ipotesi di opposizione all’esecuzione ex articolo 615, comma 2, c.p.c., di opposizioni agli atti esecutivi ex articolo 617, comma 2, c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex articolo 619 c.p.c Per la fase incidentale bisogna versare un autonomo contributo unificato? Il Ministero richiama la circolare numero 3/2002, in cui era stato affermato che «l’opposizione all’esecuzione articolo 625 c.p.c. e l’opposizione di terzo all’esecuzione articolo 629 c.p.c. , quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali e, quindi, sono soggette al versamento del contributo al momento dell’iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda». Invece, l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., soggiace al contributo unificato fisso previsto dall’articolo 13, comma 2, ultima parte, d.P.R. numero 115/2002 168 euro . Il dubbio manifestato da diversi Uffici giudiziari riguarda la possibilità di assoggettare ad autonomo contributo unificato la fase incidentale, che nasce nel caso in cui il giudizio di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo vengano proposti, ad esecuzione già iniziata davanti al giudice dell’esecuzione. Da via Arenula arriva una risposta negativa infatti, «il procedimento c.d. incidentale, che si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione, non è ricompreso nell’elenco dei processi e delle procedure per le quali è dovuto il contributo unificato a norma del Testo Unico sulle Spese di Giustizia», le cui disposizioni «hanno natura tributaria e, come tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, il che rende irrilevanti gli eventuali effetti cautelari prodomi dal provvedimento dì sospensione dell'esecuzione». In conclusione, non deve essere percepito alcun tipo di contributo unificato per la fase incidentale, di competenza del giudice dell’esecuzione, relativa alla proposizione del giudizio di opposizione. Quando deve essere versato il contributo? Il secondo argomento affrontato riguarda l’individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive, in base alla nuova formulazione dell’articolo 518, comma 6, c.p.c., come modificato dall’articolo 18, comma 1, lett. a , d.l. numero 132/2014 convertito con modificazioni in l. numero 162/2014 . Tale modifica legislativa ha previsto che il creditore procedente deve depositare, presso la cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo accompagnata dalle copie conformi del processo verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, ricevuti dall’ufficiale giudiziario che ha compiuto le operazioni di pignoramento. Il dubbio degli uffici giudiziari è se questa modifica comporti che il creditore procedente sia tenuto a versare il contributo unificato, nel momento in cui esegue il deposito della nota di iscrizione a ruolo e non più all’atto del deposito dell’istanza di assegnazione o vendita dei beni pignorati. La Direzione Generale del Ministero ritiene che, nelle procedure esecutive, il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, d.P.R. numero 115/2002. Viene inoltre evidenziato, in chiusura, che «nelle ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo del precetto, del verbale di pignoramento e dell’istanza di assegnazione e vendita, dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato».

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