Pioggia di contravvenzioni, ‘firmate’ dagli agenti della Polizia municipale, per una automobilista. Conto salatissimo da pagare ella, difatti, dovrà provvedere a sborsare la sanzione prevista per ognuna delle contravvenzioni, anche se esse si sono ripetute più volte nell’arco della stessa giornata.
‘Pacco bomba’ recapitato dal Comune a una cittadina il ‘tritolo’ è rappresentato da ben novantaquattro verbali di accertamento di infrazione, frutto dell’indebito ingresso della automobilista in una zona a traffico limitato. Nessun dubbio sulla violazione compiuta dalla donna alla guida. Nessun dubbio, però, neanche sul fatto che ella debba pagare ogni singolo verbale ‘firmato’ dalla Polizia municipale irrilevante il richiamo alla constatazione che gli ‘abusi’ si siano ripetuti più e più volte nell’arco delle singole giornate Cassazione, ordinanza numero 26434, sez. VI Civile, depositata oggi . Pioggia di multe. ‘Conto salatissimo’, è facile immaginare, per la automobilista. Che, però, a sorpresa, vede ridotto l’esborso previsto ella, difatti, sanciscono i giudici di merito, dovrà pagare «una sola sanzione pecuniaria per ogni singola data in cui erano state accertate le violazioni». Quindi, se ella ha compiuto la stessa violazione, ossia «indebito ingresso in una zona a traffico limitato», anche dieci volte in una giornata, ella dovrà comunque pagare solo uno dei dieci «verbali elevati» in quella giornata dagli agenti della Polizia municipale. Non male, come sconto Ma di avviso opposto sono i giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dal Comune, evidenziano, norme alla mano, l’«erronea valutazione» compiuta prima dal gdp e poi dai giudici del Tribunale, ossia l’aver «raggruppato e considerato non punibili le violazioni, successive alla prima, commesse nello stesso giorno». Come riferimento decisivo i giudici del ‘Palazzaccio’ prendono il Codice della Strada, laddove viene sì ribadito «il principio del cumulo giuridico delle sanzioni», però aggiungendo che «nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione». Ciò a maggior ragione quando, come in questa vicenda, «gli ingressi» illegittimi «nella ‘Zona a traffico limitato’» – novantaquattro quelli certificati, in appena un mese e mezzo – «erano avvenuti anche a distanza di alcune ore, non potendosi, quindi, ravvisare una condotta unica». Tutto ciò conduce a riaffidare la vicenda ai giudici del Tribunale, i quali, alla luce delle indicazioni fornite dalla Cassazione, dovranno decidere sulla possibilità – assai concreta, a questo punto – che la automobilista debba pagare tutti e novantaquattro i «verbali» della Polizia municipale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 25 giugno – 16 dicembre 2014, numero 26434 Presidente Petitti – Relatore D’Ascola Fatto e diritto Con ricorso in opposizione pervenuto in data 01.10.2010 presso il Giudice di Pace di Mantova, M.M. chiedeva l'annullamento di novantaquattro verbali di accertamento di infrazione, elevati dalla Polizia Municipale di Mantova tra il 30.04.2010 e il 15.06.2010 le veniva contestata la plurima violazione dell'articolo 7, commi 9 e 14, Cds, ossia l'indebito ingresso in una zona a traffico limitato. Il Comune di Mantova, costituitosi in giudizio, richiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attrice. Il Giudice di Pace di Mantova, con sentenza depositata in data 05.01.2011, accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando la M. tenuta al pagamento di una sola sanzione pecuniaria per ogni singola data in cui erano state accertate le violazioni impugnate. Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.06.2011, il Comune di Mantova proponeva appello M.M. si costituiva in giudizio, impugnando la sentenza di primo grado con appello incidentale. Il Tribunale di Mantova, in data 23.05.2012, rigettava entrambi i gravami. Il Comune di Mantova ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, notificato al difensore dell'intimata il 6.12.2012. La M. non ha svolto attività difensiva. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. 2 Con l'unico motivo di ricorso, il Comune di Mantova denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 8 bis, comma 4, 1.689/81. Il ricorrente ritiene che tanto il Giudice di Pace, quanto il Tribunale avrebbero errato nel considerare unitarie - e non oggettivamente e soggettivamente autonome - le violazioni commesse nella stessa giornata, ma a distanza di molte ore l'una dall'altra. Secondo la tesi del ricorrente, l'istituto della reiterazione dell'illecito non ha lo scopo di unificare la sanzione, ma solo quello di escludere l'effetto aggravante quando più violazioni siano state commesse in tempi ravvicinati e siano riconducibili a programmazione unitaria pag.4 del ricorso . Il motivo di ricorso è fondato. L'articolo 8 della 1.689/81 statuisce, al primo comma, che, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od un'omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo . La disposizione appena riprodotta estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico delle sanzioni, tipizzato inizialmente in sede penale pertanto, se a fronte della stessa azione od omissione, vengano violate più volte la stessa norma incriminatrice concorso omogeneo o norme diverse concorso eterogeneo , l'autore degli illeciti verrà sanzionato soltanto con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo. Questa disciplina non è, però, applicabile nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte Cass. 5252/2011 Cass. 12974/2008 Cass. 12844/2008 . Ipotesi che, in realtà, vengono contemplate dall'articolo 81 c.p. e per la quali è previsto, come per i casi di concorso omogeneo o eterogeneo, il cumulo giuridico delle sanzioni. L'articolo 81 c.p. non è applicabile analogicamente in materia di sanzioni amministrative, sia perché il menzionato articolo 8 della legge 689/81, al comma 2, prevede una simile disciplina solo per le suddette violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria evidenziandosi così l'intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi , sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano essere estese agli illeciti amministrativi . Cass. 5252/2011 . 2.1 È stato soltanto con l'articolo 8 bis della legge 689/81, introdotto per effetto del d.lgs. 507/99, che il legislatore ha conferito rilevanza giuridica alla continuazione degli illeciti. Il quarto comma dell'articolo 8 dispone, infatti, che le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. L'inciso ai fini della reiterazione circoscrive la rilevanza del disegno criminoso, realizzato attraverso una pluralità di illeciti amministrativi teleologicamente avvinti, alla sola elisione degli effetti negativi che deriverebbero dal riconoscimento della reiterazione Cass. 17347/2007 . Quest'ultima, che riproduce la recidiva di stampo penalistico, si configura allorché, salvo diverse disposizioni di legge, un soggetto, entro cinque anni dalla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, realizzi un'altra violazione della stessa indole. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 8 bis, la reiterazione dispiega soltanto gli effetti espressamente stabiliti dalla legge. Pertanto, le conseguenze della reiterazione sono dettate direttamente dalla legge in assenza di qualsiasi norma a riguardo, la reiterazione non può, quindi, operare quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione articolo 81, comma 2, c.p. , e non modifica il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata fino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma violazioni delle norme previdenziali e assistenziali , che nei soli casi di concorso formale . Cass. 5252/2011 . 3 Nel caso di specie, il Giudice di Pace, con sentenza confermata anche dal Tribunale, ha condannato l'intimata al pagamento di un'unica sanzione pecuniaria per ogni singola data in cui sono state accertate le violazioni, consistenti nel transito senza autorizzazione in zone a traffico limitato. Ha quindi raggruppato e considerato non punibili le violazioni, successive alla prima, commesse nello stesso giorno. Secondo il Tribunale di Mantova, bene ha motivato il giudice di primo grado valutando, ai sensi del quarto comma dell'articolo 8 bis 1.689/81, come unitarie e non oggettivamente e soggettivamente autonome e, pertanto, ravvicinate concetto valutabile discrezionalmente dal giudice dato che la legge non pone limiti cronologici ex articolo 8 bis 1.689/81, le violazioni commesse nella stessa giornata e riconducibili a programmazione unitaria . pag.4 della sentenza del Tribunale di Mantova . L'errore commesso dal tribunale e denunciato in ricorso è però evidente alla luce di quanto sopraesposto il quarto comma dell'articolo 8 bis non consente di unificare le sanzioni per gli illeciti plurimi commessi, ma agisce soltanto come limite alla configurabilità della reiterazione e al dispiegarsi degli ulteriori effetti sanzionatori che aggravano la sanzione base. 3.1 Una conclusione ulteriormente avallata, in materia di illeciti previsti dal codice della strada, dall'articolo 198 CdS che, dopo aver ribadito, al primo comma, il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, dispone, al secondo comma, che nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione . La validità degli argomenti addotti non viene intaccata dall'ordinanza interpretativa della Corte Costituzionale numero 14/2007, emessa a seguito della proposizione di una questione di legittimità costituzionale relativa al secondo comma dell'articolo 198 CdS, secondo la quale non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotta la circolazione in zona vietata di durata . Con l'ordinanza de qua, la Corte Costituzionale non ha esteso l'applicabilità della continuazione agli illeciti amministrativi, ma ha ritenuto che, quando vi sia brevissimo lasso temporale tra due violazioni ingressi nella ZTL , il giudice debba valutare la configurabilità una sola condotta di durata. Nel caso di specie, invece, secondo il ricorso, gli ingressi nella ZTL erano avvenuti anche a distanza di alcune ore, non potendosi, quindi, ravvisare una condotta unica. Il tribunale non ha esaminato la fattispecie alla luce di questi principi, poiché ha effettuato una indistinta assimilazione assolutoria per tutte le violazioni, successive alla prima, commesse nel medesimo giorno. 4 Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al tribunale di Mantova in persona di altro magistrato, il quale esaminerà nuovamente l'appello attenendosi al seguente principio di diritto «In materia di sanzioni amministrative, non e' applicabile, allorchè siano poste in essere inequivocabilmente Corte Cost. 14/2007 più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'articolo 81 cpv cod. penumero relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell'articolo 8 legge 689/81, che richiede l'unicita' dell'azione od omissione produttiva della pluralita' di violazioni. La disciplina di cui al citato articolo 8 non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'articolo 8-bis della medesima legge, che, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali , ha escluso, se sussistono determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo ai fini di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione.» Il tribunale in sede di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Mantova in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.