La responsabilità conseguente a danni operati da un commesso sussiste in capo alla ditta committente in virtù della sufficienza di un rapporto di fatto fra i soggetti.
Così ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 12283/2016, depositata il 15 giugno. Il caso. Il Tribunale di Napoli decideva per l’accoglimento della domanda proposta da un condominio nei confronti di una ditta, per ottenere il risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del danneggiamento di un lampione posto nell’androne condominiale, verificatosi in occasione del trasporto e consegna di merci presso l’abitazione di uno dei condomini da parte di un’altra ditta addetta al trasporto. La ditta imputata muoveva dunque ricorso per cassazione. Responsabilità del committente o del commesso? Il ricorrente pone come fondamento del ricorso un unico motivo di doglianza imperniato sulla violazione e falsa applicazione degli articolo 2049, 2054 c.c., ritenendo erroneamente integrata dal giudice dell’appello la sua responsabilità, difettando i presupposti di applicazione, posto che l’autore materiale del danneggiamento del lampione è un dipendente della ditta di trasporti e non della fornitrice delle merci ricorrente. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso ritenendo infondata la censura, rilevando che il giudice dell’appello ha, nella sentenza impugnata, fatto piena e corretta applicazione di principi dalla stessa Corte precedentemente determinati. I principi della Corte di Cassazione la responsabilità del committente. Già nel 1999, con la sentenza numero 103, la S. C. aveva avuto modo di sostenere che «il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze». Ciò riposa anche sul principio cuius commoda eius et incommoda, per il quale l’”avvalimento” dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione comporta l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino. Per la responsabilità del debitore, inoltre, non rileva nemmeno l’elemento soggettivo dell’agente, essendo sufficiente la «mera occasionalità necessaria». La ricorrente risponderà quindi dei danni che il terzo preposto abbia potuto arrecare in ragione di quel particolare contratto cui è risultato esposto nei suoi confronti il condominio. I principi della Corte di Cassazione il rapporto tra l’agente e il responsabile. Richiamando la sentenza numero 3616 del 1988, la Cassazione sostiene infine che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex articolo 2049 c.c., occorre che il fatto sia stato commesso «da un soggetto legato da un rapporto institorio o di preposizione con il responsabile che ricorre [] in tutti i casi in cui per volontà di un soggetto, un altro soggetto esplichi un’attività per di lui conto e sotto il suo potere». La responsabilità per fatto dell’ausiliario prescinde dunque da un contratto di lavoro subordinato, essendo rilevante non la natura del rapporto, ma la circostanza che dell’opera del terzo il debitore si sia comunque avvalso nell’attuazione dell’obbligazione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 febbraio – 15 giugno 2016, numero 12283 Presidente Ambrosio – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 21/1/2013 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dal Condominio di Via Riviera di Chiaia Napoli e in conseguente riforma della pronunzia G. di P. Napoli 5/2/2009, ha accolto la domanda proposta nei confronti della società Ditta B. & amp C. s.a.s. -cui avevano aderito spiegando intervento volontario i condomini P.D.L. e F.A.- di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del danneggiamento di un lampione posto nell'androne condominiale, verificatosi il 16/1/2007 in occasione del trasporto e della consegna di merce presso l'abitazione dei predetti condomini eseguita da parte della Ditta Corbo Trasporti. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Ditta B. & amp C. s.a.s. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Resistono con controricorso il Condominio i sigg.ri D.L. e A Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articolo 2049, 2054 c.c., in riferimento all'articolo 360, 1° co. numero 3, c.p.c. Si duole che il giudice dell'appello abbia erroneamente ritenuto integrata la sua responsabilità ai sensi dell'articolo 2049 c.c., laddove difettano nella specie i relativi presupposti, in quanto «il conducente del furgone che ha urtato il lampione determinandone la rottura» era dipendente della Ditta Corbo Trasporti, «alla quale soltanto competevano i poteri di sorveglianza del proprio commesso/conducente anche se in ragione di un rapporto di occasionalità necessaria». Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, in base alla regola di cui all'articolo 1228 c.c. e all'articolo 2049 il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro v. Cass., 24/5/2006, numero 12362 Cass., 4/3/2004, numero 4400 Cass., 8/1/1999, numero 103 , ancorché non siano alle sue dipendenze v. Cass., 11/12/2012, numero 22619 Cass., 21/2/1998, numero 1883 Cass., 20/4/1989, numero 1855 . La responsabilità per fatto dell'ausiliario e del preposto prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato o contrattuale, irrilevante essendo la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati, fondamentale rilievo al riguardo viceversa assumendo la circostanza che dell'opera del terzo il debitore comunque si sia avvalso nell'attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore v., da ultimo, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 6/6/2014, numero 12833 Cass., 26/5/2011, numero 11590 , sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio. La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, come detto, dell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino cfr., Cass., 27/8/2014, numero 18304 . Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale esso è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente che della responsabilità del primo costituisce il presupposto , essendo al riguardo sufficiente in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale la mera occasionalità necessaria v. Cass., 17/5/2001, numero 6756 Cass., 15/2/2000, numero 1682 . Il debitore nel caso, la società odierna ricorrente risponde allora direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si è avvalso, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che il medesimo ha potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti il creditore cfr., con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, Cass., 27/8/2014, numero 18304 o il terzo estraneo nella specie, il Condominio . Orbene, dei suindicati principi il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione. In particolare, rimasto nella specie pacificamente accertato essere stato «danneggiato un lampione del palazzo di via Riviera numero 124, da parte della Ditta Corbo che aveva eseguito la consegna di merce della società B. presso l'abitazione dei condomini D.L. - A. », là dove, dopo aver ritenuto alla stregua delle emergenze processuali «provato il conferimento dell'incarico da parte della società appellata» ed odierna ricorrente «alla ditta che, nell'eseguire per suo conto il trasporto della merce, cagionò il danno per cui è causa, con la conseguenza che la stessa, in forza del richiamato articolo 2049 c.c., è tenuta al risarcimento dei danni in favore del Condominio», ha ricondotto a quella speciale del preponente ex articolo 2049 c.c. la responsabilità nel caso di quest'ultima. Facendo richiamo ad alcuni precedenti di legittimità, la corte di merito ha al riguardo posto in particolare correttamente in rilievo come «ai fini della configurabilità della responsabilità ex articolo 2049 c_c., occorre che il fatto illecito sia stato commesso da un soggetto legato da un rapporto institorio o di preposizione con il responsabile che ricorre, non solo nel caso di un rapporto di lavoro subordinato, ma in tutti i casi in cui per volontà di un soggetto committente , un altro soggetto commesso esplichi un'attività per di lui conto e sotto il suo potere cfr. Cass., 9/8/1991, numero 8668 Cass., 24/5/1988, numero 3616 ». Altresì precisando che «la preposizione può derivare anche da un rapporto di fatto, non essendo essenziali né la continuità, né l'onerosità ed essendo, inoltre, sufficiente l'astratta possibilità di esercitare un potere di supremazia o di direzione, ma non anche l'esercizio effettivo di tale potere». Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'articolo 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, numero 115, come modif. dalla 1. 24 dicembre 2012, numero 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell'articolo 13, co. l-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, numero 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, numero 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.