Nuovi motivi di ricorso: la Cassazione fa il punto della situazione

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della proposizione di motivi nuovi di ricorso, ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Se ne è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 42386/15, depositata il 21 ottobre. Il caso. Il Tribunale condannava un uomo per il reato di furto aggravato, e la Corte d’appello territorialmente competente confermava la decisione di primo grado. L’imputato ricorre al Supremo Collegio per ottenere la cassazione di tale pronuncia, lamentando che la Corte di merito aveva errato nel ritenere tardivi i motivi nuovi presentati dal difensore di fiducia a sostegno dell’impugnazione principale proposta da un difensore d’ufficio. La Corte ricostruisce le modalità di presentazione dell’impugnazione. Gli Ermellini hanno chiarito che deve considerarsi legittima la presentazione dei motivi nuovi a mezzo del servizio postale e che essi devono ritenersi proposti nella data di spedizione della raccomandata, antecedente al termine di quindici giorni calcolato a ritroso dalla data dell’udienza. Secondo quanto risulta dal combinato disposto degli articolo 582 e 583 c.p.p., infatti, spiegano i Giudici di legittimità, l’atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o deve essere spedito alla stessa cancelleria, personalmente o a mezzo incaricato, valendo, nel secondo caso, ai fini della regolarità e tempestività dell’impugnazione, la data di spedizione dell’atto ancora, tale atto può essere presentato dalle parti private anche nella cancelleria del tribunale o del gdp del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, valendo in tal caso la data di presentazione dell’atto quale data di deposito dello stesso a tutti gli effetti ed incombendo poi all’ufficio l’osservanza degli adempimenti ulteriori previsti dal codice di rito. Fino a 15 giorni prima dell’udienza possono essere presentati motivi nuovi. L’articolo 585, comma 4, c.p.p., poi, chiariscono dal Palazzaccio, prevede che fino a 15 giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice dell’impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti e la giurisprudenza di legittimità ha inteso tale termine come riferibile ai ricorsi da trattare in pubblica udienza oltre che a quelli da trattare in camera di consiglio. Andavano analizzati i motivi proposti dal ricorrente. I Giudici di Piazza Cavour, poi, hanno precisato che la giurisprudenza di legittimità, in tema di modalità di presentazione dei motivi, ha osservato che l’inosservanza dell’obbligo di presentare i motivi nuovi nella cancelleria del giudice dell’impugnazione comporta l’inammissibilità degli stessi. Non solo, la Corte ha ulteriormente ricordato che secondo l’insegnamento del Supremo Collegio i requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione vanno individuati alla stregua di quanto disposto dall’articolo 591 c.p.p., da interpretarsi, nella parte in cui prevede come causa di inammissibilità la mancata osservanza dell’articolo 585, nel senso che oggetto di tale inosservanza devono essere soltanto i termini stabiliti dalla norma richiamata. La giurisprudenza richiamata, secondo gli Ermellini, evidenzia che la presentazione dei motivi nuovi nella cancelleria del giudice dell’impugnazione, ove le parti intendano avvalersi di tale facoltà, deve avvenire fino a quindici giorni prima dell’udienza, non operando la regola della valenza, quale data di presentazione degli stessi nei termini, della data della loro spedizione ai sensi dell’articolo 583, comma 1, né quella della valenza della data del loro deposito negli uffici indicati dell’articolo 582, comma 2, e dovendo «diversa modalità di presentazione o spedizione dei motivi nuovi, come ritenuto con riguardo alle ipotesi della loro presentazione nella cancelleria del giudice a quo e della loro successiva trasmissione per posta al giudice dell’impugnazione, essere comunque raccordata al rispetto del termine di deposito presso la cancelleria del giudice competente a riceverli, di cui all’articolo 585, comma 4, stabilito a pena di decadenza a norma del successivo comma 5». A tali rilievi consegue che i motivi nuovi presentati dal ricorrente dovevano esser vagliati dalla Corte d’appello, e pertanto la Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 aprile – 21 ottobre 2015, numero 42386 Presidente Fumo – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 ottobre 2013 la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, con la quale B.F. era stato condannato per il reato di furto aggravato all'interno della profumeria di D.T.E. . 2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, l'imputato ha proposto ricorso che è stato affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo è stata denunziata violazione di legge, perché la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere tardivi, ai sensi dell'articolo 585 comma 4 cod. proc. penumero , i motivi nuovi presentati dal difensore di fiducia a sostegno dell'impugnazione principale, proposta da un difensore d'ufficio. Il ricorrente rappresenta di aver inviato i suddetti motivi sia a mezzo fax che con lettera raccomandata entro il termine previsto normativamente. Evidenzia, quindi, che la Corte territoriale, per quanto riguarda la trasmissione a mezzo fax, oltre a ritenere inammissibile tale modalità di trasmissione, ha sostenuto erroneamente che la stessa non sarebbe provata dalla documentazione in atti. Comunque, il difensore ha allegato al ricorso anche la documentazione attestante la spedizione della lettera raccomandata in data 14 ottobre 2013, essendo stato fissato il giudizio di appello per il giorno 30 ottobre. 2.2. Il ricorrente ha quindi dedotto il vizio di omessa motivazione sui motivi aggiunti ritenuti dalla Corte territoriale inammissibili. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'articolo 192 cod. proc. penumero e il correlato vizio di motivazione su un punto decisivo della decisione. La responsabilità dell'imputato è stata ritenuta solo in conseguenza del fatto che nel negozio dove è stato consumato il furto sono state trovate le sue impronte papillari. Il processo di primo grado, tuttavia, non ha consentito di verificare con precisione dove siano state prelevate le impronte digitali poi sottoposte a verifica. La Corte territoriale, con motivazione - secondo il ricorrente - illogica e contraddittoria, ha ritenuto di superare tale carenza probatoria affermando che “l'imputato, residente ad , in provincia di Roma e senza collegamenti con la città di Teramo, non ha spiegato le ragioni della propria presenza in territorio abruzzese . Considerato in diritto Sono fondati il primo e il secondo motivo e di conseguenza la sentenza va annullata, con rinvio per nuovo esame alla competente Corte di Appello di Perugia, non avendo la Corte territoriale che ha emesso la suddetta sentenza altra sezione penale. Tale Corte ha errato nel non vagliare i motivi nuovi presentati dal difensore di fiducia dell'imputato, trasmessi anche a mezzo raccomandata che è stata sì ricevuta dalla cancelleria il 17 ottobre 2013 e quindi oltre il termine di giorni 15 prima della udienza , ma è stata spedita il 14 ottobre 2013 e quindi deve ritenersi tempestiva. Invero, in primo luogo va detto che sono legittime le modalità di presentazione dei motivi nuovi a mezzo del servizio postale ed essi devono ritenersi proposti nella data di spedizione della raccomandata, antecedente rispetto al termine di quindici giorni calcolato a ritroso dalla data della udienza del 30 ottobre 2013. A norma dell'articolo 582, comma 1, cod.proc.penumero l'atto di impugnazione è presentato personalmente o a mezzo incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato . Lo stesso articolo 582, comma 2, dispone che le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato . A norma del successivo articolo 583, le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582, comma 1 L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma . Alla luce di tale normativa, pertanto, l'atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o deve essere spedito alla stessa cancelleria, personalmente o a mezzo incaricato, valendo nel secondo caso, ai fini della regolarità e tempestività della impugnazione, la data di spedizione dell'atto, o può essere presentato dalle parti private - in alternativa agli uffici indicati in linea generale nell'articolo 582 cod. proc. penumero , comma 1 - negli uffici elencati nel secondo comma dello stesso articolo, valendo in tal caso la data di presentazione dell'atto quale data di deposito dello stesso a tutti gli effetti - ed incombendo poi all'ufficio l'osservanza degli adempimenti ulteriori previsti dal codice di rito penale. L'articolo 585, comma 4, riferito in generale ai termini per l'impugnazione , prevede che fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti . Tale termine finale per la presentazione dei motivi nuovi, che si identifica per l'impugnante nel quindicesimo giorno anteriore alla data dell'udienza, e ribadito dall'articolo 611 cod. proc. penumero , relativo al procedimento in camera di consiglio dinanzi a questa Corte ed inteso da costante giurisprudenza come riferibile, a maggior ragione, ai ricorsi da trattare in udienza pubblica tra le altre, Sez. 5, numero 2628 del 01/12/1992, dep. 19/03/1993, PM in proc. Boero, Rv. 194321 Sez. 1, numero 853 del 27/11/1995, dep. 27/01/1996, Coppolaro, Rv. 203500 Sez. 1, numero 17308 del 11/03/2004, dep. 14/04/2004, Madonia, Rv. 228646 Sez. 6, numero 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, Cataldo e altri, Rv. 252711 , avuto riguardo alla necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate e alla regola della pienezza e della effettività del contraddittorio cui si ispira il codice di rito, da salvaguardare sia nell'uno, sia nell'altro tipo di procedimento, ed è specificamente cadenzato, rispetto alla data della udienza, in correlazione alla disciplina degli adempimenti dell'ufficio e delle facoltà delle parti di presentare fino a cinque giorni prima dell'udienza memorie di replica . Questa Corte, intervenendo sul tema delle modalità di presentazione dei motivi, ha osservato che l'inosservanza dell'obbligo di presentare i motivi nuovi nella cancelleria del giudice dell'impugnazione, stabilito dall'articolo 585 comma 4, comporta la inammissibilità degli stessi, a norma dell'articolo 591, comma 1 lett. c , non potendosi derogare a detta specifica disposizione con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex articolo 582, comma 2, o di spedizione ex articolo 583, comma 1, giacché queste norme, di stretta interpretazione, sono riferite al solo atto di impugnazione ed improntate a una ratio diversa da quella di cui all'articolo 585, comma 4, che, in virtù della funzione integrativa dei motivi nuovi, esige che di essi il giudice abbia immediata conoscenza Sez. 6, numero 7534 del 08/03/1995, Piliarvu, Rv. 202158 . Con successiva pronuncia Sez. 6, numero 46823 del 15/11/2005, Tramonte ed altro, Rv. 232533 questa Corte, dopo aver rilevato in fatto che i motivi nuovi erano stati presentati dal Pubblico Ministero nella cancelleria del giudice a quo e poi trasmessi per posta al giudice della impugnazione, e aver richiamato le oscillazioni giurisprudenziali circa il contenuto dei motivi nuovi, ha evidenziato la composizione del contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite Sez. U, numero del 25/02/1998, Bono e altri, Rv. 210259 , nel senso che i motivi nuovi a sostegno della impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'articolo 585, comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare articolo 311, comma 4 e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità articolo 611, comma 1 , devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'articolo 581 lett. a ha rilevato che le oscillazioni giurisprudenziali hanno condizionato il regime della presentazione dei motivi nuovi e quello sanzionatorio collegato alla sua inosservanza, e ha puntualizzato che, alla luce della risoluzione del contrasto nel senso indicato, i requisiti di ammissibilità dell'atto di impugnazione, di cui i motivi nuovi altro non possono rappresentare se non una chiarificazione, vanno individuati alla stregua del disposto di cui all'articolo 591 cod. proc. penumero , da interpretarsi, nella parte in cui prevede come causa di inammissibilità la mancata osservanza dell'articolo 585, nel senso che oggetto di tale inosservanza devono essere soltanto i termini stabiliti dalla norma richiamata . Tali arresti giurisprudenziali, pertanto, evidenziano che, al di là dei riferimenti alla funzione dei motivi nuovi, e in coerenza con i richiamati principi sul tema del termine per il deposito dei motivi nuovi e con l'univoca lettura del testo normativo, la presentazione dei motivi nuovi nella cancelleria del giudice dell'impugnazione, ove le parti intendano avvalersi di tale facoltà, deve avvenire fino a quindici giorni prima della udienza , non operando la regola della valenza, quale data di presentazione degli stessi nei termini, della data della loro spedizione ai sensi dell'articolo 583, comma 1, né quella della valenza della data del loro deposito negli uffici indicati dall'articolo 582, comma 2, peraltro non riferibile al pubblico ministero ma solo alle parti private, e dovendo diverse modalità di presentazione o spedizione dei motivi nuovi, come ritenuto da questa Corte Sez. 6, numero 46823 del 15/11/2005, citata con riguardo alla ipotesi della loro presentazione nella cancelleria del giudice a quo e della loro successiva trasmissione per posta al giudice della impugnazione, essere comunque raccordate al rispetto del termine di deposito presso la cancelleria del giudice competente a riceverli, di cui all'articolo 585 comma 4, stabilito a pena di decadenza a norma del successivo comma 5. Consegue a tali rilievi, come si è già detto, che i motivi nuovi presentati dal ricorrente dovevano essere vagliati dalla Corte territoriale. Tale omissione comporta l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.